09/10/2026
Con decreto del 06.08.2026, divenuto definitivo, il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro, ha condannato un'Azienda sanitaria per condotta antisindacale per aver reiteratamente omesso di inviare all'Associazione sindacale ricorrente l'informativa relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale e per non aver trasmesso alla medesima O.S. l'informativa sul P.I.A.O. aziendale.
Il Giudice, nel motivare la condanna, richiamando l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ha osservato che "l’obbligo di informazione preventiva ha natura procedurale e prescinde dal merito delle decisioni datoriali, per cui, anche in presenza di vincoli esterni, il datore di lavoro è tenuto a informare le OO.SS. sulle modalità con cui intende conformarsi a tali vincoli.
Infatti, l’informazione preventiva, secondo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, è finalizzata a consentire al
Sindacato di interloquire e proporre soluzioni alternative, ad esempio, suggerendo diverse modalità di copertura finanziaria che non pregiudichino l'operatività di servizi essenziali".
In ragione del grave comportamento aziendale, che ha addirittura replicato la condotta antisindacale in corso di causa, il Tribunale ha condannato l'Azienda sanitaria anche al risarcimento dei danni subiti dal Sindacato per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Il Giudice, con l'ordine di cessazione immediata del comportamento antisindacale e la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali, ha anche disposto la trasmissione del provvedimento alla Corte di Conti per le iniziative di competenza.