Avvocata Giulia Lai

Avvocata Giulia Lai L'Avvocata Giulia Lai svolge la propria attività di assistenza legale nell'ambito giudiziale e stragiudiziale, in materia di diritto penale e civile.

Svolge attività di ricerca anche in materia di diritto all'autodeterminazione dei popoli.

Bonu annu nou a totus!
31/12/2024

Bonu annu nou a totus!

Lo Studio Legale nella sede di Nuoro si è trasferito in via Martiri d’Ungheria, 1, angolo Piazza de Bernardi.
30/06/2023

Lo Studio Legale nella sede di Nuoro si è trasferito in via Martiri d’Ungheria, 1, angolo Piazza de Bernardi.

Con sentenza n. 10/2022, la Corte Costituzionale finalmente riconosce l'accesso al gratuito patrocinio anche in sede di ...
21/01/2022

Con sentenza n. 10/2022, la Corte Costituzionale finalmente riconosce l'accesso al gratuito patrocinio anche in sede di mediazione obbligatoria che si sia conclusa con l'accordo tra le parti.




❗️❗️❗️❗️SEZIONI UNITE IN MATERIA DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO E RINNOVAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA DIVENUTA IMPO...
03/10/2021

❗️❗️❗️❗️SEZIONI UNITE IN MATERIA DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO E RINNOVAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA DIVENUTA IMPOSSIBILE

👉🏻 Dall’informazione provvisoria n. 16/2021 della Corte di Cassazione, in attesa delle motivazioni, si desume che le Sezioni Unite abbiano ammesso la possibilità di procedere ad overturning in appello in assenza di rinnovazione della prova dichiarativa quando la predetta, oggetto di discordante valutazione rispetto all’esito assolutorio del primo grado, non sia più disponibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante.

📍 La soluzione adottata si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare dalla sentenza Schatschaschwili c. Germania ([GC] 15.12.2015) e ribadito fino alle più recenti pronunce (Hasáliková c. Slovacchia, 24.6.2021, par. 59; Dodoja c. Croazia, 24.6.2021, par. 31) riguardanti l’utilizzo nel processo di prove assunte in fase di indagini: in particolare, ove ci siano ragioni giustificate che impediscano la comparizione del testimone, e se la dichiarazione non rinnovata era fondamentale nell’accertamento di responsabilità dell’imputato, è necessario introdurre dei significativi fattori di compensazione rispetto alla violazione del diritto di difesa, per non incorrere nella violazione dell’art. 6 parr. 1 e 3 della Convenzione europea

📍 È significativo il richiamo ai poteri officiosi di cui all’art. 603 c.p.p., poiché anche recentemente la Corte europea ha ribadito che le Corti di secondo grado sono tenute ad assumere misure positive tali da garantire l’equità della procedura anche in assenza di istanza difensiva (Maestri e altri c. Italia, 8.7.2021, par. 42; Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, 16.7.2019, par. 38).

👉🏻 Allegato il testo dell'informazione provvisoria

La redazione on-line della Camera Penale di Milano

‼️ATTENZIONE! PROROGATE SOLO ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA  PROCESSUALE PENALE📍L’art. 7 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105,...
01/08/2021

‼️ATTENZIONE! PROROGATE SOLO ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA PROCESSUALE PENALE

📍L’art. 7 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, ha prorogato solo alcune disposizioni della legislazione d’emergenza in materia processuale penale.

📍In estrema sintesi, le udienze di trattazione in appello e cassazione fissate tra il 1 agosto e il 30 settembre si terranno nuovamente in presenza e non vi sarà la necessità di richiedere nei termini di legge la partecipazione espressa.

📍Dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre ritornerà in vigore la normativa che impone la tempestiva richiesta espressa di partecipazione.

📍Come già scritto, tali ultime disposizioni sono prorogate, ma sono temporaneamente sospese e riprenderanno ad essere efficaci solo per le udienze in appello o in cassazione fissate dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021.

📍Rimangono prorogate sino al 31 dicembre le disposizioni in materia di indagini da remoto, in materia di partecipazione da remoto del detenuto all’udienza e della facoltà del giudice di partecipare all’udienza da remoto.

📍Sono altresì prorogati, sino al 31 dicembre 2021, i depositi telematici e a mezzo portale di cui all’art. 24 del d.l. 137/2020.

📍Non sono prorogate, invece, le disposizioni relative alla possibilità di organizzare udienze in videoconferenza.

‼️ATTENZIONE! PROROGATE SOLO ALCUNE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI IN MATERIA PROCESSUALE PENALE

📍L’art. 7 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, ha prorogato solo alcune disposizioni della legislazione d’emergenza in materia processuale penale.

📍In estrema sintesi, le udienze di trattazione in appello e cassazione fissate tra il 1 agosto e il 30 settembre si terranno nuovamente in presenza e non vi sarà la necessità di richiedere nei termini di legge la partecipazione espressa.

📍Dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre ritornerà in vigore la normativa che impone la tempestiva richiesta espressa di partecipazione.

📍Come già scritto, tali ultime disposizioni sono prorogate, ma sono temporaneamente sospese e riprenderanno ad essere efficaci solo per le udienze in appello o in cassazione fissate dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021.

📍Rimangono prorogate sino al 31 dicembre le disposizioni in materia di indagini da remoto, in materia di partecipazione da remoto del detenuto all’udienza e della facoltà del giudice di partecipare all’udienza da remoto.

📍Sono altresì prorogati, sino al 31 dicembre 2021, i depositi telematici e a mezzo portale di cui all’art. 24 del d.l. 137/2020.

📍Non sono prorogate, invece, le disposizioni relative alla possibilità di organizzare udienze in videoconferenza.

La Redazione On line della Camera Penale

Lo Studio Legale dell’Avv. Giulia Lai inaugura una nuova sede in Nùoro, per fornire una adeguata, costante e sempre migl...
16/04/2021

Lo Studio Legale dell’Avv. Giulia Lai inaugura una nuova sede in Nùoro, per fornire una adeguata, costante e sempre migliore assistenza ai propri assistiti.

Lo studio è ubicato nel centro storico della Città, nella Via G. Chironi n. 32.

Prosegue così lo sviluppo delle attività dello studio in tutto il territorio nazionale

‼️Sul ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato al trasferimento del lavoratore portatore di handicap quale titol...
31/08/2020

‼️Sul ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato al trasferimento del lavoratore portatore di handicap quale titolare del diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina alla propria residenza (L. 104/1992, art. 33, comma 6)‼️

Con il provvedimento del 7 agosto 2020, Il Tribunale di Bergamo ha accolto totalmente il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dal dipendente, portatore di handicap, contro l’azienda privata esercente un servizio pubblico.

Di seguito, si riporta una parte chiave del provvedimento in cui il Giudice, richiamando le più recenti sentenze della Cassazione, ritiene sussistente il fumus bonis iuris e ribadisce i limiti del diritto alla scelta della sede di lavoro, il quale può essere azionato in qualsiasi momento del rapporto lavorativo in virtù dell’art. 33 della legge 104/1992:

“Ora, se è vero che tale diritto non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, è altresì vero che grava sulla parte datoriale, pubblica o privata, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (Cass., n. 3896/2009 cit., in senso conforme Cass., n. 23857 del 11.11.2017).
Ne consegue che la richiamata norma di favore, benché non attribuisca un diritto assoluto, non può tuttavia essere pretermessa ove si discuta della individuazione della sede di lavoro di un lavoratore che ne sia beneficiario, né consente che tale diritto sia sacrificato se non a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa che il datore di lavoro ha l’onere di allegare e di provare.
E ciò tanto più che la garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile e, quindi, pur dovendo essere bilanciata con il potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore, riconosciuto dall'art. 41 Cost., trova la propria ragione fondante negli artt. 4, 32 e 38 Cost. (Corte cost., sentenza n. 246/1997).
A fronte del delineato quadro legislativo, resta irrilevante la circostanza che gli accordi collettivi in materia di mobilità non contengano disposizioni che accordino al lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità il diritto di scegliere la sede di lavoro, dal momento che tale diritto discende direttamente dalla previsione legislativa”.

Il Giudice con il provvedimento di accoglimento condanna la società convenuta a disporre il trasferimento del lavoratore portatore di handicap presso il luogo di lavoro più vicino alla propria residenza, ex art. 33, comma 6, l. 104/1992.

Prime sentenze di annullamento delle sanzioni applicate in virtù delle norme anticovid19.
01/08/2020

Prime sentenze di annullamento delle sanzioni applicate in virtù delle norme anticovid19.

Illegittimi sia la dichiarazione di emergenza nazionale che i DPCM che limitavano la libertà di movimento: annullata la sanzione per mancato rispetto delle misure anti contagio COVID-19.

🔴La “Giustizia a distanza” garantisce davvero i diritti dei cittadini? La riflessione di un avvocato🔴
21/04/2020

🔴La “Giustizia a distanza” garantisce davvero i diritti dei cittadini? La riflessione di un avvocato🔴

Un avvocato di Quartu pubblica una riflessione sulle criticità dei processi a distanza e si chiede fino a che punto siano garantiti i diritti dei cittadini

❌NO ALLE UDIENZE PENALI ONLINE❌
10/04/2020

❌NO ALLE UDIENZE PENALI ONLINE❌

IL VIRUS E L’ETICA SMARRITA DEL PROCESSO PENALE

È inutile che i sostenitori della smaterializzazione del processo penale ci ricordino ad ogni piè sospinto che tocca fare i conti con l’emergenza sanitaria, cioè con il distanziamento sociale come prossima, indispensabile regola di convivenza (e di sopravvivenza). Lo sappiamo perfettamente, e teniamo come chiunque alla salvaguardia della nostra e della altrui salute.
Ancor meno è necessario ricordare a noi avvocati, non garantiti da comodi stipendi e tranquille prospettive pensionistiche, che la giurisdizione deve riprendere il suo corso quanto prima. In verità, questi accigliati richiami andrebbero piuttosto rivolti a quegli Uffici Giudiziari (non tutti, per fortuna, ma una significativa parte purtroppo) che hanno già disposto ingiustificabili rinvii di decine di migliaia di processi a data da destinarsi, tra la metà del 2020 la prima metà del 2021. Magari, già che ci siamo, ci piacerebbe anche sentire qualche seria e documentata relazione dei capi degli uffici giudiziari italiani circa questo famoso smart working del personale di cancelleria, visto che nessun dipendente del comparto, a quanto ci risulta, può collegarsi da casa all’intranet della Giustizia, e nemmeno al server di posta elettronica: cosa stanno esattamente facendo da casa, quali compiti sono stati loro assegnati, quali feedback sulla produttività di questo lavoro ci possono essere credibilmente illustrati?
Infine, sarebbe di grande interesse chiarire, invece di farci lezioni di modernità e di ragionevolezza, come mai questa sfrenata passione per la smaterializzazione continui a non riguardare gli atti di provenienza difensiva, ai quali resta ostinatamente precluso l’uso della PEC, valevole solo nel percorso Giudice-Avvocato, ma non per l’inverso. I Giudici di Corte di Assise, se lo vorranno, potranno perfino fare Camera di Consiglio in mutande ciascuno dalla propria abitazione, ma se l’avvocato deve depositare un atto di appello deve armarsi di guanti e mascherina e andare in un Tribunale, accolto come un untore ai tempi della peste dal residuo personale lasciato in trincea. Qui come funziona la storia del diritto alla salute?
La verità è che questa farsa del processo da remoto ci dice che il Re è n**o. Questa frenesia di facoltizzare, con il pretesto dell’epidemia, la smaterializzazione non più di qualche limitata fase del processo, ma addirittura della stessa aula, disvela l’idea del processo penale che cova sotto le ceneri dello Stato di Diritto.
È una idea autoritaria del processo, perché sistematicamente orientata a marginalizzare tutto ciò che è invece irrinunciabile per il concreto esercizio del diritto di difesa. La pubblicità dell’udienza? Facciamone a meno. Il controllo fisico, percettivo, emotivo della testimonianza? Superfetazioni retoriche. La forza e l’efficacia fisica, materialmente tangibile, del controesame difensivo del teste di accusa? Non tutto si può pretendere. Il controllo difensivo della attenzione del giudice? Non osate metterla in dubbio. La inviolabile segretezza delle conversazioni tra difensore ed assistito durante l’udienza? Nei limiti del possibile. La segretezza quasi sacra della camera di consiglio? Fidatevi.
Quanto agli avvocati che sarebbero -che sono- favorevoli all’idea, sarà bene che riflettano sulla professione che hanno scelto di svolgere, e dunque sul ruolo di garanzia che è assegnato a noi avvocati penalisti nella società. Noi, al pari dei magistrati, non svolgiamo una professione come un’altra. Ci occupiamo di diritti, di libertà e di dignità delle persone di fronte al potere punitivo dello Stato. Chi pensa di poter pretendere dalla cassiera del supermercato che ci garantisca il nostro diritto a fare la spesa, ma non di esigere da noi stessi (e dalla magistratura italiana) il dovere di garantire senza alcuna menomazione il diritto di difesa dei nostri assistiti, si interroghi se non abbia per caso scelto il mestiere sbagliato.
Questa farsa grottesca e francamente anche un po' miserabile del processo dentro i quadratini di un computer, con la linea che va e che viene e tutti in mutande a casa nostra, non passerà. Fermatevi per tempo, prima di costringerci a travolgerla con un fiume inarrestabile di questioni ed eccezioni, processuali e anche solo banalmente tecniche (il diritto di difesa condizionato all’obbligo del computer? All’obbligo della fibra e della connessione wi-fi?) che vi riconducano alla ragione.
Quanto alla emergenza sanitaria, gli uffici giudiziari e la pubblica amministrazione, piuttosto che baloccarsi con queste ridicole, pericolose e devastanti idiozie, lavorino con impegno ed alacrità a garantire strumenti, regole e mezzi perché si possa da subito fare tutti il nostro dovere nelle aule. Con guanti, mascherine, disinfettanti e distanze di sicurezza dentro e fuori le aule. Ma con la toga sulle spalle e nel cuore.

❌ NO ALLE UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA❌La Camera penale di Cagliari prende posizione sulla possibilità di svolgere le udie...
08/04/2020

❌ NO ALLE UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA❌

La Camera penale di Cagliari prende posizione sulla possibilità di svolgere le udienze in videoconferenza:

"Le Camere Penali aderenti all’Unione, al di là ed a prescindere dalle più volte ribadite eccezioni di incostituzionalità dell’art. 146 bis co. 1 – 1 ter – 1 quater disp. att. c.p.p., in merito alle udienze in videoconferenza, hanno costantemente e con forza ribadito che l’udienza penale per sua natura si svolge in un’aula dove debbono trovarsi contestualmente e fisicamente tutti i soggetti la cui partecipazione la legge ritiene imprescindibile; le ipotesi previste dagli artt. 146 bis, c. 4 bis e 45 bis disp. att. c.p.p., già fermamente avversate dalle Camere Penali nella parte in cui consentono la partecipazione a distanza del detenuto, non possono essere estese, per ragioni di contingenza seppur serissima, oltre i casi previsti in tali norme"

Indirizzo

Via Abba, 2
Cagliari
09127

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:30
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:30
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:30
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:30

Telefono

+39070655717

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