Studio Legale Saturno

Studio Legale Saturno Assistenza legale - diritto penale, civile e tributario

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25/12/2025
06/11/2024

“Il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso è stato disposto.
La distanza indicata non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso.
Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all’indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto.
Qualora poi rilevino «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», la cui individuazione è rimessa al giudice che dispone la misura, il comma 4 dell’art. 282-ter cod. proc. pen. già consente al giudice stesso di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo così all’applicazione della misura margini di flessibilità.
A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue”.
Corte Cost., 4 Novembre 2024, n. 173

25/10/2024

𝗔𝘁𝘁𝗶 𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝗶

È dal 2016, ormai, che compiere atti osceni in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico non è più reato ma illecito amministrativo. Ed infatti, con la depenalizzazione del primo comma dell’art. 527 c.p., la pena della reclusione da 3 mesi a 3 anni è stata sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
L’allora gravante prevista dal secondo comma – il commettere il fatto all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori – è rimasta come fattispecie autonoma di reato, con l’applicazione della pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.
Ma, attenzione, non è necessario che, effettivamente, dei minori abbiano assistito!

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In breve...Dal 16 ottobre c.a., la GPA (gestazione per altri) è reato universale.Il Senato, infatti, ha definitivamente ...
23/10/2024

In breve...

Dal 16 ottobre c.a., la GPA (gestazione per altri) è reato universale.
Il Senato, infatti, ha definitivamente approvato una legge che rende penalmente perseguibili quelle persone che si recano all'estero per beneficiare della maternità surrogata.

La GPA, detta anche maternità surrogata e "utero in affitto", consiste nel portare a termine una gravidanza per conto di altre persone, i genitori. Trattasi di una pratica già vietata in Italia (dal 2004) e consentita, invece, in diversi Stati esteri. Motivo per cui, non di rado, coppie di italiani desiderose di avere un figlio si recavano negli Stati in cui la pratica è consentita dalla legge per poterne beneficiare.
Con l'approvazione della recentissima legge, si è stabilito che la GPA è vietata non solo se praticata nel territorio italiano ma anche all'estero.

17/10/2024

𝐼𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖 – 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 – 𝑖𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑒.

Nel caso di specie, il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo promosso dal condominio nei confronti del condomino opponente, atteso che il piano di riparto delle spese, approvato con regolare delibera assembleare, non era stato contestato né la delibera impugnata.

Trib. Potenza, n. 1521/2023

14/10/2024

«𝐼𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖, 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜, 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝑠𝑖𝑐𝑐ℎ𝑒́ 𝑛𝑒𝑚𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑥 𝑎𝑟𝑡. 24 𝑑𝑒𝑙 𝑑.𝑙𝑔𝑠. 𝑛. 11 𝑑𝑒𝑙 2010, 𝑠𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒, 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑠𝑢𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒, 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 “𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜”, 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑒𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎, 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝐼𝐵𝐴𝑁, 𝑙’𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑙’𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑠, 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑔𝑖𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛’𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜, 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑔𝑙𝑖 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜, 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒, 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜𝑔𝑙𝑖, 𝑜𝑣𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑎𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖».

Cass. Civ., Sez. I, ord.n.17415/24

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La lampadina in cucina si è fulminata. Vi siete recati in negozio alla ricerca della lampadina a led classe energetica A...
11/10/2024

La lampadina in cucina si è fulminata.
Vi siete recati in negozio alla ricerca della lampadina a led classe energetica A+++ ma non l’avete trovata. Se non vi è ancora successo, statene certi, è solo questione di tempo.
Ecco perché:
L’Unione Europea, con Regolamento 2017/1369/UE – in vigore già dal 2021 – ha deciso il riscalaggio delle classi energetiche di varie categorie di prodotti, lampadine a led comprese.
La precedente scala di classificazione, estesasi ormai fino a ricomprendere i segni +++ , non lasciava spazio ad eventuali miglioramenti in termini di efficienza energetica, risultando obsoleta nonché confusionaria per il consumatore.
La presenza dei segni +, ++, +++ accanto alla classe indicata dalla lettera A in una classifica che andava, originariamente, da A (più efficiente) a D (meno efficiente), sono sintomatici di quanto l’illuminazione a led si sia evoluta negli ultimi anni.
Dunque, cosa è cambiato con la riorganizzazione della scala di efficienza energetica?
La scala di classificazione va da A (più efficiente) a G (meno efficiente), senza possibilità di aggiungere segni alle lettere.
L’UE ha stabilito, inoltre, che, al momento della nuova etichettatura, nessun prodotto sarebbe dovuto rientrare nelle due classi più elevate (A e B). Di conseguenza, le lampadine che fino al 2021 erano classificate come A + sono state riclassificate come E; quelle prima classificate come A++ rientrano ora nella classe energetica D; quelle prima A+++ sono, oggi, classificate in C.
Perché?
I motivi sono essenzialmente due, almeno i principali. Da un lato, l’obiettivo è di lasciare spazio all’innovazione tecnologica senza dover intervenire a livello normativo nel breve termine (almeno per dieci anni); dall’altro, l’intento è anche quello di stimolare le imprese a realizzare prodotti sempre più efficienti.
Dunque, vien da sé che, esaurite le scorte in magazzino, per un certo lasso di tempo, probabilmente, non troveremo sugli scaffali lampadine a led con classe energetica superiore alla C.

11/10/2024

𝑴𝒊𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒖𝒓𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒆𝒔𝒆𝒓𝒄𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒓𝒊𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒊 𝒍𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 - 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒕𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒐𝒔𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒎𝒊𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒍 𝒍𝒖𝒐𝒈𝒐 𝒅𝒊 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐

- Le misure atte a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro non sono prescritte nell’esclusivo interesse dei lavoratori ma anche degli estranei occasionalmente presenti nell’ambiente lavorativo

- Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini di attuazione delle misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa

- Nello specifico, con riguardo alle pareti trasparenti o traslucide, esse devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di un metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione, in modo che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.
Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di un metro, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi

𝐶𝑎𝑠𝑠. 𝑃𝑒𝑛., 𝑆𝑒𝑧. 𝐼𝑉, 𝑛. 8380/2024

𝑴𝒆𝒔𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒊 𝒏𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝑾𝒉𝒂𝒕𝒔𝑨𝒑𝒑: 𝒊𝒏𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒂 𝒐 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒂𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆?L’elemento distintivo tra l’ingiuria  (depenalizzata) e ...
08/10/2024

𝑴𝒆𝒔𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒊 𝒏𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝑾𝒉𝒂𝒕𝒔𝑨𝒑𝒑:
𝒊𝒏𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒂 𝒐 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒂𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆?

L’elemento distintivo tra l’ingiuria (depenalizzata) e il delitto di diffamazione è da rintracciarsi nella immediatezza della comunicazione. Soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso vale a configurare l’ipotesi di ingiuria.
In difetto di tale immediatezza, l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.
Quando scriviamo in un gruppo WhatsApp, i diversi componenti del gruppo possono accedere alla lettura del messaggio con modalità temporalmente asincrona perché, se è vero che il messaggio è recapitato in contemporanea a tutti, la contestuale ricezione da parte degli stessi dipende da numerosi fattori
(il telefono, ad esempio, potrebbe essere spento oppure non collegato alla rete internet).
Per tali motivi, messaggi offensivi inviati in un gruppo WhatsApp potrebbero costarci una querela per diffamazione.

Cass.Pen., Sez. V, sentenza n. 27540/2023

Indirizzo

Via Pantano, 29
Camerota
84059

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:30
16:30 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:30
16:30 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:30
16:30 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:30
16:30 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:30
16:30 - 20:00

Telefono

+393464020970

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