12/01/2024
Si possono recuperare oltre 16 miliardi di euro in tutti i contratti di mutuo, leasing, derivati e apertura di credito che abbiano avuto ammortamento nel periodo 29/9/2005 - 30/5/2008. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34889/2023, ha ribadito che.
1) già con la sentenza a Sezioni Unite n. 2207/2005 aveva affermato che la Legge Antitrust fosse invocabile da chiunque avesse subito un pregiudizio per effetto della restrizione della concorrenza;
2) che con la sentenza n. 827/1999 aveva già stabilito che fossero rilevanti ai fini della legge Antitrust anche comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali", purchè con la partecipazione di almeno due imprese, finalizzati all'alterazione della concorrenza;
3) che pertanto qualunque "forma di distorsione delle competizione di mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione della Legge Antitrust;
4) che le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 della Commissione Antitrust della Comunità Europea sono da considerarsi "prove privilegiate" a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi manipolati ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato la banca con il quale è stato stipulato il contratto " a valle" dell'intesa vietata, giaccgè raggiunta dal divieto di cui all'art. 2 L. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte, come stabilito già dalla sentenza n. 29810/2017 della Corte di Cassazione.
La Corte ha dimostrato di voler dare continuità alle Sezioni Unite n. 41994/2021 ribadendo nell'ordinanza n. 34889/2023 citata che "qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte" sia nullo "a prescindere dal fatto che all'intesa illecita abbia o meno partecipato la banca con il quale è stato stipulato il contratto " a valle" dell'intesa vietata".
Chiedo quindi a tutti coloro che oggi stanno salendo sul "carro del vincitore" di farlo con la coscienza di non sapere come affrontare una causa per far accertare la nullità di un contratto indicizzato ai tassi Euribor, che vi assicuro non è cosa semplice. Una cosa è dire che è possibile ottenere un risultato, altra cosa è come arrivarci, sfruttando la pregressa esperienza maturata in 10 anni di ricerche, studi e cause che si sono rivelate quasi tutte positive, seppur in appello.
E' ormai maturo il tempo per iniziare un vasto contenzioso riguardo la nullità dei contratti che abbiano fatto riferimento a valori Euribor compresi tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008, per i quali non è scattata la prescrizione in quanto decorre solo dalla chiusura del contratto di mutuo. E' quindi ad esempio possibile ricalcolare un mutuo ventennale acceso nel 1994 ed estinto a gennaio 2014. La SOS Utenti sta organizzando cause collettive ad un costo di euro 100,00 + iva per la perizia e di euro 200,00 oltre iva per l'assistenza legale fino alla sentenza di appello. Questo per i contratti inferiori a 500.000,0 euro (nei quali si recuperano al massimo 35000,00 euro). Per tutti i contratti superiori a 500000 euro si faranno cause singole per poter eccepire anche altre eventuali nullità. Per maggiori informazioni andate sul mio sito
Leggete i nostri libri e proposte di Legge: da 22 anni ci occupiamo con serietà e costi certi solo di diritto bancario, conti correnti, anatocismo, usura, mutui, leasing