16/02/2026
📌 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢.
La clausola in parola, disciplinata dall'art. 1462 del Codice civile, è ovviamente applicabile anche ad altri contratti, ma oggi vedremo brevissimamente la sua portata applicativa all'interno dello schema delle locazioni immobiliari.
➡️ Questa clausola, conosciuta anche con la locuzione latina 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒, consente di 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫𝐞 ad una delle parti del contratto di sollevare eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta (salvo che queste eccezioni abbiano ad oggetto l'accertamento della nullità, annullabilità o rescissione del contratto stesso).
✅ In parole più semplici, nei contratti di locazione tale limitazione di solito è prevista a sfavore del conduttore: si pensi al caso in cui il conduttore non vorrebbe pagare, in tutto o in parte, il canone di locazione, lamentando la presenza di vizi nell'immobile locato o criticità di varia natura nel suo godimento.
In questo caso il conduttore, per non violare il contratto, dovrebbe 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 corrispondere quanto dovuto e 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 agire per la tutela dei suoi interessi.
Ecco perchè, nella maggior parte dei casi, la corretta redazione della clausola in esame consente al locatore di acquisire un vantaggio contrattuale di non poco conto, tenuto conto che 𝐥'𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐚𝐝𝐞𝐦𝐩𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞.
In quest'ottica, la violazione contrattuale della clausola unitamente alla persistenza della morosità, potrebbe portare alla emanazione, già nella fase sommaria-cautelare, di un provvedimento di rilascio dell'immobile, sicché al conduttore rimarrebbe la mera e tortuosa facoltà di coltivare un contenzioso per far valere eventuali profili risarcitori.