27/06/2025
La disciplina positiva relativa all’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali prevede, in linea generale, la pubblicazione delle pronunce rendendole accessibili a tutti, con la precisazione, però, che la diffusione può avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi, ossia su richiesta delle parti interessate, in presenza di motivi legittimi (art.52, comma 1, d.lgs. n.196/2003), oppure d’ufficio allorquando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell’interessato (fattispecie concernente rapporti di famiglia, stato delle persone o minorenni: in tali casi è la legge che vieta la diffusione di dati personali).
L’oscuramento dei dati personali (ad istanza di parte), però, costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali.
Non sussiste, quindi, il divieto di rendere disponibili i provvedimenti giurisdizionali in forma integrale, salvo i casi in cui sia la legge oppure l’autorità giudiziaria a disporre l’anonimizzazione dei dati personali riportati nella pronuncia.
Tale “linea” è stata di recente confermata sia dalla Corte di Cassazione (Cass. 21.3.2025 n.7588) che dalla giustizia amministrativa (TAR Lazio 7625/2025).