26/02/2021
RITARDO NELLA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. DANNO DA RITARDO E DA MERO RITARDO.
Il ritardo nella definizione dei procedimenti amministrativi può generare dei seri danni in capo agli istanti e, purtroppo, configura una situazione di inerzia della P.A. che continua a ripetersi sempre più di frequente nel nostro Paese.
Sul punto è intervenuto, recentemente, anche il Consiglio di Stato, il quale, a mezzo della sentenza n. 1448 del 17 febbraio 2021, si è espresso ribadendo dei principi importanti in materia.
In considerazione di ciò, la questione impone una disamina delle conseguenze che i ritardi della P.A. possono generare, fra cui il “danno da ritardo”.
Con tale espressione si individua un’ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione, che consegue all’omesso o al tardivo esercizio del potere amministrativo, che si verifica quando la P.A., non osservando i principi di buon andamento ed imparzialità (ex art. 97 Cost.), viola il dettato dell’art. 2 L. 241/1990. Quest’ultimo disposizione: “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso….nei casi in cui disposizioni di legge ovvero provvedimenti amministrativi di cui ai commi 4 e 5 non provvedano un termine diverso, i procedimenti di competenza di amministrazioni statali e di enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni”. Se la P.A. non rispetta i termini di conclusione del procedimento deve risarcire i danni che ne sono derivati, ai sensi dell’art. 2 bis, la legge 241/1990.
In pratica la P.A. ritardataria dovrà risarcire i danni ingiusti in forza di una responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., ragion per cui sarà il privato istante, al momento di presentazione della relativa domanda, a dover fornire la prova del danno subito, del nesso eziologico fra il pregiudizio lamentato e il ritardo/inerzia della P.A., nonché a dover dimostrare il dolo o la colpa dell’amministrazione interessata.
Il privato legittimato a proporre la domanda di risarcimento è esclusivamente il titolare di una posizione differenziata (interesse pretensivo) rispetto al resto della collettività, in relazione alla quale l’inerzia/ritardo della P.A. assume la caratteristica di silenzio-inadempimento.
Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza ha precisato più volte che l’obbligo di provvedere dell’amministrazione, non sussiste solo nei casi previsti dalla legge, ma anche in situazioni ulteriori in cui le esigenze di equità e di giustizia impongono che venga adottato un provvedimento espresso.
Quanto fin qui esposto si riferisce al danno da ritardo, ma cosa ben diversa è "l'indennizzo da mero ritardo”.
Esso è previsto dal comma 1bis del medesimo art. 2bis L.241/1990, il quale configura un semplice indennizzo spettante all’istante ogni qual volta si ha il superamento dei termini procedimentali da parte della P.A., a prescindere dalla spettanza del bene finale all’amministrato. Quindi, a differenza del “danno da ritardo”, di cui al comma 1, quello previsto dal comma 1bis (indennizzo da mero ritardo) non richiede l’accertamento della pretesa sostanziale da soddisfare per mezzo del procedimento amministrativo. Difatti, viene riconosciuto all’interessato anche nell’ipotesi di provvedimento a lui sfavorevole ma adottato tardivamente. Tale rimedio, ex comma 1bis, ha carattere indennitario e non risarcitorio.
Tale indennizzo opera esclusivamente quando la legge non preveda il meccanismo del silenzio qualificato (l'inerzia della p.a. equivale a diniego, rifiuto o rigetto) e non riguarda i concorsi pubblici, mentre è necessario che sussista un obbligo di pronunzia della P.A. nei procedimenti ad istanza di parte.
Ricapitolando, le differenze tra indennizzo da mero ritardo e risarcimento del danno da ritardo sono evidenti: l’indennizzo da mero ritardo sorge per il solo fatto del superamento del termine dell’azione amministrativa, nei casi previsti all’art. 2 bis co. 1 bis L. n. 241/1990, mentre la responsabilità per danno da ritardo presuppone che l’inosservanza del termine, dolosa o colposa, causi un danno ingiusto, cioè la lesione dell’interesse al bene della vita collegato all’adozione del provvedimento finale.
Nonostante le suddette differenze, il danno da ritardo e l’indennizzo da mero ritardo non sono affatto incompatibili, anzi possono concorrere. Difatti, la violazione del termine di conclusione del procedimento può ledere due interessi, uno avente ad oggetto l’ottenimento del bene della vita finale e l’altro relativo alla definizione del rapporto amministrativo nei tempi stabiliti. Per tali motivi, l’art. 2 bis, co. 1 bis, L. n. 241/1990 prevede che l’indennizzo, nel caso in cui concorra con il risarcimento del danno da ritardo, venga detratto dall’eventuale risarcimento, visto che la domanda risarcitoria e quella indennitaria sono cumulabili. Lo scopo di tale previsione è quello di evitare forme di indebito arricchimento a vantaggio del privato.
Il danno dovuto al solo ritardo, a prescindere dalla spettanza del bene della vita, viene in rilievo anche in un'altra circostanza, ossia quella della responsabilità precontrattuale della P.A.
Invero, in una recente pronuncia del Consiglio di Stato è stato fissato il principio secondo cui la certezza dei tempi è un bene della vita che merita una autonoma tutela risarcitoria, a prescindere dalla spettanza del provvedimento richiesto. In questo caso, infatti, il danno deriva dalla lesione del diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale.
Si pensi, ad esempio, al caso particolare in cui un’impresa, a causa del ritardo nell’adozione del provvedimento, si trovi in una situazione di incertezza tale da indurla a scelte negoziali pregiudizievoli (che generano perdite patrimoniali o mancati guadagni). La medesima impresa non avrebbe compiuto tali scelte se avesse ricevuto per tempo la risposta della P.A. con l’adozione del provvedimento. In casi come questo, viene in rilievo una responsabilità di tipo precontrattuale dell’amministrazione pubblica per la violazione del canone di buona fede e correttezza (ex art. 1175 c.c.), che genera un obbligo risarcitorio, per il mero ritardo derivante dal comportamento scorretto, la cui tutela è demandata alla giurisdizione del giudice ordinario. Viceversa, le controversie relative alla responsabilità della p.a. per il risarcimento del danno da ritardo e per l’indennizzo da mero ritardo sono devolute alla giurisdizione esclusiva giudice amministrativo ex art. 133, co. 1, lett. a) n. 1 c.p.a.
In definitiva, vi é un terzo scenario, come ribadito più volte dalla Giurisprudenza (sentenza del Cons. St., A.P., 4 maggio 2018, n. 5 e SS. UU. Cass. del 28 aprile 2020, n. 8236) sulla risarcibilità del danno da mero ritardo. Il punto di partenza è dato dall’art. 1173 c.c. che stabilisce che le fonti delle obbligazioni possono essere contratti, illeciti aquiliani e varie causarum figurae. Queste ultime rappresentano una categoria residuale di atti e fatti comunque idonei a produrre obbligazioni (il pagamento di indebito, le promesse unilaterali, l’arricchimento senza causa, il contatto sociale qualificato che attiene alla fase delle trattative che precedono la stipula del contratto, acc.). Quindi, ad esempio, un’eventuale violazione del principio di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione di un contratto determinerebbe una responsabilità precontrattuale (ex art. 1337 c.c.). Orbene, il principio della buona fede, quale obbligo di lealtà e correttezza nella fase di formazione del contratto stesso, vieta di suscitare intenzionalmente falsi affidamenti (ragionevoli e incolpevoli) nella controparte.
In considerazione di ciò, pertanto, quando viene avviato un procedimento amministrativo, si instaura tra l’Amministrazione procedente ed il soggetto istante un "contatto sociale qualificato" che impone alla P.A. il rispetto degli obblighi di buona fede, di informazione e di protezione che, se disattesi, fanno scattare il diritto del privato al risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento, ossia della fiducia che egli ha riposto nella correttezza dell’azione amministrativa, purché sussistano anche gli altri presupposti del dolo o della colpa e del nesso di causalità.
In pratica, l’affidamento del privato, può essere leso non solo nei casi di annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole al destinatario ma illegittimo ovvero di atti di gara a tutela dell’interesse pubblico, ma anche qualora vi sia una condotta meramente altalenante, che spinge il privato a compiere talune scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe mai compiuto, se solo la P.A. avesse agito puntualmente e in ossequio al principio di buona fede.
Ciò posto, sul tema del danno da ritardo è utile richiamare un esempio concreto, come quello che ha dato corso alla recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 1448/2021, che trae origine dal ricorso proposto da una società prima al Tar e poi al Consiglio di Stato al fine di richiedere la condanna del Comune per il ritardo nel rilascio di un permesso di costruire.
I magistrati del Consiglio di Stato, nel caso de quo, hanno rilevato che l’istanza era collocabile, sotto il profilo sistematico, tra le richieste di danno da “mero ritardo” ovvero da “affidamento procedimentale mero”, nella particolare configurazione per la quale l’inerzia amministrativa, protrattasi oltre i tempi normativamente previsti (e nonostante un contegno complessivamente affidante in precedenza serbato dall’amministrazione), ha fatto sì che il richiedente non possa più beneficiare in concreto del bene della vita cui ambiva a causa di sopravvenienze di fatto o di diritto contrastanti con la soddisfazione in forma specifica del suo interesse.
Carla Tocco