Minori e Indennità di Frequenza

Minori e Indennità di Frequenza Informazioni, consulenza legale ed assistenza in giudizio per i diritti scolastici, assistenziali e previdenziali dei minori.

Ci sono sorprese accumulate nell'uovo di Pasqua 🌸🐣.Non ci si è fermati, non ci si ferma e non ci si fermerà un solo gior...
04/04/2026

Ci sono sorprese accumulate nell'uovo di Pasqua 🌸🐣.
Non ci si è fermati, non ci si ferma e non ci si fermerà un solo giorno!
Le numerose pronunce emesse sui ricorsi presentati nel corso del 2025 e dei primi mesi di questo 2026, ma anche quelle che ancora ci saranno, testimoniano il lavoro continuo e determinato in favore dei diritti anche previdenziali dei minori con difficoltà certificate e quindi delle loro famiglie, un lavoro costante di studio e di difesa che prosegue ogni giorno in aula di Tribunale.
Molti decreti di omologa e ben quattro sentenze di merito su processi di opposizione continuano a dimostrarmi e dimostrare che quando si ha ragione bisogna sempre "giocare" il tutto per tutto.
Fino alla fine.
E "giocare" bene.
Queste tante decisioni del Tribunale di Campobasso, del Tribunale di Isernia, del Tribunale di Torino, del Tribunale di Larino, del Tribunale di Monza, del Tribunale di Biella, del Tribunale di Civitavecchia, del Tribunale di Vicenza, in accoglimento integrale dei ricorsi presentati ed anche dei casi di opposizione che siamo stati costretti a proporre con richiesta di SOSTITUZIONE del consulente tecnico di ufficio accolta in tutti e quattro i processi di merito, hanno reso giustizia a tante famiglie a cui l'INPS aveva detto no in commissione medica ed in alcuni casi anche a cui un ctu aveva ribadito il no.
Auguro giorni sereni per questa Pasqua a tutte le famiglie che si sono fidate di me e affidate a me, anche molto lontane. Auguro giorni sereni a tutti i bambini e i ragazzi che ho difeso e che difendo. Ciascuno di loro ha un nome che non è scritto solo su un fascicolo di carta. Rimane inciso dentro di me e molte volte, se non sempre, il rapporto professionale prosegue poi su versanti di affetto quando il processo è ormai concluso. E questa è per me una cosa bellissima, che arricchisce piu di ciò che si può immaginare.

Molte volte ancora ... ce l'abbiamo fatta ❤️









Quando un avvocato sa che tutto ciò che è accaduto in un processo non è accettabile, è assolutamente ingiusto ed illegit...
11/11/2025

Quando un avvocato sa che tutto ciò che è accaduto in un processo non è accettabile, è assolutamente ingiusto ed illegittimo ma grazie anche al coraggio del cliente che si fida, cosa fa? Se la gioca tutta. Insieme al suo cliente rischia il tutto per tutto.
E vince facendo all in!

Tribunale di Civitavecchia, sentenza del 30 ottobre 2025, l'ultima di una lunga serie di ricorsi accolti in tutta Italia quest'anno a partire da questa primavera di cui da oggi parlerò come ho sempre fatto.
Un Tribunale in cui gia una volta avevo potuto vedere giustizia, per un caso tuttavia con esito vittorioso in prima battuta.
G. che era stata riconosciuta già portatore di handicap aveva richiesto l'indennità di frequenza nel 2022, rigettata dalla commissione con un verbale comunicato mesi e mesi dopo.
Vengo contattata dalla mamma, studio il caso, sviscero informazioni su informazioni perché un ricorso che si chiami tale non è MAI copincollare le relazioni mediche.
Deposito ricorso.
Sono convinta, ce la possiamo fare.
Viene nominato un consulente tecnico il quale ritiene che non vi siano i presupposti per l'indennità con una relazione tecnica che riteniamo carente e a tratti amara sotto qualsiasi aspetto. Non lo accetto. Non la accettiamo. Le cose non stanno così. Bisogna andare avanti, giocarsi tutto per tutto con il giudizio di merito che renderà la sentenza finale inappellabile perché il rischio enorme dei giudizi di opposizione per dissenso a ctu è questo, o la va o la spacca.
Ne ho affrontati molti in tanti anni e conosco bene rischi e pericoli. Li ho sempre ponderati. Ma quando ho ragione ... ho ragione!
In un lavoro di squadra con la dr.ssa Elisa Caruana consulente di parte e professionista che segue clinicamente da anni la bambina, procedo con il deposito di una opposizione che mi ha fatto sudare anche la notte.
Non potevo sbagliare.
Il Tribunale in prima udienza accoglie la mia richiesta di sostituire il consulente tecnico alla luce di tutte le censure in ricorso anche dal punto di vista giuridico e normativo, non solo medico legale, e ne nomina un altro che procede a nuova visita della minore e quindi al deposito di nuova perizia nella quale vengono evidenziati in particolare anche tutti i passaggi errati del giudizio del precedente ctu, in una ulteriore relazione integrativa.
Abbiamo sofferto.
Abbiamo aspettato.
Non mi sono arresa benché a volte i nomi di alcuni medici legali possano far pensare "Non è il caso di andare avanti". Invece è proprio quello il caso, ancor di più. Puoi avere ragione, ma devi essere capace e competente soprattutto nel far sì che quella ragione venga messa nera su bianco.
Chi si arrende è perduto.
La gioia della mamma alla comunicazione della sentenza che riconosce anche tutti gli arretrati fin dal 2022, una mamma che si è fidata di me senza sé e senza ma a chilometri di distanza, mi ha ancora una volta ricordato perché faccio questo lavoro e perché da anni ho deciso di occuparmi di situazioni così ingiuste come quelle dei minori con difficoltà, con disturbi clinici, con le patologie più disparate.
Perché la funzione dell'avvocato è anche una funzione sociale, di collante della giustizia, di difesa dei diritti.

Guai a chi osa toccare il nostro drappo!

Ancora una volta, al cardiopalma ma con perseveranza, ce l'abbiamo fatta ❤️







Quando il diritto ad una prestazione è stato riconosciuto per sussistenza dei presupposti di legge non si può, poi, proc...
12/03/2025

Quando il diritto ad una prestazione è stato riconosciuto per sussistenza dei presupposti di legge non si può, poi, procedere un po' come "ci pare" revocandolo senza rischiare di cadere in un giudizio assolutamente ed irrimediabilmente illegittimo.
Le due decisioni che mi giungono dal Tribunale della mia città relative a due casi di revoca evidentemente illegittima dell'indennità di frequenza già prima concessa ci dicono in sostanza questo.
Ero certa che ce l'avremmo fatta in entrambi i processi, soprattutto per manifesta illogicità del giudizio medico legale della commissione alla luce del permanere delle condizioni di legge legittimanti il beneficio.
Eppure ancora una volta delle famiglie si sono dovute rivolgere alla giustizia per ottenere l'affermazione del diritto dei propri figli minori.
Nota di colore: uno dei due casi era stato già vinto per rifiuto della domanda amministrativa, sempre da me patrocinato, nel 2021 quindi l'indennità era stata già riconosciuta dal medesimo Tribunale tempo fa.
Quei presupposti per beneficiarne ad oggi non sono mai venuti meno.
Insomma, è proprio un brutto vizio.

Ancora una volta ce l'abbiamo fatta ❤️







Vittoria a pieno titolo, con liquidazione degli arretrati per indennità di frequenza illegittimamente negata per la picc...
25/10/2024

Vittoria a pieno titolo, con liquidazione degli arretrati per indennità di frequenza illegittimamente negata per la piccola A. di soli nove anni, anche in Abruzzo e precisamente dinanzi al Tribunale di Pescara! Un caso che come tutti gli altri è stato necessario sottoporre al Tribunale affinché fosse riconosciuto un diritto che a parer mio era davvero, inequivocabilmente, indiscutibile.
Risulta sempre piuttosto anomalo che dapprima le commissioni INPS rigettano la domanda e di poi in sede processuale a fronte delle perizie che vengono disposte i consulenti di parte e/o anche gli stessi difensori non si oppongono sostanzialmente mai alle conclusioni dei ctu nel momento in cui riconoscono, invece, la piena sussistenza dei requisiti di legge per la concessione del beneficio previdenziale.

Anche in Abruzzo, come in tante altre regioni di Italia, possiamo dire ...
.. Ce l'abbiamo fatta ❤️






"I genitori di Walter (nome di fantasia) continueranno a occuparsi di lui passo passo, continuativamente, con lo stesso ...
02/10/2024

"I genitori di Walter (nome di fantasia) continueranno a occuparsi di lui passo passo, continuativamente, con lo stesso amore di prima. Ma con un tarlo in meno nella coscienza perché dal giudice si sono visti riconoscere un diritto. Un diritto per cui hanno dovuto lottare.
La sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Campobasso ha accolto il ricorso curato dagli avvocati Carmelina Salvatore – che da anni si occupa di questioni previdenziali riguardanti i minori davanti agli uffici giudiziari di tutta Italia – e Nicola De Pascale per la mamma e il papà di questo bimbo di quattro anni affetto dal diabete mellito di tipo 1. L’Inps è stata condannata a corrispondere l’indennità di accompagnamento e non quella di frequenza come era stato stabilito dalla commissione medica, il cui verbale è stato impugnato.
Chi ha in famiglia un diabetico sa di cosa stiamo parlando. E sono sempre più i bambini che ne sono affetti. Walter deve effettuare la terapia insulinica a colazione, pranzo, a merenda e a cena. Attività per cui è imprescindibile la presenza dei genitori, anche a scuola. Deve misurare la glicemia più volte al giorno. Per i legali, sussistono le condizioni per riconoscere l’accompagnamento, un sostegno economico – definisce la legge 18/1990 – a favore di mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Proprio quest’ultima frase descrive, per gli avvocati Salvatore e De Pascale, la situazione del minore diabetico.
A sostegno della loro tesi, dal punto di vista della giurisprudenza, ci sono una sentenza della Cassazione del 2006 e un’ordinanza del 2023 pronunciata, sempre dalla Suprema Corte, sul caso di un minore con diagnosi da diabete mellito insulino-dipendente. «L’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento – si legge nel pronunciamento – non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona. Anche l’incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l’imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di una effettiva assistenza giornaliera».
Non c’è dubbio che fra questi atti si possa ricomprendere la somministrazione della terapia insulinica, hanno evidenziato nel ricorso contro il verdetto della commissione. Non ha avuto perplessità neanche il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale. A causa della malattia, ha evidenziato nella sua relazione, la vita del bambino è stata stravolta, si pensi solo ai controlli capillari della glicemia, anche di notte, e alle numerose iniezioni di insulina. Tutte attività che non possono essere compiute, da solo, da un bambino.
Il giudice Laura Scarlatelli ha quindi decretato l’accertamento dei requisiti per l’indennità di accompagnamento dal momento della domanda.
Una decisione che pone il Tribunale del capoluogo molisano all'avanguardia e che apre una strada importante ad altre fami- glie che vivono lo stesso problema e oggi sanno che possono rivolgersi con maggiore fiducia alla magistratura"

Ringrazio Primopiano Molise per l'attenzione rivolta a questo caso giudiziario molto delicato ed importante, che non sarà certamente l'ultimo riguardo al diabete diagnosticato nella prima infanzia e a ciò che ne comporta riguardo la gestione della patologia per minori in tenera età.
La cosa più bella l'ha scritta mia figlia Francesca qualche sera fa nella sua lettera per me in un momento di mammite acuta.

"Quando parli del tuo lavoro penso: cavolo che mamma che ho! Che dà speranza a persone e bimbi che l'avevano persa".
La conclusione, per me, è proprio questa.

Ancora una volta, ce l'abbiamo fatta ❤️







Tribunale di BRESCIA.Ancora una volta vittoria in Lombardia per un bambino di dieci anni con disturbo da deficit dell'at...
22/09/2024

Tribunale di BRESCIA.
Ancora una volta vittoria in Lombardia per un bambino di dieci anni con disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività e disturbo emozionale dell'infanzia a cui l'indennità di frequenza era stata sospesa senza valida motivazione medico legale.
Ce l'abbiamo fatta, con decorrenza dal giorno della visita di revisione.

Tribunale di CALTAGIRONE.
Nella lontana e splendida Sicilia era stata negata l'indennità di frequenza per un ragazzino con Disturbo Specifico Misto dell'apprendimento di grado severo.
Domanda rigettata dalla commissione medica malgrado la chiara sussistenza di tutti i presupposti di legge.
Ricorso accolto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Tribunale di CIVITAVECCHIA.
Nonostante i tempi un po' più lunghi per i quali abbiamo dovuto attendere, anche nel Lazio è stata fatta giustizia per una famiglia che sborsa molti soldi per far seguire da professionisti la propria bambina con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento.
Abbiamo vinto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Tribunale di CAMPOBASSO.
Domanda di indennità di accompagnamento per minore di circa quattro anni, per il quale è ripetutamente confermato lo status di portatore di handicap in situazione di gravità, con diagnosi di diabete di tipo 1 e ritardo globale dello sviluppo rigettata dalla commissione.
Vittoria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Tante famiglie continuano a cercarmi ed io ce la metto tutta affinché si ottenga ciò che è nella giustizia della legge.
Lavoro molto e di questo ringrazio Dio.
Il mio lavoro è il mio motore, interiore ed esteriore. È la parte più profonda di me. È ciò che volevo essere. È ciò che mi dice la funzione sociale che ho a questo mondo.
Oggi dedico questi risultati che si accompagnano a tanti altri, frutto di passione, di tanto studio e anche di tanta testardaggine e sacrificio, alle mie due figlie a cui cerco ogni giorno di insegnare che non c'è nulla di più triste e terribile nella vita del voltarsi dall'altra parte quando qualcuno ha bisogno ed è in difficoltà.
Dedico a loro queste soddisfazioni, ringraziando tutte le famiglie che si fidano di me e si affidano alla mia professionalità.
Io aggiungo anche al mio modo di svolgere questo lavoro, al mio senso di ribellione profonda verso le sofferenze di molti, alle notti in cui non dormo perche penso a tante cose e alla perseveranza che ho sin da bambina nel mio carattere.
Non voltarsi mai dall'altra parte.

Come fu insegnato a me, così io insegno ai figli miei.












Indennità di accompagnamento riconosciuta o meglio ristabilita per il piccolo M. di soli otto anni affetto da Disturbo d...
23/07/2024

Indennità di accompagnamento riconosciuta o meglio ristabilita per il piccolo M. di soli otto anni affetto da Disturbo dello Spettro Autistico di secondo grado.
M., il mio piccolo amico è stato chiamato a visita di revisione per verificare che vi fossero ancora i presupposti per proseguire nella concessione di questa prestazione.
Nemmeno a dirlo, il verbale emesso riconosceva al bambino l'indennità di frequenza e non l'indennità di accompagnamento, di fatto "declassando" l'importanza non solo del quadro clinico del bambino ma anche le conseguenze di quel quadro clinico sulla quotidianità del minore.
La differenza tra le due prestazioni previdenziali è notevole e sostanziale, non solo dal punto di vista economico, ed ha radici in due differenti normative.
Mentre l'indennità di frequenza viene riconosciuta ai minori con difficoltà persistenti in compiti e funzioni proprie dell'età ed è legata non solo al requisito dell'età sotto i diciotto anni ma anche al requisito della frequenza (scuole, centri di riabilitazione pubblici o privati convenzionati, corsi di inserimento al lavoro), l'indennità di accompagnamento è completamente svincolata dall'età del soggetto e va riconosciuta a chi ha impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero a chi è impossibilitato a compiere in autonomia atti quotidiani della vita.
Non ho avuto alcun dubbio quando ho studiato la documentazione di M. di trovarmi davanti ad un giudizio del tutto illegittimo ed insieme alla mamma abbiamo deciso che il ricorso andava proposto senza alcun indugio.
La quotidianità di questo bambino era ed è tale da richiedere aiuto costante ed imprescindibile in qualsiasi cosa, azione, contesto ed il lavoro che si fa ogni volta in questa branca del Diritto diretto ad esplicitare bene tutta la situazione e ad argomentare sul perché un verbale INPS appaia illegittimo è un lavoro che non si limita alla copiatura delle relazioni cliniche.
L'indennità di accompagnamento è stata ristabilita, dopo accertamento peritale, con decorrenza dal giorno della visita di revisione garantendo in questo modo anche che M. possa proseguire in futuro nelle assidue terapie che la famiglia paga.
Ce la dovevamo fare.
Ce la potevamo fare.

Ce l'abbiamo fatta ❤️💪!







Il Tribunale di Lecco ancora una volta mette nero su bianco il diritto a percepire l'indennità di frequenza negato da un...
08/07/2024

Il Tribunale di Lecco ancora una volta mette nero su bianco il diritto a percepire l'indennità di frequenza negato da una commissione medica preposta all'accertamento dei requisiti.
Ancora una volta siamo riusciti ad ottenere la giustizia negata in via amministrativa per un bambino al quale era stato detto NO in maniera del tutto illegittima ed ingiusta.
Ancora una volta c'è una famiglia che può continuare ad assicurare al proprio figlio tutti i percorsi specialistici a pagamento che diventano purtroppo insostenibili senza l'indennità di frequenza.
Ancora una volta io l'avevo detto a questa mamma che mi aveva cercata da lontano.
"Vedrà. Ce la faremo".
Ancora una volta si tratta di una mamma a cui perfino lo specialista di riferimento - avendo saputo della proposizione del ricorso - aveva detto che al bambino non spettava l'indennità di frequenza, ignorandone però in toto normativa e presupposti medico legali pienamente sussistenti invece già al tempo della domanda amministrativa, come stabilito dal Tribunale peraltro.
Ancora una volta lo possiamo affermare senza timore di smentita.

Ce l'abbiamo fatta ❤️








Una storia incredibile che, però, va raccontata.S. è un ragazzino di 12 anni quando nel 2019 chiede l'indennità di frequ...
09/04/2024

Una storia incredibile che, però, va raccontata.
S. è un ragazzino di 12 anni quando nel 2019 chiede l'indennità di frequenza INPS per disturbi misti delle capacità scolastiche e disturbo della sfera emozionale con prevalenti manifestazioni di ansia. Si tratta in verità di un bambino che ha un trascorso particolare fin da quando è iniziata la scuola elementare. S. è seguito costantemente e da anni da specialisti che lo affiancano nelle sue difficoltà, sia scolastiche che psicologiche e soprattutto relazionali. La famiglia, come sempre, paga profumatamente tutto.
Nemmeno a dirlo, l'indennità di frequenza viene negata.
Presentiamo ricorso al Tribunale impugnando il verbale del 2019, viene esperita consulenza tecnica di ufficio, avevamo ragione e lo sapevamo.
Vinciamo con decreto di omologa del 21 marzo 2020.
Chiamato a revisione post contenzioso, confermata.
Chiamato nuovamente a revisione sorpresa: a 17 anni a fronte di un quadro clinico assolutamente immutato con difficoltà importanti su più fronti perfettamente inquadrate ed evidenziate nei profili di funzionamento degli specialisti di riferimento la commissione ritiene che il requisito sanitario per l'indennità di frequenza non sia più sussistente. Mancava un anno per la decadenza ex lege dal beneficio. Un solo anno e sarebbe decaduto il diritto alla prestazione per raggiungimento dei diciotto anni.
Quando la famiglia mi ha raccontato l'evento incredibile e pur consapevole dell'età "limite" di S., abbiamo convenuto di presentare nuovamente ricorso.
Per la seconda volta ho difeso S.
Avevamo ragione nuovamente.
Il verbale emesso dalla commissione di revoca o meglio di sospensione della prestazione era ed è illegittimo.
Quanto è accaduto è assolutamente ingiusto, vorrei dire molto di più, vorrei cantarle come si conviene. Mi sembra tuttavia che ora come allora il provvedimento del Tribunale di accoglimento del ricorso parli molto chiaro. Per cui concludo come sempre, che è meglio.

Ancora una volta, ce l'abbiamo fatta ❤.









"Gutta cavat lapidem" (cit.)È così che al Tribunale di Campobasso viene ristabilita l'indennità di frequenza illegittima...
30/03/2024

"Gutta cavat lapidem" (cit.)

È così che al Tribunale di Campobasso viene ristabilita l'indennità di frequenza illegittimamente sospesa per E., una ragazza di quasi tredici anni con diagnosi di d.s.a. misto a seguito della visita di revisione, benché nulla si sia modificato rispetto al precedente status della minore.
Al Tribunale di Lecco per il minore G., con diagnosi d.s.a. e a.d.h.d. a cui era stata negata l'indennità di prima istanza, è stata riconosciuta la prestazione con decorrenza settembre centrando cosi in toto le mensilità estive, che in questo caso non sarebbero spettate non essendoci frequenza di centri pubblici o privati convenzionati ambulatoriali per portatori di handicap.
Si è reso necessario anche procedere con istanza di correzione di errore materiale di precedente decreto emesso dal Tribunale che aveva, in maniera palesemente erronea rispetto alle risultanze della ctu, negato la prestazione.

La goccia scava la pietra.
Non ci si improvvisa.
Non si arretra di un millimetro.

Ancora una volta, ce l'abbiamo fatta ❤️









C'è una cosa che dico sempre dopo aver studiato attentamente ogni singolo caso e dopo aver valutato la possibilità di pr...
23/02/2024

C'è una cosa che dico sempre dopo aver studiato attentamente ogni singolo caso e dopo aver valutato la possibilità di proporre ricorso.
"Ce la faremo".
Perché non accetto e non accetterò mai di non vincere quando abbiamo ragione!
T. è un bambino di 11 anni con diagnosi di A.D.H.D. di tipo combinato con un profilo di funzionamento molto particolare.
Il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività può impattare negativamente anche in maniera importante sulla quotidianità del soggetto, non solo nelle attività scolastiche della sua età per le quali è richiesta capacità di attenzione ma anche e probabilmente soprattutto in altri contesti come quello relazionale, sportivo o di svago e sociale, spesso provocando una sofferenza interiore nascosta ma notevole nel bambino ed anche nella sua famiglia.
Le commissioni mediche, come al solito, concedono l'indennità di frequenza INPS e poi dopo due visite di revisione in due anni (perché si sa che A.D.H.D. è qualcosa che dopo nove mesi può sparire ...) senza che vi sia stata alcuna modificazione del quadro clinico del minore e della sua quotidiana situazione decidono di sospendere inopinatamente la prestazione.
Così la famiglia si ritrova sulle sue sole spalle tutti i notevoli costi economici del percorso con i professionisti del caso seguito dal bambino.
È una storia tristemente nota che tuttavia non deve far arrendere le famiglie e non deve essere accettata in quanto illegittima.
"Ce la faremo" è diventato ancora una volta "Ce l'abbiamo fatta".

L'avevo detto.

È successo ancora 💝







Il Tribunale di Mantova mi fa sapere ancora una volta che avevamo ragione e l'avevamo pienamente!La piccola N., di soli ...
28/11/2023

Il Tribunale di Mantova mi fa sapere ancora una volta che avevamo ragione e l'avevamo pienamente!
La piccola N., di soli sei anni, con disturbo del linguaggio espressivo e ricettivo e notevoli difficoltà di interazione sia a livello scolastico che a livello sociale, peraltro trattenuta un anno in più alla scuola dell'infanzia, aveva bisogno dell'indennità di frequenza per le cospicue spese sostenute dalla sua famiglia in relazione al percorso di affiancamento specialistico.
Un percorso che il Servizio Sanitario Nazionale non può sempre garantire e che pertanto diventa un carico economico sulle spalle dei soli genitori i quali cercano in ogni modo di assicurare sempre tutto il necessario per i propri figli.
Non mi stupì che la domanda all'INPS fosse stata rigettata, perché spesso avviene secondo una (il)logica del tutto assurda di concedere la prestazione solo ai minori che frequentano centri pubblici di riabilitazione.
Ebbene ancora una volta i Tribunali italiani mi dicono che il lavoro svolto per questi bambini è un lavoro corretto e soprattutto di giustizia sostanziale, fine ultimo di tanta fatica e anche di tanti sacrifici.
Alla notizia della nostra vittoria la mamma è esplosa di gioia.
Ammetto che ogni volta che questo accade so di aver aggiunto un tassello in più al diritto di un bambino che si trova da qualche altra parte della nazione.
Quando si lavora bene, si studia con la necessaria attenzione, si valuta ogni aspetto dei singoli casi che non sono mai uguali agli altri ed aggiungo non da ultimo quando si hanno le competenze necessarie per un settore del Diritto così delicato nel quale qualsiasi avventuriero può far danni, ce la facciamo.
Sono grata a questa famiglia, come tantissime famiglia italiane, che si è affidata a me e soprattutto si è fidata di tutto il lavoro svolto fin dall'inizio.
Non ultima la mia presenza a distanza in consulenza tecnica di ufficio dal ponte di una nave da crociera, il quattro di luglio, perché mai e per nessun motivo avrei lasciato questa mamma e N. da sole in quella occasione, come del resto con tutti i bambini che difendo e che ho difeso ad oggi.
Glielo dissi al principio.
"Ce la possiamo fare. Ce la faremo".

Ce l'abbiamo fatta ❤️





Indirizzo

Campobasso
86100

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Minori e Indennità di Frequenza pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Minori e Indennità di Frequenza:

Condividi