Avvocato Annalisa Demurtas

Avvocato Annalisa Demurtas Non so ancora se scriverò una presentazione personale o una (mia) presentazione professionale. Per i più è una missione di vita. Perché? E non solo i “chiunque”.

Non so neanche se riuscirò a scrivere qualcosa di logico e sensato per chi leggerà questo scritto. E’ certo che scrivere di diritto e praticare il diritto è un arduo impegno. Per me perlomeno, con alti e bassi, lo è sempre stato. Questo spazio intendo dedicarlo alla “musica” e allo “spettacolo musicale” e comunque solo al diritto e all’arte. Perché secondo me per amare il diritto penale e il dirit

to processuale penale bisogna amare il mondo del diritto e riuscire ad immaginarlo scritto in un infinito multiplo “spartito musicale”. Le “chiavi di violino” sono le “disposizioni” fondamentali. Le note musicali sono tutte le altre “disposizioni”. Queste si incontrano, si uniscono e si dividono a seconda della melodia da “suonare” o da “cantare”. Le note volano, camminano, corrono, saltano, spariscono e poi ritornano. Producono suoni armonici solo se e quando gli “operatori” del diritto “leggono” le “norme” che si “colgono” nelle disposizioni o scrivono con arte e ad arte gli “spartiti”. Lo “spettacolo” diventa “un’azione musicale” travolgente a carattere multiforme quando si aprono i sipari del processo penale. Accedono dentro tante “scene” dislocate in ogni “dove” una moltitudine di “terzi” , di “parti” e di “altri” guarnite da vestimenti di ogni forma e colore arricchiti da diversi “segni” e “simboli”. I “terzi”, le “parti” e tutti gli “altri”, seguendo regole ritmiche della “scrittura”, della “lettura” “musicale” e del “canto” “leggono” infiniti spartiti facendo suonare ogni nota con toni variegati. Scrivono gli spartiti “giocando” con le note, la “scrittura” dei “toni” e il “canto”. Nelle “scene” ci sono anche le “comparse”, i “suggeritori” e i “ballerini”. Ci sono i “chiunque” con i loro nomi e cognomi. C’è anche il “pubblico”. A volte clemente ed altre no. Ci sono le “bacchette” impercettibili che hanno ogni forma, colore e dimensione. Per riuscire ad usarle bisogna essere dei “musicisti”, dei “registi” o dei “coreografi” e tanto altro ancora…. Servono per scrivere gli spartiti, richiamare le note dando alle stesse le più possibili proiezioni e direzioni ed ancora ad unire o dividere i diversi “protagonisti” nelle diverse e svariate scene. Ad alcuni servono anche per aprire o chiudere i diversi sipari. Non è un falso gioco. E’ la vita, il dolore, l’ansia e anche il trapasso. E’ condanna. E’ vittoria. E’ anche molto altro. Questo per me è mondo del diritto. Il diritto penale e il diritto processuale penale. Dopo aver percorso una lunga salita costellata da insidie, sbarramenti e terremoti, un giorno, ormai lontano, ho “letto” uno “spartito musicale”….. dei “musicisti” che all’occorrenza fanno anche i “registi” o i “coreografi” mi hanno riposto tra le mani una “bacchetta impercettibile” che ancora cambia colore, forma e dimensioni, mi hanno consentito di usare un particolare vestimento con lo sfondo nero e mi hanno stretto la mano dicendomi che avevo ormai imparato a “leggere” le “note” e ad usare la “bacchetta impercettibile”. Così, come per tanti altri, è cominciata la mia avventura tra i “terzi”, le “parti” i “chiunque” e gli “tutti gli altri”..….! Aimè, la strada da percorrere è sempre una salita simile a quella del primo tratto. Anzi è’ ancor più ardua da riconoscere rispetto alla salita precedente. E’ costellata da burroni invisibili, nemici di ogni genere e specie e da tanto altro. E’ la vita… di un “musicista” che senza dirlo a nessuno all’occorrenza può fare anche il “coreografo” o il “regista”…! I miei articoli o quanto scriverò ovviamente non saranno indirizzati a chi è un “operatore” del diritto ma a coloro che faranno o già fanno le comparse anonime, ai “chiunque” con i nomi e cognomi e agli “altri” e a chiunque avrà il piacere di leggere a prescindere dall’indumento o dalla veste, dal segno o dal simbolo. Leggere il diritto per chi non è operatore del diritto è come leggere un manuale di istruzioni per la vita. Serve ad evitare dolori e patemi e tanto altro. Rebus sic stantibus. avv. Annalisa Demurtas

La libertà personale, così come ogni altro diritto di libertà, è un diritto naturale dell'uomo che l'ordinamento si limi...
08/01/2020

La libertà personale, così come ogni altro diritto di libertà, è un diritto naturale dell'uomo che l'ordinamento si limita a riconoscere, non essendo una sua concessione.
Essa si sostanzia nel diritto a non subire imposizioni tanto da altri soggetti che dalla Pubblica Autorità, (sia in una dimensione fisica che morale) se non nei casi e nei modi previsti dalla legge.
A livello comunitario la libertà personale è garantita dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo secondo il quale "ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza".

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la piene...
21/11/2019

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

Si può acquistare automaticamente:
• per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
• per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.
• per adozione: un minorenne adottato da cittadino italiano
La cittadinanza si può invece richiedere:
• per matrimonio
• per residenza
Per matrimonio: L’art 5 della legge n.91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.
Per residenza: Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:
• Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
• Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
• Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.
• Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
• Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.
• Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.
• Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.
Attenzione!
Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie su indicate, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso nucleo familiare e sullo stesso stato di famiglia. Il reddito da considerare è quello relativo ai tre anni antecedenti alla domanda di cittadinanza nei seguenti limiti annuali:
• euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
• euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

La consuetudine, detta anche uso normativo, è una delle fonti del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed...
18/11/2019

La consuetudine, detta anche uso normativo, è una delle fonti del diritto.
Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme tenuto dai consociati con la convinzione (opinio iuris) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio.
Esistono tre diversi generi di consuetudini:
Consuetudo secundum legem ("consuetudine secondo la legge"): è la consuetudine che opera in senso integrativo della norma di legge: ad esempio laddove si sforza di dare un significato particolare ad un elemento della norma per renderlo più adeguato agli usi locali o alle mutate esigenze sociali (consuetudine interpretativa);
Consuetudo praeter legem("oltre la legge"): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge;
Consuetudo contra legem ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera in direzione opposta al precetto legislativo non potendo così mai produrre effetti giuridici.

Grazie
11/11/2019

Grazie

"Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem… ignorantia iuris (legis) non excusat”Conoscere le leggi ...
21/09/2018

"Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem… ignorantia iuris (legis) non excusat”
Conoscere le leggi non consiste nel considerare solo le loro parole, bensì la loro efficacia e il loro potere.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge (penale).
Deriva, per tutti, un generale dovere di conoscenza della legge che è strumentale rispetto al dovere (primario) di osservanza della legge stessa.

DA UN PATTO ILLECITO NON NASCE AZIONE
25/07/2018

DA UN PATTO ILLECITO NON NASCE AZIONE

E'  PIU' SIGNIFICATIVO FARE CHE DIRE...CONTANO I .FATTI E NON SOLO LE PAROLE.SE POI LE PAROLE SONO INGANNEVOLI....UN ING...
19/07/2018

E' PIU' SIGNIFICATIVO FARE CHE DIRE...CONTANO I .FATTI E NON SOLO LE PAROLE.
SE POI LE PAROLE SONO INGANNEVOLI....UN INGANNO TIRA L'ALTRO....

ONUS PROBANDI INCUMBIT EI QUI DICIT L'onere della prova è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dim...
18/07/2018

ONUS PROBANDI INCUMBIT EI QUI DICIT
L'onere della prova è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso. La prova, pertanto, spetta a chi afferma.

Il furto è l'impossessamento di un bene fatto allo scopo di trarne profitto. Non si commette tale reato se manca la volo...
22/01/2018

Il furto è l'impossessamento di un bene fatto allo scopo di trarne profitto.
Non si commette tale reato se manca la volontà di rubare.

"Status personae."L'insieme dei diritti e delle capacità giuridiche di una personaLa capacità giuridica è l’attitudine d...
02/01/2018

"Status personae."
L'insieme dei diritti e delle capacità giuridiche di una persona
La capacità giuridica è l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di diritti ed obblighi.
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
Perché gli possa essere riconosciuta la capacità giuridica, è necessario che il feto sia nato vivo.
Non si richiede, invece, né il requisito della vitalità (es. l’assenza di gravi menomazioni organiche) né una durata minima della vita.
Benché l’acquisto della capacità giuridica coincida, per la persona fisica, con la nascita, la legge riconosce, eccezionalmente, anche a soggetti non ancora venuti ad esistenza la possibilità di diventare titolari di diritti subordinatamente all’evento della nascita e relativamente alle sole attribuzioni per successione o donazione.
Così ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacità di ricevere a causa di morte e la capacità di ricevere per donazione.
La capacità giuridica è riconosciuta ad ogni persona fisica.
Il nostro ordinamento, però, prevede un’incapacità speciale che indica la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti.
Essa può riguardare l’età: in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita ma viene richiesta una determinata età (es.: 18 anni per fare testamento); la salute: per esempio, l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio; le condanne penali: a seguito di determinate condanne penali è prevista, come sanzione accessoria, la perdita o la sospensione della potestà genitoriale; il fallito, ad esempio, non può accedere agli uffici tutelari.
La capacità giuridica cessa solo a seguito dell’evento naturale della morte del soggetto
Può essere importante stabilire il momento preciso della morte per le conseguenze (soprattutto di carattere ereditario) che da essa discendono.
La legge pone perciò una presunzione di commorienza per il caso in cui due o più persone muoiano a causa di uno stesso evento e non sia possibile provare il momento della morte di ciascuna di esse, stabilendo che i soggetti si presumono morti tutti nello stesso istante e che è consentito a chi ne abbia interesse di provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto a un altro.
Altre volte, invece, può accadere che vi sia incertezza in ordine alla effettiva esistenza o meno in vita di una persona.
Per tale eventualità la legge prevede talune conseguenze diversamente disciplinate da tre istituti particolari: scomparsa; assenza; morte presunta.

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Cagliari

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