Studio Legale Giacomo Doglio

Studio Legale Giacomo Doglio Lo studio legale Doglio opera nelle diverse aree del diritto del lavoro sia contenzioso che stragiud

Lo studio legale dell'avvocato Giacomo Doglio si occupa principalmente di diritto del lavoro, sia contenzioso che stragiudiziale. I clienti dello studio sono lavoratori del settore pubblico e privato, associazioni sindacali, collegi professionali. Aree di attività:

Diritto e contenzioso del lavoro
pubblico e privato

Con sentenza n. 86 del 13.04.2026, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato al sentenza del Tribunale di Cagliari ch...
17/04/2026

Con sentenza n. 86 del 13.04.2026, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato al sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato un'Azienda sanitaria a risarcire i danni da usura psicofisica subiti dagli infermieri di una struttura sanitaria ospedaliera a causa della sistematica violazione del diritto al riposo giornaliero (11 ore) e settimanale nonché dell'assegnazione a turni di pronta disponibilità ampiamente eccedenti il limite contrattuale.

Con riferimento all'abuso dell'istituto della pronta disponibilità la Corte ha rilevato che "il superamento del limite di turni di pronta disponibilità [...] costituisce inadempimento datoriale qualora sia tale da interferire rispetto alla vita privata del lavoratore, compromettendone il diritto al riposo, in maniera
intollerabile, la cui lesione il datore di lavoro è tenuto a risarcire (indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio di natura psicofisica), trattandosi di un danno che la Suprema Corte ha ritenuto in re ipsa in presenza di una dimensione quantitativa non tollerabile (in tal senso Cass. n. 21934/2023)".

L'eccessivo numero di reperibilità (anche senza chiamata in servizio) - secondo il Giudice - è il "segno di una organizzazione del lavoro non idonea a garantire sicurezza e salute ai lavoratori, dovuta altresì non a situazioni eccezionali, fondate su motivi oggettivi effettivi, ma a mere difficoltà organizzative o scelte di contenimento dei costi, che avevano vincolato i dipendenti appellati ben oltre i limiti fisiologici".

A fronte, infatti, di possibili deroghe al limite massimo di pronte disponibilità, infatti, le stesse "dovrebbero essere straordinarie, tanto più in un settore delicato come quello in questione, in cui la garanzia della salute e dell'adeguato recupero da parte del lavoratore assume importanza particolare – perché in questo caso protratta per anni, con richieste di prestazioni in pronta disponibilità di molto superiori rispetto a quelle di norma esigibili e tollerabili"

Con sentenza del 01.08.2025, n. 435 il Tribunale di Sassari, aderendo ad un costante orientamento della giurisprudenza d...
17/10/2025

Con sentenza del 01.08.2025, n. 435 il Tribunale di Sassari, aderendo ad un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (in particolare, svariate sentenze del Tribunale Cagliari), ha condannato un'Azienda sanitaria a risarcire il danno all'immagine e alla professionalità subito dalli infermieri di una struttura sanitaria costretti, per oltre dieci anni, a svolgere un ruolo di sostituzione del personale Ausiliario e OSS gravemente insufficiente, ordinando di adibirli alle sole mansioni proprie del profilo formale di appartenenza.
Il Giudice del lavoro, ha motivato l'esistenza del danno (quantificato in via equitativa), rilevando che "si deve desumere, sulla base della comune esperienza, che l’esercizio promiscuo di mansioni proprie e di livello inferiore, oltre a minare la professionalità, è anche idonea ad ingenerare negli utenti del servizio una confusione di ruoli, essendo verosimile che renda difficile distinguere l’infermiere dall’ausiliario e che l’utente, perciò, si aspetti la prestazione di attività quali lo svuotamento delle padelle od il rifacimento del letto come se fosse un compito adatto al livello professionale dei ricorrenti" [..].
"Deve - infatti - ritenersi dimostrato che i ricorrenti abbiano svolto e svolgano un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di supporto di categoria A e B, e che tale sostituzione non sia occasionale, ma costante e indispensabile al funzionamento della Struttura Complessa in parola; né, stante
la rilevanza quantitativa della prestazione relativa alla qualifica inferiore, è possibile considerarla quale “obbligazione accessoria”, la quale per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento dell’obbligazione principale (le proprie mansioni) ed essere funzionalmente collegata alla stessa".
Nella medesima sentenza il Tribunale ha, inoltre, condannato l'Azienda sanitaria a risarcire il danno da usura psicofisica causato ad alcuni infermieri dalla sistematica violazione del diritto al riposo (segnatamente quello giornaliero), avendo loro imposto la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti imposti dalla vigente legislazione.

Le Aziende sanitarie destinatarie delle risorse stanziate dalla Regione Sardegna per la perequazione dei fondi contrattu...
15/08/2025

Le Aziende sanitarie destinatarie delle risorse stanziate dalla Regione Sardegna per la perequazione dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza hanno l'obbligo di attivare la contrattazione collettiva integrativa.

Quanto alla dirigenza, la via obbligata per sanare, non solo le differenze retributive esistenti tra i lavoratori delle diverse Aziende, ma anche di promuoverne il pari sviluppo professionale mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze maturate, è quella di adempiere alle obbligazioni contrattuali che da tempo impongono di assegnare gli incarichi professionali.

Pare assurdo anche sottolinearlo, trattandosi di un diritto riconosciuto dal CCNL, ma tant'è....

Questo brevissimo intervento muove dall’esigenza di chiarire sinteticamente il mio punto di vista sull’intervento della Regione Sardegna finalizzato a sanare anche[1] la storica sperequazione esistente nei fondi contrattuali della dirigenza...

02/06/2025

Una persona speciale e un grande professionista.
Ci mancherai❤️
Franco Deplano

Con due recenti sentenze (n. 1334/2024 e 1523/2024), il Tribunale di Cagliari ha condannato le Aziende sanitarie convenu...
24/12/2024

Con due recenti sentenze (n. 1334/2024 e 1523/2024), il Tribunale di Cagliari ha condannato le Aziende sanitarie convenute in giudizio a corrispondere ai lavoratori cessati dal servizio per dimissioni l'indennizzo per ferie non godute.

Il Giudice del lavoro, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha osservato che i dipendenti (nella vicenda si trattava di dirigenti medici, ma il principio trova applicazione generale) non perdono il diritto alla ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, "ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute".

Nei casi esaminati, le Aziende non hanno assolto l'onere di aver consentito ai lavoratori di godere delle ferie arretrate, prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Riconoscimento del diritto ai benefici normativi previsti per il personale esposto al rischio radiologico e al risarcime...
27/09/2024

Riconoscimento del diritto ai benefici normativi previsti per il personale esposto al rischio radiologico e al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento di un'Azienda sanitaria

Con sentenza n. 282/2024 (definitiva e inoppugnabile), il Giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari ha condannato un'Azienda sanitaria a concedere ai medici di una struttura di ortopedia i benefici normativi previsti per il personale esposto in modo permanente al rischio radiologico (indennità di rischio radiologico e ferie aggiuntive), nonché a corrispondere l'indennità mensile ed ai risarcire i danni causati dalla mancata fruizione del congedo di 15 gg., con decorrenza dalla data di accertamento del diritto (per alcuni di oltre 10 anni).

Il Giudice del lavoro, accogliendo la tesi dei ricorrenti, ha affermato che il rischio radiologico può "essere comprovato dallo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata" ed in particolare dall'accertamento, "anche su base presuntiva", del fatto che le mansioni lavorative espongano il personale "a un livello di radiazione X assimilabile a quella del personale di radiologia".

Vale a dire che i criteri dettati dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, che regolamentava i limiti della esposizione alle radiazioni dei lavoratori, individuando in particolare due fasce (A e B), caratterizzate da differente livello di esposizione, non sono gli unici utilizzabili per accertare il diritto ai benefici di legge.

Festivi infrasettimanali - Diritto al compenso maggiorato per lavoro straordinario (o in alternativa al riposo compensat...
12/07/2024

Festivi infrasettimanali - Diritto al compenso maggiorato per lavoro straordinario (o in alternativa al riposo compensativo), oltre all'indennità specifica.

Con sentenza n. 1013 del 09.07.2024, il Tribunale di Cagliari ha condannato un Azienda sanitaria a concedere il riposo compensativo (alternativa al compenso maggiorato) spettante ad un dirigente medico dopo un turno di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale.
Accogliendo, infatti, la tesi della ricorrente, il Giudice del lavoro ha rilevato che "dalla lettura combinata delle norme contrattuali è dato desumere che il servizio prestato in giorno festivo infrasettimanale generi il diritto alla speciale indennità di cui all’art. 8 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004 e, in aggiunta, ai sensi dell’art. 6, il diritto al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi, salva, in alternativa a questo, la possibilità del riposo compensativo, se domandato entro trenta. Il riposo compensativo è quindi alternativo (e solo a domanda del dipendente) al compenso maggiorato di cui all’art. 6 e non allo speciale indennizzo di cui all’art. 8”.

Si deve rilevare come l'interpretazione è la medesima anche con riferimento alle norme contrattuali relative al personale del Comparto.

Il Tribunale di Cagliari ha condannato un'Azienda sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal dirigente medico per la...
20/06/2024

Il Tribunale di Cagliari ha condannato un'Azienda sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal dirigente medico per la violazione del diritto costituzionale al riposo feriale.

Com’è conto, nell’ordinamento giuridico italiano il diritto al riposo feriale è correlato alla persona ed ha rilevanza costituzionale (art. 36, comma 3 Cost.: il lavoratore ha diritto al riposto settimanale...

11/06/2024
Con una recente sentenza (n. 282/2024), il Giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari ha condannato un'Azienda sanitar...
11/04/2024

Con una recente sentenza (n. 282/2024), il Giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari ha condannato un'Azienda sanitaria a risarcire il danno da mancato riposo subito da alcuni dirigenti medici in servizio presso una struttura ospedaliera per la sistematica violazione del loro diritto al godimento effettivo delle ferie.

Tale violazione si era protratta per svariati anni (tanto che ciascuno aveva accumulato centinaia di giorni di ferie residue) ed era proseguita anche dopo che, in via d'urgenza, il medesimo Giudice aveva ordinato all'Azienda datrice di lavoro di pianificare lo smaltimento dell'arretrato e di garantire per il futuro il godimento periodico di un congruo numero di ferie.

Il Giudice ha accertato che l'aver impedito ai lavoratori un adeguato ristoro delle proprie energie psicofisiche è fonte di un danno non patrimoniale risarcibile in via equitativa e, a tal fine, per quantificare i danni, ha ritenuto "giusto ed equo adoperare quale valore base di riferimento il 40 per cento della retribuzione base giornaliera risultante dalle buste paga prodotte, da moltiplicarsi per i giorni di ferie arretrate".

Indirizzo

Via Grazia Deledda 74
Cagliari
09127

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