Studio Legale Basile Poddesu Atzori

Studio Legale Basile Poddesu Atzori SEDI A CAGLIARI e VILLACIDRO. Avv. Fabio Basile, Avv. Carlo Poddesu, Avv. Raffaella Atzori, Avv. Silvia Puerari. Carlo Poddesu, l'avv. Raffaella Atzori e l'avv.

Lo Studio Legale Basile nasce dall’idea del fondatore, l’avv. Fabio Basile, e dall’impegno e professionalità dei suoi collaboratori, l’avv. Silvia Puerari, operando con rigore ed indipendenza per offrire un servizio a 360° al cittadino ed alle imprese. Lo Studio Legale Basile si propone di coniugare l’esperienza e la solidità della tradizione giuridica dei suoi professionisti con la dinamicità e l

a concretezza di un’attività svolta a stretto contatto con il cliente. Lo Studio privilegia la cura di un rapporto personale con la propria clientela ed è in grado di fornire un’assistenza multidisciplinare; ogni pratica, infatti, è seguita in team, in considerazione delle specifiche necessità del caso concreto. Oltre alla difesa nei Giudizi innanzi ai diversi Tribunali, particolare attenzione è data alla consulenza stragiudiziale preventiva. L’esperienza dell’ultimo decennio, infatti, ha evidenziato come le soluzioni offerte dai Tribunali non siano sempre capaci di garantire risposte prevedibili e adeguate alle esigenze del cliente. Lo Studio Legale Basile, pertanto, ritiene essenziale implementare la consulenza stragiudiziale preventiva, improntando i rapporti con la clientela alla filosofia della prevenzione, in cui l’avvocato interagisce con l’assistito in modo tale da orientarne le scelte e suggerendo percorsi alternativi al fine di evitare i conflitti o limitarne il rischio.

Puntuali , come ‘Una Poltrona per Due’ a Natale. 😄
23/11/2023

Puntuali , come ‘Una Poltrona per Due’ a Natale. 😄

EVENTO FORMATIVO DEL 28 GIUGNO 2023 IN MATERIA DI DEONTOLOGIA, Aula Magna Corte d’Appello di Cagliari.Organizzato dalla ...
27/06/2023

EVENTO FORMATIVO DEL 28 GIUGNO 2023 IN MATERIA DI DEONTOLOGIA, Aula Magna Corte d’Appello di Cagliari.
Organizzato dalla Sezione Territoriale di Cagliari della Associazione Unione Avvocati della Sardegna: “LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO DIFENSORE DEL MINORE ED I RAPPORTI DELL'AVVOCATO CON I TERZI E LE CONTROPARTI”.
Relatori: Avv. Luigi Porcella, Avv. Andrea Loi, Avv. Fabio Basile. Introduce: Avv. Tiziana Frongia. Presiede e modera: Avv. Antonio Enna.

Il nostro è uno studio di famiglia e non possiamo che essere orgogliosi della candidatura della Collega 𝐑𝐚𝐟𝐟𝐚𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐀𝐭𝐳𝐨𝐫𝐢...
06/02/2023

Il nostro è uno studio di famiglia e non possiamo che essere orgogliosi della candidatura della Collega 𝐑𝐚𝐟𝐟𝐚𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐀𝐭𝐳𝐨𝐫𝐢 alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.

INTERESSANTE PUBBLICAZIONE DELL'AVV. RAFFAELLA ATZORI.
11/04/2022

INTERESSANTE PUBBLICAZIONE DELL'AVV. RAFFAELLA ATZORI.

Aprile 11, 2022 - Articolo di Office Advice - Nel procedimento penale le indagini, a mente dell’art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto.  Pertanto, a

Il c.d. "Decreto Energia".
12/03/2022

Il c.d. "Decreto Energia".

Contro il caro bollette il governo ha emanato il Decreto energia con novità su pannelli fotovoltaici, credito d’imposta per imprese e utenze domestiche.

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO DOMESTICO.Il Garante Privacy ha pubblicato una scheda informativ...
22/01/2022

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO DOMESTICO.

Il Garante Privacy ha pubblicato una scheda informativa dove è possibile reperire le principali indicazioni dell'Autorità riguardo l'istallazione, in ambito domestico, dei sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza delle persone o dei beni.

In base a quanto indicato nella scheda, le persone fisiche potranno attivare sistemi di videosorveglianza nell'ambito di attività di carattere personale o domestico, purché:

•le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza;

•vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;

•nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto;

Invece, non potranno essere oggetto di ripresa alcune aree, come quelle condominiali o le strade pubbliche. In ultimo, è vietata la diffusione delle immagini riprese a terzi.

SCARICA UN DIVANO NEI PRESSI DI UN CASSONETTO: FATTO NON PUNIBILE.Cass. pen., sez. III, ud. 17 dicembre 2021 (dep. 19 ge...
22/01/2022

SCARICA UN DIVANO NEI PRESSI DI UN CASSONETTO: FATTO NON PUNIBILE.
Cass. pen., sez. III, ud. 17 dicembre 2021 (dep. 19 gennaio 2022), n. 2213

Scenario della vicenda è la città di Palermo. Lì, nel febbraio del 2018, un uomo viene beccato dalle forze dell'ordine mentre sta per scaricare un divano nei pressi di un cassonetto.

Inevitabile per lui l'accusa di «avere effettuato attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi, senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni». E sacrosanta, secondo i giudici del Tribunale, la condanna dell'uomo, punito con un'ammenda di 1.800 euro.

In Cassazione però l'uomo propone una differente chiave di lettura dell'episodio contestatogli, e pone in evidenza, soprattutto, «la non occasionalità della condotta di trasporto e di tentato abbandono del rifiuto».

In questa ottica egli sostiene che «la natura non occasionale» dell'azione da lui compiuta «deve desumersi dalla natura del rifiuto, dallo svolgimento di attività prodromiche di raccolta e di deposito finalizzate al suo smaltimento», e contesta la valutazione compiuta in Tribunale laddove si è erroneamente sostenuto, spiega l'uomo, che «la mole del rifiuto e l'altruità della cosa trasportata» sarebbero sufficienti a «dimostrare concretamente il carattere non occasionale della condotta», mentre, invece, quei dettagli sono «compatibili con un comportamento isolato» e con «un'attività non organizzata ma sporadica», anche tenendo presente «la mole della cosa trasportata» e catalogabile come «rifiuto domestico non pericoloso», conclude l'uomo.

La linea difensiva convince in pieno i magistrati della Cassazione, i quali censurano la decisione messa nero su bianco dai giudici del Tribunale.

I Giudici di terzo grado ribadiscono, in premessa, che «il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice». Tuttavia, pur essendo sufficiente anche una sola condotta per ipotizzare il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, per ritenere accertata «una minima organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta» si può fare riferimento, tra l'altro, «al dato ponderale dei rifiuti, alla loro natura, alla necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, al numero dei soggetti coinvolti» oltre che «alla provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, alla eterogeneità dei rifiuti gestiti e alle loro caratteristiche, se indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito».

Proprio alla luce di tali variabili emerge, secondo i Giudici della Cassazione, la non punibilità dell'uomo sotto processo, poiché egli ha effettuato «il trasporto di un solo rifiuto – depositato, peraltro, nei pressi di un cassonetto della spazzatura –, di natura domestica, essendo un divano» e per giunta impiegando un motoveicolo non di sua proprietà.

Evidente, in sostanza, l'occasionalità della condotta, censurabile ma non rilevante a livello penale.

INFORTUNIO A SCUOLA: QUANDO È RESPONSABILE L'INSEGNANTE?(Cass. civ., sez. III, ord., 25 novembre 2021, n. 36723).
28/11/2021

INFORTUNIO A SCUOLA: QUANDO È RESPONSABILE L'INSEGNANTE?
(Cass. civ., sez. III, ord., 25 novembre 2021, n. 36723).

Le principali novità della Riforma del Codice della Strada
10/11/2021

Le principali novità della Riforma del Codice della Strada

Indirizzo

Via Sidney Sonnino 108
Cagliari
09127

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 20:30
Martedì 08:30 - 20:30
Mercoledì 08:30 - 20:30
Giovedì 08:30 - 20:30
Venerdì 08:30 - 20:30
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+393469533829

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Lo Studio Legale Basile - Poddesu - Atzori è la naturale evoluzione dello Studio Legale Basile, nato dall’idea del suo fondatore, l'avv. Fabio Basile.

L'avv. Fabio Basile, l’avv. Carlo Poddesu, l'avv. Raffaella Atzori e la dott.ssa Silvia Puerari, operano con rigore ed indipendenza per offrire un servizio a 360° al cittadino ed alle imprese.

Lo Studio Legale Basile si propone di coniugare l’esperienza e la solidità della tradizione giuridica dei suoi professionisti, con la dinamicità e la concretezza di un’attività svolta a stretto contatto con il cliente.

Lo Studio privilegia la cura di un rapporto personale con la propria clientela ed è in grado di fornire un’assistenza multidisciplinare; ogni pratica, infatti, è seguita in team, in considerazione delle specifiche necessità del caso concreto.