20/07/2023
Segnalo la recente pronuncia del Tribunale di Cagliari che ho avuto il piacere di massimare per la rassegna di Giurisprudenza delle Imprese in materia di responsabilità del liquidatore per ritardata presentazione dell’istanza di fallimento (ora liquidazione giudiziale).
Dopo una lettura del provvedimento mi sorge una domanda, volutamente provocatoria:
fare impresa nella vigenza del nuovo codice della crisi significa svolgere un’attività ad altissimo rischio dove non sono ammessi errori di valutazione?
Per pacifica e consolidata dottrina, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della continuità aziendale e, più in generale, sulla solvibilità dell’impresa, si sostanzia in un giudizio probabilistico, spettante in via esclusiva all’organo di gestione.
Questo assunto fa il paio con la business judgment rule, in forza della quale ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice non è la convenienza e/o l’utilità dell’atto in sé, né il risultato che abbia eventualmente prodotto, ma solo le modalità di esercizio del potere discrezionale spettante agli amministratori, che per essere immuni da critiche non devono travalicare i limiti della ragionevolezza.
La “ragionevolezza” è quindi il metro di giudizio delle scelte adottate dall’imprenditore. Quando una condotta gestoria sia da definire ragionevole e quando no spetta solo al giudice del merito stabilirlo, con buona pace di chi oggi predica la certezza del diritto e pretende di attrarre investimenti nel territorio, soprattutto nel settore dell’innovazione tecnologica, dove il rischio d’impresa è ancora più accentuato.
Secondo quest’ultima pronuncia del Tribunale, ad esempio, viene considerata irragionevole l’attività del liquidatore che resiste ad una pretesa di pagamento di un creditore sociale, che nella specie rappresentava gran parte del debito complessivo della società. Il liquidatore avrebbe quindi potuto (rectius: dovuto)“ragionevolmente” prevedere l’esito negativo del giudizio?
Secondo il Tribunale di Cagliari si. Ma a questo punto sorge una seconda domanda (meno provocatoria e più pratica):
se il liquidatore non avesse resistito e avesse presentato istanza di fallimento, avrebbe potuto essere accusato di non aver fatto gli interessi della società, ad esempio resistendo alle pretese di pagamento di un creditore della cui fondatezza era lecito dubitare?
Ai giudici del multiverso l’ardua sentenza…
Il liquidatore di una società di capitali, quale rappresentante legale dell’ente, è legittimato ad agire tempestivamente nella richiesta di fallimento in propri