Studio legale Avv. Ridolfo Maria Diana

Studio legale Avv. Ridolfo Maria Diana Lo Studio legale Ridolfo nasce a Settembre del 2021 si occupa di diritto civile e diritto penale.

26/01/2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’articolata casistica di sanatorie tese a consentire una vera e propria “tregua fiscale”

26/01/2023

A 29 anni, in assenza di disabilità o altri motivi di impedimento, i figli si presumono in grado di lavorare e rendersi autonomi

19/12/2022
Il Giudice di Pace di Messina assolve l imputato perché: NON HA COMMESSO IL FATTO!L'imputato veniva tratto in giudizio p...
01/05/2022

Il Giudice di Pace di Messina assolve l imputato perché: NON HA COMMESSO IL FATTO!
L'imputato veniva tratto in giudizio per il reato di cui ART 612 del c.p.,perché rivolgendosi alla parte offesa usava le seguenti espressioni "sei un bastardo...prima o poi te la farò pagare"...
Aperto il dibattimento la difesa ha dimostrato mediante il controesame della p.o, (costituita parte civile),l esame dell imputato, esame testi della difesa che la genericità del proferito, consistito in espressioni dalle quali non si evince un male ingiusto, non ha generato alcun timore della persona offesa, e nessuno dei testimoni( presenti al momento del fatto)hanno confermato che l imputato avesse proferito frasi minacciose.
Il tribunale sulla scorta delle prove acquisite, vale a dire: la indeterminatezza della minaccia, il mancato timore della p.o., è giunto ad una pronuncia assolutoria.
Dunque, il giudice conclude in sentenza che, il reato non puo dirsi realizzato poiche' l elemento oggettivo,manca di determinatezza e nessun timore si è ingenerato nella p.o destinataria dell'offesa promessa.
In merito, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha statuito:"la minaccia va valutata con un criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto, oggettive e soggettive,e deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo anche se il turbamento psichico nn si realizza in concreto".
(Cass.pen. V sezione n. Cass.pen.V sez.92/19/1433;851170482;cass.pen.44381/2017)

Guidalegale pillole #

Il Giudice del Tribunale di Patti assolve l imputato perché:IL FATTO NON SUSSISTE!L'imputato veniva tratto in giudizio p...
27/02/2022

Il Giudice del Tribunale di Patti assolve l imputato perché:IL FATTO NON SUSSISTE!
L'imputato veniva tratto in giudizio per il reato di cui ART 187,1 comma bis del c.d.s.,perché si poneva alla guida in stato di alterazione psico-fisica e cagionava un incidente con feriti. Sottoposto ad esami clinici e tossicologici,( solo esame delle urine) evidenziavano la presenza,nelle urine,di sostanza stupefacente.
La difesa in sede dibattimentale ha dimostrato mediante l'esame dell imputato, esame testi a difesa e perizia tossicologica di parte che l'imputato al momento della guida era perfettamente vigile,lucido e che non vi era prova, fosse in stato confusionale conseguente all assunzione di sostanza stupefacente.Il CTP riferiva che l esame eseguito presso la struttura sanitaria non era conforme al fine "medico legale",e senza elementi scientifici di certezza. Il tribunale dopo avere tratteggiato la fattispecie di reato ha evidenziato che per affermare la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui si è posto alla guida,egli abbia assunto stupefacenti,ma che guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione.
Secondo la più attenta e recente Cass.pen.il reato di cui all art 187 cds risulta integrato se concorrono due elementi:lo stato di alterazione e l accertamento della presenza,nei liquidi fisiologici (sangue e non nelle urine) di tracce di sostanze stupefacente,rilevando non la quantità ma gli effetti che l'assunzione della sostanza può provocare.(cass.pen n.33312/08).
Per l'accertamento del reato occorre un adeguato esame chimico di campioni di liquidi biologici e una accurata visita medica che certifichi lo stato di alterazione psicofisica riconducibile all'assunzione di stupefacenti.

Dirittopenale #

Stalking        #
09/01/2022

Stalking #

28/12/2021

Preghiera dell'Avvocato

Aiutami, o Madre, ad indicare la via
quando spietata la tempesta infuria.

Questa mia toga
sappia asciugare le lacrime di chi soffre,
diventi armatura per i deboli,
speranza per i disperati,
scudo per i più deboli,
spada sguainata contro l'ingiustizia,
conforto per chi ha sbagliato,
porto sicuro per chi si è perso.

Guidami nel cercare ciò che è giusto,
insegnami a comprendere
che anche nell'anima più nera
è presente il sospiro dell'Eterno.

E quando, posata la toga, sarò vicino a te
assumi tu la mia difesa
per gli errori di ogni giorno
ed anche il giudizio più severo, sono certo,
si trasformerà in una tenera carezza

autore anonimo postata da Daniela Possenti

Lo Studio legale dell'avv.Ridolfo Augura a tutti Buone Feste!
24/12/2021

Lo Studio legale dell'avv.Ridolfo Augura a tutti Buone Feste!

La sospensione del processo per messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del giudizio.Tale istituto pr...
23/12/2021

La sospensione del processo per messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del giudizio.
Tale istituto previsto per i minori è'stato esteso al rito nei confronti delle persone maggiori di età
Tale strumento introdotto con la L n.67 del28/4/2014,tende a favorire il reinserimento del reo nella società pur conservando una funzione punitiva.
La sospensione del processo con messa alla prova può essere richiesta per i reati:puniti con la reclusione non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;puniti con la sola pena pecuniaria cioè quelli che prevedono come sanzione il pagamento di una somma di denaro.Durante la sospensione del processo per messa alla prova l’imputato deve svolgere dei lavori socialmente utili secondo le modalità indicate nel programma e trattamento elaborato d’intesa con l’Uepe (Uffici di Esecuzione Penale Esterna) e il tempo stabilito dal giudice.Durante l’esecuzione vengono effettuati dei controlli al fine di verificare il corretto andamento del programma e la condotta tenuta dall’imputato.Alla fine, verrà redatta una relazione (dall’ufficio di esecuzione penale esterna) in cui sarà illustrato lo svolgimento della messa alla prova che, in caso di esito positivo, determinerà l’estinzione del reato e quindi il proscioglimento dell’imputato. Restano comunque applicabili le sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.Se, invece, l’imputato non rispetta il programma, commette reati durante la sospensione del processo oppure la verifica finale è negativa, il processo andrà avanti per poi terminare, a seconda dei casi, con una sentenza di assoluzione o di condanna.
Attenzione: la misura della messa alla prova può essere concessa solo una volta e sospende il processo e la prescrizione del reato per un periodo massimo di dodici mesi (per reati puniti con la sola pena pecuniaria) o di ventiquattro mesi (per reati puniti con la reclusione, sola, congiunta oppure alternativa alla pena pecuniaria.

Corso di formazione in diritto penale minorile. Corte d Appello di Messina 17/12/2021Formazione       #
23/12/2021

Corso di formazione in diritto penale minorile.
Corte d Appello di Messina 17/12/2021

Formazione #

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Brolo
98061

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

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