17/04/2026
Con sentenza n. 86 del 13.04.2026, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato al sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato un'Azienda sanitaria a risarcire i danni da usura psicofisica subiti dagli infermieri di una struttura sanitaria ospedaliera a causa della sistematica violazione del diritto al riposo giornaliero (11 ore) e settimanale nonché dell'assegnazione a turni di pronta disponibilità ampiamente eccedenti il limite contrattuale.
Con riferimento all'abuso dell'istituto della pronta disponibilità la Corte ha rilevato che "il superamento del limite di turni di pronta disponibilità [...] costituisce inadempimento datoriale qualora sia tale da interferire rispetto alla vita privata del lavoratore, compromettendone il diritto al riposo, in maniera
intollerabile, la cui lesione il datore di lavoro è tenuto a risarcire (indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio di natura psicofisica), trattandosi di un danno che la Suprema Corte ha ritenuto in re ipsa in presenza di una dimensione quantitativa non tollerabile (in tal senso Cass. n. 21934/2023)".
L'eccessivo numero di reperibilità (anche senza chiamata in servizio) - secondo il Giudice - è il "segno di una organizzazione del lavoro non idonea a garantire sicurezza e salute ai lavoratori, dovuta altresì non a situazioni eccezionali, fondate su motivi oggettivi effettivi, ma a mere difficoltà organizzative o scelte di contenimento dei costi, che avevano vincolato i dipendenti appellati ben oltre i limiti fisiologici".
A fronte, infatti, di possibili deroghe al limite massimo di pronte disponibilità, infatti, le stesse "dovrebbero essere straordinarie, tanto più in un settore delicato come quello in questione, in cui la garanzia della salute e dell'adeguato recupero da parte del lavoratore assume importanza particolare – perché in questo caso protratta per anni, con richieste di prestazioni in pronta disponibilità di molto superiori rispetto a quelle di norma esigibili e tollerabili"