22/01/2022
SCARICA UN DIVANO NEI PRESSI DI UN CASSONETTO: FATTO NON PUNIBILE.
Cass. pen., sez. III, ud. 17 dicembre 2021 (dep. 19 gennaio 2022), n. 2213
Scenario della vicenda è la città di Palermo. Lì, nel febbraio del 2018, un uomo viene beccato dalle forze dell'ordine mentre sta per scaricare un divano nei pressi di un cassonetto.
Inevitabile per lui l'accusa di «avere effettuato attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi, senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni». E sacrosanta, secondo i giudici del Tribunale, la condanna dell'uomo, punito con un'ammenda di 1.800 euro.
In Cassazione però l'uomo propone una differente chiave di lettura dell'episodio contestatogli, e pone in evidenza, soprattutto, «la non occasionalità della condotta di trasporto e di tentato abbandono del rifiuto».
In questa ottica egli sostiene che «la natura non occasionale» dell'azione da lui compiuta «deve desumersi dalla natura del rifiuto, dallo svolgimento di attività prodromiche di raccolta e di deposito finalizzate al suo smaltimento», e contesta la valutazione compiuta in Tribunale laddove si è erroneamente sostenuto, spiega l'uomo, che «la mole del rifiuto e l'altruità della cosa trasportata» sarebbero sufficienti a «dimostrare concretamente il carattere non occasionale della condotta», mentre, invece, quei dettagli sono «compatibili con un comportamento isolato» e con «un'attività non organizzata ma sporadica», anche tenendo presente «la mole della cosa trasportata» e catalogabile come «rifiuto domestico non pericoloso», conclude l'uomo.
La linea difensiva convince in pieno i magistrati della Cassazione, i quali censurano la decisione messa nero su bianco dai giudici del Tribunale.
I Giudici di terzo grado ribadiscono, in premessa, che «il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice». Tuttavia, pur essendo sufficiente anche una sola condotta per ipotizzare il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, per ritenere accertata «una minima organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta» si può fare riferimento, tra l'altro, «al dato ponderale dei rifiuti, alla loro natura, alla necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, al numero dei soggetti coinvolti» oltre che «alla provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, alla eterogeneità dei rifiuti gestiti e alle loro caratteristiche, se indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito».
Proprio alla luce di tali variabili emerge, secondo i Giudici della Cassazione, la non punibilità dell'uomo sotto processo, poiché egli ha effettuato «il trasporto di un solo rifiuto – depositato, peraltro, nei pressi di un cassonetto della spazzatura –, di natura domestica, essendo un divano» e per giunta impiegando un motoveicolo non di sua proprietà.
Evidente, in sostanza, l'occasionalità della condotta, censurabile ma non rilevante a livello penale.