13/09/2022
Risarcimento fondo vittime della strada: onere delle prova a carico del danneggiato.
"Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso”.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 22 novembre 2016 n. 23710