03/05/2022
In assenza di separazione è illecito il trasferimento del minore deciso solo dalla madre
Al giudice del procedimento per il rientro del minore, in caso di suo trasferimento illecito dalla sua residenza abituale, è riservata la decisione sulla liceità del trasferimento e non anche quella sulla corrispondenza del trasferimento al miglior interesse del minore.
Ai fini della valutazione sulla liceità del trasferimento non meramente temporaneo della residenza abituale di un minore, nel caso in cui sia dedotta la liceità del trasferimento perché attuativo di un preventivo accordo dei genitori, è necessario che dell'accordo venga data una prova rigorosa e univoca da parte di chi lo deduce, specificamente nel caso in cui il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della relazione che non ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore e il procedimento di separazione o divorzio venga invece instaurato subito dopo il trasferimento davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.
Questo, in sintesi, il quadro che emerge dalla ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 13176/2022, depositata lo scorso 27 aprile.
Nel caso di specie, la coppia genitoriale al momento del trasferimento in Italia della donna con i due figli non era ancora legalmente separata e, pertanto, i minori erano affidati ad entrambi i coniugi.
Un breve riferimento ai fatti oggetto della vicenda appare indispensabile per contestualizzare concretamente la pronuncia in esame.
D.S.P. ricorreva per cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila, esponendo i seguenti fatti.
Il 3 marzo 2021 la sig.ra P.E., sua moglie e madre dei suoi figli minori V. e Da., si era recata presso la propria famiglia residente in Italia per assistere la madre in gravi condizioni fisiche e aveva iscritto i figli a scuola perché completassero l'anno scolastico in Italia. Tutto era avvenuto con l'accordo del ricorrente nella prospettiva di un ritorno presso la residenza familiare dopo le vacanze estive.
Inopinatamente, il 26 aprile 2021 la sig.ra P. comunicava al marito la sua intenzione di separarsi legalmente trattenendosi, per sempre, in Italia insieme ai figli.
Il sig. D.S. reagiva immediatamente adendo l'Autorità Centrale Italiana per chiedere il rimpatrio dei figli. Il giudizio instaurato davanti al Tribunale per i minorenni si concludeva con il rigetto della domanda di rimpatrio.
Il Tribunale riteneva, infatti, che l'autorizzazione a recarsi in Italia con i figli, sottoscritta dal sig. D.S., non prevedendo una data di ritorno e riferendosi anche alla frequentazione scolastica in Italia dovesse interpretarsi come un assenso al trasferimento permanente dei minori. Ha rilevato poi che l'inserimento scolastico, familiare e sociale, doveva considerarsi del tutto positivo con esclusione di alcun interesse dei minori.
Il ricorrente contro tale decisione propone due motivi di ricorso con i quali deduce: a) violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 13 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 15 della Convenzione de L'Aja e del considerando n. 21 del reg.to CE 2201/2003.
Secondo la Cassazione, i due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e devono ritenersi fondati.
Il Tribunale per i minorenni de L'Aquila ha negato l'ordine di immediato rimpatrio dei minori nel luogo ultimo di residenza abituale, affermando che il trasferimento e la successiva permanenza dei minori in Italia con la madre non potessero ritenersi illeciti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja.
In particolare, il tribunale ha ritenuto che il padre, prestando il proprio consenso scritto al viaggio dei minori con la madre, senza indicare un termine finale della permanenza in Italia ed espressamente autorizzando il loro collocamento presso la casa della famiglia materna e l'iscrizione alla scuola primaria italiana, avesse acconsentito al trasferimento e al trattenimento dei figli in Italia.
Tale valutazione del consenso paterno non può ritenersi conforme ai criteri di valutazione impliciti nella Convenzione e specificamente desumibili dagli artt. 1, 3, 12, 13 e 16.
Invero, la disciplina sulla sottrazione internazionale mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost. sentenza del 6 luglio 2001 n. 231).
Essa si basa, dunque, sul principio secondo cui, salvo circostanze eccezionali, l'ingiusto trasferimento o il mancato rientro di un minore attraverso le frontiere internazionali non corrisponde all'interesse del minore che vede in tal modo pregiudicata la competenza del giudice della sua residenza abituale a decidere sulle questioni fondamentali che riguardano la sua vita personale.
La reintegrazione del minore nella sua residenza abituale ha, pertanto, anche la funzione di restituire al suo giudice naturale la decisione sull'affidamento, nel caso di definitiva crisi del rapporto coniugale o della relazione di convivenza dei genitori, impedendo che il trasferimento di fatto del minore ad opera di uno dei suoi genitori possa influire sull'individuazione del foro.
Un'eventuale modifica consensuale del regime di affidamento e collocamento dei minori avrebbe dovuto essere formalizzata all'interno di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice territorialmente competente, ossia quello di residenza abituale dei minori.
D'altro canto, si legge nell’ordinanza, la disciplina dettata dalla Convenzione non pregiudica in alcun modo i provvedimenti di merito in materia di affidamento e specificamente la possibilità di un trasferimento dal luogo di residenza abituale, ma semplicemente postula che tali provvedimenti vengano adottati, dal giudice competente, dopo la cessazione della condotta illecita, nel primario interesse superiore del minore e al fine di impedire che l'autore dell'illecito possa trarre vantaggio dal suo comportamento nel giudizio di merito grazie al consolidarsi della situazione di fatto in tal modo creata (Corte Cost. sentenza 231/2001).
Nel caso in esame, il Tribunale per i minorenni ha omesso di valutare una serie di profili fattuali rilevanti ai fini della verificazione dell'accordo dei coniugi al trasferimento dei figli in Italia.
Non è stata valutata, infatti, quale fosse la finalità del rilascio di una autorizzazione scritta per poterne escludere o affermare la strumentalità dell'autorizzazione al mero trasferimento materiale e alle formalità connesse al viaggio.
Non è stata valutata la circostanza della consuetudine familiare legata al trascorrere delle vacanze estive in Italia presso la famiglia materna. Non è stata valutata, e ciò appare quanto mai rilevante, l’esistenza di una crisi in atto fra i coniugi senza che fosse stato instaurato, sino al momento della partenza, un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice territorialmente competente sulla base del criterio della residenza familiare, laddove invece tale procedimento è stato instaurato in Italia dalla sig.ra P. subito dopo il trasferimento.
Al contrario, il Tribunale per i minorenni ha valutato come i minori avevano vissuto il trasferimento e l'inserimento scolastico e ne ha tratto una considerazione positiva che ha concorso nella decisione di rigetto dell'istanza di rientro. La Cassazione, come riportato in apertura, afferma che al giudice del procedimento per il rientro del minore, in caso di suo trasferimento illecito dalla sua residenza abituale, è riservata la decisione sulla liceità del trasferimento e non anche quella sulla corrispondenza del trasferimento al miglior interesse del minore. La decisione impugnata è stata, pertanto, cassata con rinvio al Tribunale per i minorenni de L'Aquila che in diversa composizione riesaminerà la controversia.