23/05/2026
⚠️ ATTENZIONE! GLI ATTI DI RISCOSSIONE VANNO IMPUGNATI SEMPRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA!
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🔸Visto che lo avete chiesto in molti e comunque al fine di evitare di alimentare false speranze, preme precisare che ogni atto della riscossione che vi è pervenuto, a prescindere dalla sua illegittimità, va impugnato necessariamente ENTRO SESSANTA GIORNI dalla ricezione; pena l'inammissibilità del ricorso!
📜Questo è quanto stabilisce espressamente l'art. 21 del d.lgs. 546/1992. Tuttavia diverso è il caso in cui è stato eseguito un pignoramento; in tali casi si applica l'art. 615, comma 2, c.p.c. del codice di procedura civile, il quale non fissa un termine in giorni ma stabilisce che l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
🛑Per cui nel caso vi fosse pervenuto, anche da parte di soggetto non legittimato, un atto di riscossione tributaria (es. avviso di intimazione, un atto di precetto, un preavviso di pignoramento, un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, oppure una comunicazione di iscrizione del fermo con divieto di circolazione) avente ad oggetto la riscossione di somme dovute a titolo di tassa automobilistica, è possibile impugnarlo solo entro sessanta giorni.
Diversamente nel caso in cui l'esecuzione è già iniziata (es pignoramento), il limite per il ricorso (opposizione) è individuato dall'effettiva assegnazione delle somme pignorate ovvero dalla vendita del bene (auto o immobile) pignorato.
📞 Per maggiori info e/o chiarimenti contattare 346 082 8254 oppure inviare una mail a [email protected]