Studio Legale Gaeta

Studio Legale Gaeta Studio Legale Gaeta avv. Giuseppe - Patrocinante in Cassazione dal 27/01/2012
PEC [email protected]

Gaeta avv.

Rosella - Patrocinante in Cassazione dal 12/11/2010
PEC [email protected]

si sta delineando la prassi di   l'atto del
03/03/2026

si sta delineando la prassi di l'atto del

        "Parte appellante, quindi, non ha fornito prova dell’esclusività delpossesso, elemento che la giurisprudenza di ...
02/09/2025



"Parte appellante, quindi, non ha fornito prova dell’esclusività del
possesso, elemento che la giurisprudenza di legittimità consolidata
considera imprescindibile per l’accertamento dell’avvenuto acquisto
per usucapione: «Per costante giurisprudenza della Corte la sola
coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente ad integrare possesso utile ai fini dell’usucapione. In questo senso si veda Cass. ordinanza n.1796 del 20/01/2022, secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale
configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di
possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”» (cfr. Cass. II Sez. civ., ordinanza n. 1121/2024 del 09/01/2024, pubbl. 11/01/2024)."

Corte di Appello di Ancona - sentenza n. 1061/2025 pubbl. il 28/08/2025

            “Sul punto, va ricordato che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. n. 33719 del 16/11/2022...
11/02/2025



“Sul punto, va ricordato che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. n. 33719 del 16/11/2022) hanno affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.

cassazione con rinvio - Cassazione I^ Sez. Civile – ud. 27/11/2024 – pubb.21/12/2024

      processuale           apposito   tenuto   ex art 106 tub. “Osserva il Tribunale che la predetta eccezione va disat...
12/06/2024

processuale apposito tenuto ex art 106 tub.

“Osserva il Tribunale che la predetta eccezione va disattesa tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 18.03.2024 n. 7243. Con la predetta pronuncia, richiamata nella pronuncia del 17.05.2024 sul rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, an-che sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non de-riva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Secondo la Corte, invero, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore banca-rio e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati an-che da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata la eccezione va, pertanto, disattesa.”

Tribunale Macerata – sentenza n. 588 del 12/06/2024

               “Quanto alla predicata nullità del contratto, sul motivo che le parti non ne avrebbero determinato (addir...
06/02/2024



“Quanto alla predicata nullità del contratto, sul motivo che le parti non ne avrebbero determinato (addirittura trascurato) l’oggetto, ciò che dovrebbe risultare evidente dal fatto che la rubrica (“Pro-gramma dettagliato della ricerca”) dell’art. 3 del contratto (art. a sua volta richiamato dall’art. 2) allude ad un programma mai inserito nella scheda negoziale né ad essa allegato, gli è che l’autoregolamento descrive in maniera senz’altro sufficiente il tipo di attività da svolgersi nell’interesse della attuale opponente (la quale, si noti, ebbe a sottoscriverlo, incurante del mutacico art. 3, quantunque ciò fosse ad essa ben evidente). Anche indipendentemente dalla analitica enunciazione dell’oggetto, esso, già sulla scorta della lettera del testo in esame, appare adeguata-mente dimensionato nel compimento, da parte della opposta, di attività di ricerca scientifica - svolta per conto terzi (cfr. le premesse del contratto) - di sviluppo di prodotti cosmetici da svolgersi presso l’azienda e la Scuola …… . Si tratta, peraltro, di attività che obbiettivamente rientrano nel campo d’interesse della attuale opponente e del ….. . Di modo che, anche al lume degli artt. 1366 e 1367 c.c., la semplice circostanza che le parti abbiano lasciato in bianco un articolo non consente in alcun modo di accreditare la tesi avvalorante, affatto semplicisticamente, la incompletezza di un suo ele-mento essenziale e caducatoria -come si pretende- dell’intero negozio”.

Tribunale di Macerata, sentenza n.120 del 05/02/2024

             . “Entrambi i motivi debbono essere rigettati. L’attuale previsione dell’art. 43 comma III L. Fall., in for...
29/12/2023

.

“Entrambi i motivi debbono essere rigettati.

L’attuale previsione dell’art. 43 comma III L. Fall., in forza della quale “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, costituisce in-fatti un’evidente deroga alla generale disciplina prevista dagli artt. 299 e ss. c.p.c. e non può trovare applicazione nella diversa procedura di liquidazione coatta amministrativa, non essendo stata neppure richiamata dall’art. 83 del testo unico bancario.
In assenza di un’espressa dichiarazione dell’evento ai sensi dell’art. 300 c.p.c., pertanto, “la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto al-le altre parti e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti” (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, senten-za n.21378 del 04.11.2005); la conoscenza dell’evento astrattamente idoneo a determinare l’interruzione non può del resto essere desunta neppure dalle di-chiarazioni dello stesso procuratore dalla parte, ove siano state rese “per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali - quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti - e senza astensione dall'attività difensiva” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.15080 del 25.10.2002).
Nel caso di specie, in conclusione, l’avvocato GG ha validamente provveduto al-la rinnovazione della notifica dell’originario atto di citazione avvalendosi della procura rilasciata in proprio favore dalla Banca ### (essendo peraltro munito di autonomo ed ulteriore mandato concesso dalla società attualmente titolare del credito oggetto di causa).
L’impugnazione non può essere condivisa neppure nella parte in cui lamenta che il primo giudice avrebbe ripetutamente autorizzato la rinnovazione della no-tifica nonostante la scadenza del termine originariamente concesso, eccependo anche l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 comma III c.p.c.: è stato in-fatti chiarito che non può ipotizzarsi alcuna decadenza ove la parte (come nel caso di specie) “abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.9541 del 07.04.2023)”.

Corte Appello Ancona - Sentenza n. 1841/2023 del 29/12/2023

         CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILINumero registro generale 25113/2020 Numero sezionale 403/2023...
20/12/2023



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI
Numero registro generale 25113/2020
Numero sezionale 403/2023
Numero di raccolta generale 35385/2023
Data pubblicazione 18/12/2023

"Tuttavia, convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto.
….
Tuttavia, la convivenza prematrimoniale è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca «un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali» (così ord. interlocutoria n. 30671).
E costantemente si ripresenta, soprattutto nella materia del diritto di famiglia, l’esigenza che la giurisprudenza si faccia carico dell’evoluzione del costume sociale nella interpretazione della nozione di «famiglia», concetto caratterizzato da una commistione intrinseca di «fatto e diritto», e nell’interpretazione dei vari modelli familiari.
….
Non può quindi, all’esito dell’attuale definizione dei presupposti dell’assegno divorzile, escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo (nella specie, sette an-ni), abbia «consolidato» una divisione dei ruoli domestici capace di creare «scompensi» destina-ti a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire.
….
In tali casi, la scelta della coppia di contrarre matrimonio non può che essere intesa come volontà specifica di consolidare il progetto di vita familiare già attuato, anch’esso caratterizzato da una stabilità affettiva e dall’assunzione di reciproci obblighi di assistenza, con conseguente assunzione piena dei doveri di solidarietà post coniugale anche per la fase di convivenza prematrimoniale.
I sacrifici compiuti nella predetta fase assumono un significato preciso e rilevante proprio in quanto ad essa è seguito il matrimonio.
….
In definitiva, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi, in ragione di un progetto di vita comune, a una convivenza prematrimoniale della coppia, vertendosi, al più, in «fasi di un'unica storia dello stesso nucleo familiare» [si è parlato, in dottrina (a) di una convivenza che si distingue da tutte le altre, in quanto «scrutata retrospettivamente essa quasi muta sostanza e partecipa della natura del matrimonio che l’ha seguita» ovvero (b) del fatto che, nell’ipotesi in cui le nozze siano state precedute da una significativa convivenza prematrimoniale, «la decisione di sposarsi includa anche la volontà di compensare (nel caso di futuro divorzio) i sacrifici effettuati in attuazione di un indirizzo comune già concordato ed attuato per un significativo periodo prece-dente alle nozze» ovvero ancora della circostanza (c) che « le parti, contraendo un’unione formalizzata, hanno dimostrato la volontà non soltanto di impegnarsi reciprocamente per il futuro, ma anche di dare continuità alla vita familiare pregressa, inglobandone l’organizzazione all’interno delle condizioni di vita del matrimonio o dell’unione civile»], va computato, ai fini dell’assegno divorzile, il periodo della convivenza prematrimoniale solo ai fini della verifica dell’esistenza di scelte condivise dalla coppia durante la convivenza prematrimoniale, che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare sacrifici o rinunce alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato in-capace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
…….
Deve essere quindi enunciato il seguente principio di diritto: « Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza pre-matrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

        di         “…appare evidente che la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona…. non reca alcun...
16/11/2023

di

“…appare evidente che la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona…. non reca alcun riferimento alla necessità di determinare il valore della controversia, al fine della liquidazione delle spese di lite, in ragione della somma tra disputatum e decisum (come indicato dagli appellati nel ricorso in esame) e non in ragione del decisum relativo alla domanda riconvenzionale (come invece avvenuto);
che, parimenti, il percorso motivazionale non contempla in alcun passaggio la necessità di compiere l’aumento delle spese del giudizio in ragione del numero degli appellati, tanto più che la posizione difensiva di quest’ultimi è risultata so-stanzialmente identica e non differenzia in alcun modo sotto il profilo difensivo;
che, dunque, quanto denunciato dagli appellati non costituisce un errore materia-le ma si configura come un vizio della decisione, la cui eventuale fondatezza de-ve essere fatta valere tramite ricorso per cassazione”.

Corte Appello Ancona - Rigetto 16/11/2023

  di      “La pronuncia di interdizione è subordinata ad uno stato di abituale infer-mità mentale che, tuttavia, può ve*...
10/11/2023

di

“La pronuncia di interdizione è subordinata ad uno stato di abituale infer-mità mentale che, tuttavia, può ve**re meno, con la conseguente necessità di adeguare la situazione di diritto alla nuova situazione di fatto. In buona sostan-za, la revoca, lungi dall’essere un “rimedio” contro la sentenza dichiarativa dell’interdizione, è una procedura volta ad attribuire la capacità di agire in una persona che di fatto abbia riacquistato la capacità di intendere e di volere, ove cioè siano cessate le cause che hanno determinato l’apertura della tutela. Nel procedimento di revoca, quindi, il Giudice dovrà valutare ex novo se le attuali condizioni di salute mentale dell’interessato consentano al medesimo (e, in caso affermativo, fino a quale punto) di provvedere ai propri interessi.

Tribunale Macerata - Collegio sentenza n.930/2023 del 10/11/2023

07/10/2023

Due casi finiti con una clausola valida per entrambi. I rischi della pubblicazione

"La   del   ad   deve essere   ed  , concernendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, ...
08/08/2023

"La del ad deve essere ed , concernendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il , ma anche l' , consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile ad usucapire occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale in vero e proprio uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cassazione civile, sez. II, 21/02/2013 n. 4332)
Tali principi, ricavabili dal disposto del codice civile, non possono che richiedere peculiare attenzione quando l’organo giudicante è tenuto a verificare i fatti posti a fondamento della domanda avanzata, anche in ossequio a quanto esplicitato in ambito sovranazionale.
Infatti, l'esigenza di un attento dei in , tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare nell'apprezzamento - anche sul - della dei per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. II, 30.8.2017, n. 20539), sicché è necessario che non residuino perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto."

Tribunale Macerata Sentenza n. 653/2023 del 31/07/2023

Indirizzo

Via Le Mosse
Camerino
62032

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Gaeta pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Gaeta:

Condividi