Avvocato Valentina Loi

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26/11/2024

📌In tema di MALTRATTAMENTI, la Suprema Corte fornisce un indirizzo interpretativo sul fenomeno della ritrattazione delle vittime: "Nel delitto di violenza domestica, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, soprattutto ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Autorità giudiziaria, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatiche del contrario ovverosia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti a maggior ragione quando le persone offese siano minorenni o donne con prole minorenne." 📌
CASS. PEN., Sez. VI, n. 39562 del 28.10.2024

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Formazione 📚
06/11/2024

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06/06/2024

L'accesso abusivo a sistema informatico: un reato commesso da tanti, spesso inconsapevolmente

21/03/2024

📌 In merito alle telefonate in viva voce, la Corte di Cassazione ha ribadito che le registrazioni di conversazioni, in cui il registrante partecipa o è comunque presente, non sono equiparabili alle intercettazioni e, pertanto, a differenza di queste sono utilizzabili e acquisiscono pieno valore probatorio: " la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo".
CASS. PEN., Sez. III, n. 10079 dell' 8 marzo 2024 📌

20/03/2024

La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di una donna perché il suo reale obiettivo era umiliare e perseguitare l'ex marito

12/03/2024

Per la Cassazione, la chat privata di Facebook non ha di per sé le caratteristiche intrinseche di diffusione delle comunicazioni e non comporta quindi automatica accettazione del rischio di diffusione da parte del mittente del messaggio

19/02/2024

Quando vi siano più titolari della posizione di garanzia, l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato (Cass. pen. n. 4927/2024).

13/02/2024

📌 In tema di misure alternative alla detenzione, la Corte di Cassazione ha dichiarato che l'affidamento in prova di cui all'art. 94 D.P.R. 309/1990, comunemente noto come "AFFIDAMENTO TERAPEUTICO", non è applicabile nel caso in cui il richiedente si limiti ad allegare alla sua istanza il consumo abituale di sostanze stupefacenti. Infatti, secondo la Suprema Corte, tale status patologico, pur essendo un elemento necessario, non è sufficiente ad integrare la condizione di tossicodipendenza, quale requisito previsto dalla norma per l'applicazione della misura.
CASS. PEN., Sez. I, n. 3805 del 30 gennaio 2024 📌

01/02/2024

📌 Secondo la Corte di Cassazione: "non integra il reato di INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA (art. 615-bis c.p.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto". Nella stessa sentenza, la Suprema Corte ha infatti chiarito che "l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora salvo che esso, sin dall'origine, sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione".
CASS. PEN., Sez. V, n. 3446 del 29.1.2024 📌

25/01/2024

Comunicato congiunto Ordine Avvocati Milano e Camera Penale di Milano.

L’AVVOCATO IN PERICOLO SIAMO TUTTI NOI

Oggi, proprio nella giornata internazionale dedicata all’avvocato in pericolo, leggiamo che il difensore dell’imputata in un delicato processo in corso avanti la Corte di Assise di Milano sarebbe indagato in concorso con due psicologhe del carcere di San Vittore per falso ideologico, in relazione alla formazione del diario clinico dell’imputata in custodia cautelare.

La notizia, neppure oggetto di comunicazione alla collega, ma diffusa dai mezzi di informazione, ci colpisce.

È grave (rectius: inaccettabile) vederla divulgata dalla stampa, contro il principio di presunzione di innocenza, soprattutto in termini di lesione reputazionale indelebile.

La peculiarità di questo caso è però nel fatto che il pubblico ministero - oppostosi nel processo all’ammissione di una perizia sulla capacità dell’imputata, richiesta anche sulla base del diario clinico - ha ritenuto di iscrivere nel registro delle notizie di reato anche il difensore a processo in corso.

Non si comprende l’urgenza di compiere atti di indagine, posto che i documenti ricercati sono custoditi in un istituto penitenziario e, dunque, ben difficilmente oggetto di dispersione.

Non si comprende tale urgenza neppure rispetto a un atto istruttorio il cui risultato è tuttora ignoto, e il cui perito incaricato si troverà a dover fare valutazioni nel merito con lo spettro di un’indagine, che potrà sempre essere estesa.

Non si comprende la ragione del mancato rispetto delle scansioni fisiologiche del processo, che - sul modello previsto per i testimoni dall’art. 207 c.p.p. - dovrebbero semmai prevedere una richiesta di trasmissione atti fatta dal P.M. a conclusione del processo stesso.

Non si comprende, in verità, la necessità di ipotizzare un reato di falso in capo al difensore che ha utilizzato un documento ufficiale del carcere per formulare le proprie richieste di prova: ma non intendiamo entrare nel merito.

Non possiamo non stigmatizzare queste modalità di azione del P.M.

È difficile, mettendosi nei panni della collega, non avere la sensazione di un implicito invito a fare un passo indietro. E non vogliamo consentire che - proprio nella giornata internazionale per l’avvocato minacciato - una situazione del genere passi inosservata.

La funzione difensiva non deve essere mai in pericolo.

Indirizzo

Via Dante Alighieri 15
Cagliari
09128

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
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Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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