13/02/2020
Valore probatorio di SMS ed email
Messaggi di testo e di posta elettronica formano piena prova se colui contro il quale viene prodotto non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
Con l’ordinanza n.19155/2019, la I Sezione Civile della Cassazione torna sul valore probatorio di messaggi SMS ed email.
In proposito, la Corte ha ricordato una propria recente pronuncia (Cass. 5141/20119), secondo cui “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 del c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
Secondo altra pronuncia della Suprema Corte (Cass.11606/2018), pure menzionata nell’ordinanza in esame, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
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Messaggi di testo e di posta elettronica formano piena prova se colui contro il quale viene prodotto non ne contesta la...