Studio Legale Avv. Stefano Loddo

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12/06/2018

La Cassazione abbatte il Totem dell’ “Accertamento Strumentale”

Sono passati quasi sei anni dall’ entrata in vigore della L. 24 marzo 2012 n. 27. Sei, lunghi, anni durante i quali siamo stati costretti ad interpretare i due commi della discordia (3 ter e 3 quater) in tanti e tali modi da far sembrar dilettanti i commentatori del Talmud babilonese.

Due commi trovati prodigiosamente “sotto ad un cavolo” la mattina del 21 febbraio 2012 e approvati con una levata di scudi dalla decima commissione per far “crescere l’ Italia”.

Due commi disinteressatamente commentati, nell’ immediato, dalle più prestigiose Tribune della medicina legale Nazionale, tribune insospettabili, per caratura scientifica, di qualsiasi partigianeria, pronte ad attestare, ad inchiostro del legislatore ancora fresco: “che qualora il danno alla persona di cui viene richiesto il risarcimento nasce [sic] da una lesione che non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo, in tal caso non sarà possibile, indipendentemente dalla sintomatologia riferita, riconoscere un danno biologico permanente“.

Attestato rilasciato sulla base di una logica sfuggente, visto che la lettura testuale della norma, così come frettolosamente assemblata, non era certo univoca, anzi sembrava dare ragione ai pochi che, nell’ immediato, sostennero la tesi esattamente opposta. Purtroppo molti preferirono ripetere pappagallescamente il mantra: il danni non strumentalmente accertati non si pagano più!

Una interpretazione in seguito”benedetta” dalla Corte Costituzionale (ora è lecito dirlo) più reazionaria della storia della Repubblica, che riteneva suo obbligo stracciare le proprie stesse pronunce, rese nel 1986, quando una composizione di ben diversa levatura aveva lanciato un monito (che, letto con il senno del poi, aveva contenuti profetici) sulla illegittimità di qualsiasi limite legislativo al risarcimento del danno alla persona: “Quand’ anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ ordinamento, d’ un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla tutela risarcitoria (disponendo ad esempio che non la lesione di quel diritto, di per sé, sia risarcibile, ma la medesima purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Il legislatore, rifiutando la tutela risarcitoria (minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla predetta tutela. La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’ effettività della predetta dichiarazione costituzionale.“.

Quando poi la tecnica interpretativa iniziò a riguadagnare terreno e, (si era già al settembre 2016), la Corte di Cassazione ebbe a pronunciarsi per la prima volta sul tema, smentendo clamorosamente le tesi dei soloni e premiando invece le posizioni dei “parafanghisti”, per così dire, si parva licet componere magnis, rovesciando i potenti dai troni ed innalzando gli umili, la già citata Tribuna super partes di Medicina legale si prese il disturbo di bacchettare gli Ermellini, o per lo meno i loro più entusiasti interpreti, spiegando che la sentenza in questione non affermava affatto il principio di diritto in essa chiaramente enunciato.

Persino il chiarimento legislativo della scorsa estate e le inequivoche prese di posizioni dei più autorevoli commentatori erano stati “digeriti” con una certa disinvoltura dagli “zeloti dello strumento”.

Per cui immaginiamo la sorpresa, lo sconcerto, che potranno provare tutti costoro di fronte all’ odierna, seconda, pronuncia in commento. Ci riferiamo alla sentenza Cassazione Civile, 19 gennaio 2018, n. 1272 che scrive la parola “fine” a sei anni di bagarre con l’ enunciazione dei seguenti principi che dobbiamo trascrivere integralmente:

“sull’ effettiva interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate [L. 27/12 n.d.r.] questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi con la recente sentenza 26 settembre 2016, n. 18.773. In tale pronuncia (…) la Corte ha (…) precisato che la ratio delle medesime norme va tratta assumendo come punto di di riferimento la previsione degli artt. 138 e 139 d.Lgs. n. 209 del 2005 e, in particolare, la previsione del comma 2 dell’ art. 139 secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’ integrità psico fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale”. Ragione per cui quella sentenza è pervenuta alla conclusione anche anche alla luce della norma sopravvenuta (che richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo) i criteri di accertamento del danno biologico non sono gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis” in modo da condurre ad una “obiettività dell’ accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)”. Alla citata pronuncia l’ odierna sentenza intende dare continuità, con le precisazioni che seguono.

Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere (che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia) non può essere inteso, però, come alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fondata esclusivamente con l’ accertamento clinico strumentale; come già ha avvertito la citata sentenza n. 18.773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l’ accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l’ accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza.”

Quanto alle menomazioni minori (come, esemplificativamente, la distorsione cervicale), la Corte di Cassazione afferma che “il C.T.U. non può limitarsi, a fronte di simile patologia, a dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice (e in sostanza non verificabile) del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca”. In tali casi il C.T.U. “con ogni probabilità” ricorrerà all’ accertamento clinico strumentale, fermo restando il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’ esperienza clinica della specialista.“.

In conclusione (principio di diritto): l’ art. 139 comma 2, del codice delle assicurazioni “va interpretato nel senso che l’ accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’ integrità psico fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico legali; tuttavia l’ accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’ unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.”.

Si chiude quindi definitivamente, e nel senso più auspicabile, una vicenda in cui molto poco hanno contato le ragioni del diritto, e molto le ragioni economiche.

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