17/05/2026
Studio Legale Desogus
🎙️ Il controesame, il limite del giudice e la disciplina dell’avvocato
Giorni fa, in udienza dibattimentale, durante il controesame di un teste del Pubblico Ministero, ho cercato di incalzare il dichiarante su alcuni punti che ritenevo decisivi ai fini della sua attendibilità.
Avevo documenti da produrre.
Domande da porre.
Contraddizioni da far emergere.
Il Giudice mi ha fermato.
Ne è nato un confronto acceso.
Io ero convinto – e lo sono tuttora – che l’inattendibilità del teste fosse evidente.
Il Giudice non ha ritenuto di consentire quell’approfondimento.
E allora?
⚖️ Questo è il dibattimento.
Il processo penale è, per sua natura, un terreno di tensione tecnica.
L’art. 111 della Costituzione tutela il principio del contraddittorio.
L’art. 190 c.p.p. riconosce il diritto alla prova.
L’art. 499 c.p.p. disciplina il controesame come strumento principe per verificare attendibilità e credibilità del teste.
Il controesame non è un orpello retorico.
È lo strumento attraverso cui la difesa esercita il suo mestiere: mettere alla prova la verità dichiarata.
Quando il giudice limita una domanda, non limita l’orgoglio dell’avvocato.
Limita – potenzialmente – uno spazio di difesa.
Ma c’è un punto che ogni penalista maturo deve avere chiaro.
🧭 La forza dell’avvocato non è nello scontro, ma nella strategia
Anche quando si ritiene che il giudice stia sbagliando, il processo non si vince con il battibecco.
Si vince:
verbalizzando l’opposizione;
insistendo con misura;
chiedendo che venga dato atto a verbale;
eventualmente riservando impugnazione.
La compostezza è potere.
Grandi maestri del foro – penso a figure come Franco Coppi o Franzo Grande Stevens – hanno insegnato che l’autorevolezza nasce dalla disciplina, non dall’irruenza.
Il giudice può anche non comprendere nell’immediatezza la portata di una domanda.
Può ritenere superfluo ciò che per la difesa è decisivo.
Può sbagliare.
Ma il processo è una costruzione progressiva.
Un’obiezione oggi diventa motivo di appello domani.
Una domanda negata oggi può rivelarsi vizio di motivazione domani.
📌 Una lezione per i cittadini
Chi assiste a un’udienza talvolta pensa che l’avvocato debba “combattere” con il giudice.
Non è così.
L’avvocato deve:
conoscere il fascicolo meglio di chiunque altro,
padroneggiare la tecnica dell’esame,
saper arretrare un passo per avanzarne due in sentenza.
Nel dibattimento non sempre si ottiene tutto ciò che si ritiene giusto.
Ma ogni limite posto deve essere trasformato in elemento tecnico.
Questa è la differenza tra reazione emotiva e strategia difensiva.
🎓 Il processo non è uno scontro personale
Il processo è metodo.
È regola.
È equilibrio.
E anche quando, a torto o a ragione, si deve sottostare a una decisione del giudice, il penalista serio non abdica alla propria funzione.
La esercita con fermezza.
La preserva a verbale.
La coltiva nell’impugnazione.
Perché la difesa non è rumore.
È costruzione.
—
Avv. Sebastiano Desogus
Penalista – Cagliari e Trexenta
Studio Legale
🎙️ Il controesame, il limite del giudice e la disciplina dell’avvocato
Giorni fa, in udienza dibattimentale, durante il controesame di un teste del Pubblico Ministero, ho cercato di incalzare il dichiarante su alcuni punti che ritenevo decisivi ai fini della sua attendibilità.
Avevo documenti da produrre.
Domande da porre.
Contraddizioni da far emergere.
Il Giudice mi ha fermato.
Ne è nato un confronto acceso.
Io ero convinto – e lo sono tuttora – che l’inattendibilità del teste fosse evidente.
Il Giudice non ha ritenuto di consentire quell’approfondimento.
E allora?
⚖️ Questo è il dibattimento.
Il processo penale è, per sua natura, un terreno di tensione tecnica.
L’art. 111 della Costituzione tutela il principio del contraddittorio.
L’art. 190 c.p.p. riconosce il diritto alla prova.
L’art. 499 c.p.p. disciplina il controesame come strumento principe per verificare attendibilità e credibilità del teste.
Il controesame non è un orpello retorico.
È lo strumento attraverso cui la difesa esercita il suo mestiere: mettere alla prova la verità dichiarata.
Quando il giudice limita una domanda, non limita l’orgoglio dell’avvocato.
Limita – potenzialmente – uno spazio di difesa.
Ma c’è un punto che ogni penalista maturo deve avere chiaro.
🧭 La forza dell’avvocato non è nello scontro, ma nella strategia
Anche quando si ritiene che il giudice stia sbagliando, il processo non si vince con il battibecco.
Si vince:
verbalizzando l’opposizione;
insistendo con misura;
chiedendo che venga dato atto a verbale;
eventualmente riservando impugnazione.
La compostezza è potere.
Grandi maestri del foro – penso a figure come Franco Coppi o Franzo Grande Stevens – hanno insegnato che l’autorevolezza nasce dalla disciplina, non dall’irruenza.
Il giudice può anche non comprendere nell’immediatezza la portata di una domanda.
Può ritenere superfluo ciò che per la difesa è decisivo.
Può sbagliare.
Ma il processo è una costruzione progressiva.
Un’obiezione oggi diventa motivo di appello domani.
Una domanda negata oggi può rivelarsi vizio di motivazione domani.
📌 Una lezione per i cittadini
Chi assiste a un’udienza talvolta pensa che l’avvocato debba “combattere” con il giudice.
Non è così.
L’avvocato deve:
conoscere il fascicolo meglio di chiunque altro,
padroneggiare la tecnica dell’esame,
saper arretrare un passo per avanzarne due in sentenza.
Nel dibattimento non sempre si ottiene tutto ciò che si ritiene giusto.
Ma ogni limite posto deve essere trasformato in elemento tecnico.
Questa è la differenza tra reazione emotiva e strategia difensiva.
🎓 Il processo non è uno scontro personale
Il processo è metodo.
È regola.
È equilibrio.
E anche quando, a torto o a ragione, si deve sottostare a una decisione del giudice, il penalista serio non abdica alla propria funzione.
La esercita con fermezza.
La preserva a verbale.
La coltiva nell’impugnazione.
Perché la difesa non è rumore.
È costruzione.
—
Avv. Sebastiano Desogus
Penalista – Cagliari e Trexenta
Studio Legale Desogus