Avvocato Pasquale Chimisso

Avvocato Pasquale Chimisso Iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Larino. Consulenza ed assistenza in materia di diritto penale, civile, tributario e dei consumatori.

⚠️ ATTENZIONE! GLI ATTI DI RISCOSSIONE VANNO IMPUGNATI SEMPRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA!---------------------...
23/05/2026

⚠️ ATTENZIONE! GLI ATTI DI RISCOSSIONE VANNO IMPUGNATI SEMPRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA!
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🔸Visto che lo avete chiesto in molti e comunque al fine di evitare di alimentare false speranze, preme precisare che ogni atto della riscossione che vi è pervenuto, a prescindere dalla sua illegittimità, va impugnato necessariamente ENTRO SESSANTA GIORNI dalla ricezione; pena l'inammissibilità del ricorso!

📜Questo è quanto stabilisce espressamente l'art. 21 del d.lgs. 546/1992. Tuttavia diverso è il caso in cui è stato eseguito un pignoramento; in tali casi si applica l'art. 615, comma 2, c.p.c. del codice di procedura civile, il quale non fissa un termine in giorni ma stabilisce che l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

🛑Per cui nel caso vi fosse pervenuto, anche da parte di soggetto non legittimato, un atto di riscossione tributaria (es. avviso di intimazione, un atto di precetto, un preavviso di pignoramento, un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, oppure una comunicazione di iscrizione del fermo con divieto di circolazione) avente ad oggetto la riscossione di somme dovute a titolo di tassa automobilistica, è possibile impugnarlo solo entro sessanta giorni.
Diversamente nel caso in cui l'esecuzione è già iniziata (es pignoramento), il limite per il ricorso (opposizione) è individuato dall'effettiva assegnazione delle somme pignorate ovvero dalla vendita del bene (auto o immobile) pignorato.

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📣📣📣 BOLLO AUTO REGIONE MOLISE -  ALCUNI CHIARIMENTI SULL'ANNOSA QUESTIONE DELLA LEGITTIMAZIONE A RISCUOTERE DEL CONCESSI...
22/05/2026

📣📣📣 BOLLO AUTO REGIONE MOLISE - ALCUNI CHIARIMENTI SULL'ANNOSA QUESTIONE DELLA LEGITTIMAZIONE A RISCUOTERE DEL CONCESSIONARIO I.C.A. S.P.A. IN R.T.I. CON CRESET S.P.A.
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⚠️ Al fine di chiarire la questione sulla legittimazione alla riscossione della tassa automobilistica regionale della Regione Molise da parte della concessionaria I.C.A.-Creset, va precisato quanto segue.

🔸L’accordo quadro regionale n. 471 del 9.12.2015, sottoscritto dall'ente locale con la predetta concessionaria, alla pag.14, all’art. 6 (“durata”) prevede espressamente che: «1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ai 48 mesi successivi, eventualmente rinnovabile per altri 48 mesi.
2. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto».

🔸Mentre il relativo capitolato degli oneri (doc. 4), all’art. 3, comma 4 (“durata del servizio”), prevede che:
«Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall’affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali. Le operazioni in itinere alla data di cessazione dell’affidamento si concluderanno entro 24 mesi da detta data»

🔸Dal tenore delle suindicate disposizioni contrattuali si evince chiaramente che il contratto avente ad oggetto la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, ha durata sino al 10.12.2019, e cioè esattamente a 48 mesi dalla sottoscrizione avvenuta il 9.12.2015.

🔸L’art. 3, comma 4, del relativo capitolato degli oneri, pur consentendo una temporanea e limitata ultrattività del titolo concessorio, oltre la ordinaria scadenza, precisa il limite temporale dell’ultrattività ed entro il quale si sarebbero dovute concludere tutte le operazioni intraprese dal concessionario, che corrisponde a 24 mesi decorrenti dalla data di cessazione del contratto (chiaramente la ratio di tale disposizione, come in tutti gli appalti di concessione di servizi, è evitare una scopertura nel servizio di riscossione, nelle more delle procedure di affidamento ovvero rinnovo dell’appalto; invero ad oggi, come è noto, il servizio di riscossione della Tassa Automobilistica, è affidato ad altra società).

🔸Alla luce di tali ragioni, non essendovi stato alcun rinnovo del contratto stipulato in data 9.12.2015 – tramite le modalità di legge – l’ICA avrebbe potuto porre in essere atti di accertamento e/o riscossione, non oltre il 10.12.2021, data che appunto corrisponde con lo scadere degli ulteriori 24 mesi (per le operazioni in itinere) successivi alla data di scadenza del contratto (10.12.2019).

🏛️Sul punto si segnalano le Sentenze n. 241/2024, 72/2025, 140/2025 e 141/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Molise, nonché delle recenti pronunce della Corte di Giustizia di Primo Grado di Campobasso, la quale, conformandosi all’indirizzo ormai maggioritario, ha annullato atti di riscossione emessi dalla ICA, ritenendo «concluso il rapporto concessorio tra ICA s.p.a. e la Regione Molise n. 471 del 09.12.2015 e, ne tal poco, ciò sia rinnovabile per espresso accordo intervenuto tra le parti» (Sent. 365/2025 della CGT I Grado di Campobasso; in senso conforme Sent. 422/25, 427/2025, 76/2026, 77/2026 e 194/2026).
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✅ BOLLO AUTO REGIONE MOLISE, ANNI 2008-2017. CONTINUANO LE PRONUNCE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE.📃 Con la Sentenza n. 194 p...
19/05/2026

✅ BOLLO AUTO REGIONE MOLISE, ANNI 2008-2017. CONTINUANO LE PRONUNCE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE.

📃 Con la Sentenza n. 194 pronunciata oggi, 19.5.2026, la CGT di Primo Grado di Campobasso ha confermato la carenza di legittimazione alla riscossione della tassa automobilistica in capo alla ICA s.p.a.

🎓 Nel motivare la decisione la Corte ha rilevato che "il ricorso è fondato, considerata la carenza di legittimazione in capo alla ICA S.p.a. come dichiarata con Sentenza n. 140/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise e dovendo tenersi conto dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti a quello ora impugnato"

🏆 Ennesimo risultato pro contribuente raggiunto da questo studio, dopo le già note Sentenze n. 241/2024, 140/2025, 141/2025 della CGT di secondo grado del Molise e n. 365/2025, 422/2025, 76/2026 e 77/2026 della CGT di Primo grado di Campobasso.

🟢 Per maggiori info ed eventuali appuntamenti contattatemi pure al 3460828254 o all'indirizzo mail [email protected].

28/04/2026

Il 30 aprile 2026 si avvicina, ed è una data che molti devono cerchiare in rosso sul calendario.

Molte scadenze del Fisco cadono proprio quel giorno: https://fanpa.ge/XRVkC

27/03/2026

"Avvocato mi è stata notificata una "Intimidazione" di pagamento"

⏳ SANZIONI PER RITENUTE PREVIDENZIALI NON VERSATE: IL TRIBUNALE DI LARINO CONFERMA CHE IL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO è D...
19/03/2026

⏳ SANZIONI PER RITENUTE PREVIDENZIALI NON VERSATE: IL TRIBUNALE DI LARINO CONFERMA CHE IL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO è DI 90 GIORNI!

▶️ Il Tribunale di Larino, con le recenti Sentenze n. 36 e 41 del 2026, in accoglimento dei ricorsi presentati dallo scrivente, ha confermato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale l'INPS ha 90 giorni di tempo per notificare la violazione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, a partire dalla data in cui riceve gli atti dall’autorità giudiziaria, oppure da quando risulta che l’Ente previdenziale ha potuto accertare la violazione utilizzando dati già in suo possesso, senza dover svolgere ulteriori indagini.

⏰ Questo termine è perentorio e, se non viene rispettato, l’INPS perde il diritto di sanzionare.

▶️ Nel caso di specie l'Ente previdenziale aveva notificato la comunicazione della violazione circa dopo due anni dall'effettivo accertamento, superando di gran lunga il termine perentorio di 90 giorni. Ne è conseguita l'illegittimità delle successive ordinanze ingiunzioni che sono state annullate.

⚠️🚘 BOLLO AUTO REGIONE MOLISE  🚘⚠️Anche la CGT di Primo Grado conferma l'illegittimità degli atti di riscossione emanati...
16/03/2026

⚠️🚘 BOLLO AUTO REGIONE MOLISE 🚘⚠️

Anche la CGT di Primo Grado conferma l'illegittimità degli atti di riscossione emanati da ICA/Creset.

Con altre due recentissime Sentenze, la n. 76 e 77 del 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso ha di fatto confermato e fatto proprio l'indirizzo consolidato in secondo grado, secondo il quale gli atti di riscossione della tassa automobilistica emanati dalla RTI Ica-Creset, sono illegittimi per essere scaduto il rapporto di concessione da parte della Regione Molise.

Un altro risultato decisamente importante per il contribuente.

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📣 Lo studio legale offre assistenza legale ai contribuenti nella compilazione e nell'invio delle istanze di definizione ...
17/02/2026

📣 Lo studio legale offre assistenza legale ai contribuenti nella compilazione e nell'invio delle istanze di definizione agevolata (rottamazione quinquies) che riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Per info e prenotazioni appuntamenti:
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Lo studio augura a tutti voi un sereno natale ed un felice anno nuovo.
24/12/2025

Lo studio augura a tutti voi un sereno natale ed un felice anno nuovo.

23/12/2025

Un dipendente pubblico è stato licenziato per falsa presenza in servizio, con la Cassazione che ha confermato l'uso del procedimento disciplinare ordinario, basandosi su prove raccolte dalla polizia giudiziaria

Indirizzo

Via Luigi De Simone, N. 7
Campomarino
86042

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00
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