Stefano Palmisano - Avvocato Ambientale

Stefano Palmisano - Avvocato Ambientale Avvocato Ambientale dell'anno - Legalcommunity Italian Award 2022

Consulente e docente in materia di REGOLAMENTAZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE; con riferimento particolare SOTTOPRODOTTI e "FINE RIFIUTO".

REATI AMBIENTALI E 231: COME NON DEVE ESSERE UN MODELLO - Un operaio termina la manutenzione del motore di un nastro tra...
28/05/2026

REATI AMBIENTALI E 231: COME NON DEVE ESSERE UN MODELLO - Un operaio termina la manutenzione del motore di un nastro trasportatore. Si avvia lungo una normale passerella pedonale. All'improvviso, il pavimento cede: un volo nel vuoto di cinque metri. Il motivo? Un ammaloramento strutturale visibile, causato da una totale e protratta assenza di manutenzione.

🔥 Una recente sentenza di Cassazione interviene su questo infortunio, condannando l'azienda per responsabilità 231, con due lezioni fondamentali per gli addetti ai lavori:

1️⃣ Il "vantaggio" non è solo un extra-profitto milionario - Per far scattare la responsabilità dell'ente, basta anche un "esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa". Per esempio, quello derivante da sistematica omissione dei costi di manutenzione.

2️⃣ La "colpa di organizzazione" oltre le certificazioni - L'azienda aveva adottato un Modello di organizzazione e gestione e possedeva persino un sistema di gestione della sicurezza certificato. Ma la Cassazione è categorica: il Modello non deve essere solo un pezzo di carta, deve essere efficacemente attuato. La mancanza di un programma specifico di interventi e di controlli reali sulle infrastrutture costituisce la vera e propria "falla organizzativa".

🔍 Note a margine - Sebbene questa pronuncia riguardi la sicurezza sul lavoro, i suoi principi sono un faro potente anche sul campo della compliance ambientale.

🎯 Proviamo a sostituire la passerella arrugginita con un depuratore non manutenuto, o con una vasca di contenimento sversamenti lasciata all'incuria. Le dinamiche giuridiche non cambiano di una virgola: il "risparmio di spesa" per la mancata manutenzione (il vantaggio) e l'inefficacia pratica del Modello 231 (la colpa di organizzazione) operano esattamente allo stesso modo per i reati ambientali.

📗 Ho esaminato, in modo pratico, il tema in un recente articolo sul blog. Link nel primo commento.

💻 Ed è proprio di queste tematiche – del sottile e insidioso confine tra rischio d'impresa, responsabilità organizzativa e gestione pratica – che avrò il privilegio di discutere oggi, giovedì 28 maggio, al Reg & Ship Symposium.
Il mio intervento è previsto per le ore 12:00: "Rischio d’impresa 231: ricadute sulla gestione e trasporto di merci/rifiuti pericolosi dopo l'ultima riforma e prima della prossima".

💡 Sarà un'ottima occasione per capire come tradurre la teoria giurisprudenziale in una prassi aziendale realmente solida e inattaccabile.
Perché la tutela dell'ambiente (e dell'azienda) non si fa con i documenti di facciata, ma con l'organizzazione viva.



Foto di Ant Rozetsky su Unsplash

RIFIUTI SUL FONDO: CONDANNA ANCHE PER IL PROPRIETARIO - All’inizio sono solo alcuni materiali appoggiati in un angolo de...
27/05/2026

RIFIUTI SUL FONDO: CONDANNA ANCHE PER IL PROPRIETARIO - All’inizio sono solo alcuni materiali appoggiati in un angolo del piazzale. Poi diventano cumuli. Passano settimane. Poi mesi. “Non sono affari miei”, pensa il proprietario del fondo. “Se ne occupa chi utilizza l’area”.

🔥 Ma nel diritto penale ambientale le cose possono andare molto diversamente.

🔍 La Cassazione, con una sentenza di pochi giorni fa, ribadisce infatti un principio molto chiaro: la tolleranza prolungata, l’inerzia e la mancata reazione del proprietario possono trasformarsi in un contributo concreto alla gestione illecita dei rifiuti.
Tradotto: dire “i rifiuti non erano miei” potrebbe non bastare.

🎯 Secondo la Corte, assumono rilievo:
la mancata adozione di misure di contenimento;
l’assenza di denunce o segnalazioni;
la consapevole inerzia rispetto all’utilizzo illecito del fondo;
la protrazione nel tempo della situazione degradata.

⚠️ Ed è proprio qui che molte imprese sottovalutano il rischio.
Capannoni, piazzali industriali, terreni agricoli e aree logistiche concessi a terzi possono trasformarsi in un enorme problema penale, economico e reputazionale se il proprietario “chiude un occhio”.

💡 Per questo, in materia ambientale, la prevenzione conta tutto.
Meglio investire oggi in una consulenza legale ambientale specialistica che ritrovarsi domani tra sequestri, bonifiche e procedimenti penali.

Approfondimento completo sulle responsabilità in materia di gestione rifiuti nel primo commento 🔗

Il RISCHIO AMBIENTALE D'IMPRESA CAMBIA VOLTO (E PESO): LA TUA AZIENDA È PRONTA? - C'è un confine sempre più sottile tra ...
24/05/2026

Il RISCHIO AMBIENTALE D'IMPRESA CAMBIA VOLTO (E PESO): LA TUA AZIENDA È PRONTA? - C'è un confine sempre più sottile tra l'ordinaria operatività aziendale e l'esposizione a sanzioni capaci di paralizzare un'impresa. Con il recente D.Lgs. 81/2026, quel confine è stato appena ridisegnato.

🔥 Per gli imprenditori, i manager e chiunque abbia potere decisionale in azienda, aggiornare la bussola della compliance oggi non è un optional, ma una necessità strategica.

🔍 Il decreto, infatti, ha inciso profondamente sul D.Lgs. 231/2001, introducendo tre novità che cambiano le regole del gioco in materia di responsabilità amministrativa degli enti:

1️⃣ La rete dei reati si allarga. Non si guarda più solo al danno diretto. Entrano tra i reati presupposto nuove e specifiche fattispecie, come il nuovo reato di "Commercio di prodotti inquinanti", oltre alle violazioni legate alla produzione e al commercio di sostanze ozono lesive e gas a effetto serra. L'attenzione del legislatore si sposta con forza su tutta la catena del valore e sull'immissione nel mercato.

2️⃣ Il tetto massimo delle sanzioni fa un balzo in avanti. Il rischio economico per le aziende cresce in modo sensibile: il limite massimo delle quote sanzionatorie per i reati ambientali è stato innalzato da 900 a 1.200 quote. Un impatto potenziale che nessun bilancio può permettersi di ignorare.

3️⃣ La scure sulle circostanze aggravanti. Viene introdotto un aumento secco di un terzo delle sanzioni pecuniarie quando i delitti ambientali (inquinamento, disastro, commercio di prodotti inquinanti) sono commessi in presenza di specifiche aggravanti.

🎯 La morale è chiara: il Modello 231 non può più essere un documento da tenere in un cassetto, ma deve essere uno scudo vivo, dinamico e calibrato sui nuovi rischi.

✅ Come avvocato ambientale e dell'economia circolare, accompagno quotidianamente le imprese nella complessa traduzione di queste norme in procedure operative sicure.

💻 Proprio per approfondire queste dinamiche in un settore cruciale e delicato, giovedì 28 maggio avrò il piacere di interve**re al REG & SHIP symposium (EHS days), dedicato alle merci pericolose.
Alle ore 12:00 terrò una relazione dal titolo: "Rischio d’impresa 231: ricadute sulla gestione e trasporto di merci/rifiuti pericolosi dopo l'ultima riforma e prima della prossima".

💡 Sarà l'occasione per decodificare insieme queste novità e trasformarle in strumenti di prevenzione per la tua azienda.

👉 Trovi il programma completo nei commenti.

📺 Ci vediamo lì!



Foto di Homa Appliances su Unsplash

REATI AMBIENTALI E 231: IL VERO RISCHIO È L'ORGANIZZAZIONE - La Procura non cerca più solo il “rifiuto illecito”. Cerca ...
21/05/2026

REATI AMBIENTALI E 231: IL VERO RISCHIO È L'ORGANIZZAZIONE - La Procura non cerca più solo il “rifiuto illecito”. Cerca il difetto organizzativo.
Ed è questo il vero allarme che emerge leggendo in controluce una complessa vicenda giunta fino alla Corte d’Appello di Milano in materia di reati ambientali.

🔍 È vero: in questo specifico caso la Corte ha infine assolto l'impresa perché le presunte irregolarità sui FIR sono state derubricate a violazioni amministrative, facendo cadere il reato presupposto.

🔥 Ma attenzione a non farsi illusioni leggendo solo l'esito.
L'intero impianto accusatorio e la condanna subita in primo grado si fondavano su un paradigma chiarissimo. Per la Procura e per il primo giudice:
formulari;
conferimenti;
gestione di fresato d’asfalto e rifiuti da demolizione; non venivano letti come episodi isolati.
Vengono letti come sintomi di un’organizzazione ritenuta incapace di preve**re il rischio ambientale, a causa della "mancata adozione di modelli organizzativi o di altre misure di vigilanza".

🎯 Ed è qui che molte imprese continuano a sbagliare approccio. Pensano che il rischio 231 ambientale riguardi:
❌ il FIR compilato male
❌ il trasportatore scorretto
❌ il singolo errore operativo
❌ il dipendente “infedele”
Ma oggi il baricentro dell’accertamento si sta spostando.

❓ La domanda vera diventa:
l’impresa aveva un’organizzazione realmente idonea a preve**re quel fatto?
Non basta più:
avere procedure standard;
adottare un Modello 231 “da scaffale”;
accumulare verifiche solo documentali;
formalizzare deleghe che poi non incidono sulla gestione concreta.
Quando emergono:
anomalie ripetute,
controlli solo cartolari,
filiere opache,
pressioni commerciali,
disallineamenti tra procedure e prassi operative,
la contestazione tende rapidamente a trasformarsi in “colpa di organizzazione”.

👉 Ed è un passaggio enorme.
Perché a quel punto il processo non riguarda più soltanto:
“chi ha fatto cosa”.
Riguarda:
come l’impresa era organizzata.

È qui che il settore ambientale continua, spesso, a sottovalutare il rischio reale.
⚠️ Il rischio 231 nasce quasi sempre molto prima del reato ambientale contestato.
Nasce:
nella selezione dei fornitori;
nella gestione dei subappalti;
nella tracciabilità sostanziale dei flussi;
nei controlli effettivi sugli impianti;
nella distanza tra procedure scritte e attività realmente svolte.

💡 Per questo il Modello 231 ambientale non dovrebbe essere trattato come un adempimento difensivo.
Dovrebbe essere costruito come un vero sistema industriale di governo del rischio ambientale.
Altrimenti diventa inutile proprio nel momento in cui serve.

📗 In un mio recente articolo ho approfondito il tema della “colpa di organizzazione” nei reati ambientali e della responsabilità delle imprese ex d.lgs. 231/2001.

Link nel primo commento 🔗

#231

ALLEVAMENTI: QUANDO I REFLUI CREANO REATI - Negli allevamenti, la gestione dei reflui non è più solo una questione tecni...
03/05/2026

ALLEVAMENTI: QUANDO I REFLUI CREANO REATI - Negli allevamenti, la gestione dei reflui non è più solo una questione tecnica. È un punto critico in cui possono incontrarsi:
gestione dei rifiuti,
utilizzo agronomico,
responsabilità penale,
Modello 231,
continuità aziendale.

🔥 Il problema nasce spesso da una convinzione molto diffusa: considerare i reflui zootecnici come un elemento ordinario dell’attività agricola, sempre e comunque escluso dalla disciplina dei rifiuti.
Non è così.

🔍 Quando l’utilizzo agronomico non è reale, documentato e coerente con terreni, colture, quantità e modalità operative, il rischio cambia natura.
E ciò che l’impresa considera una prassi gestionale può diventare una contestazione ambientale.
Nei casi più gravi, possono ve**re in rilievo ipotesi di gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale e responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

🎯 Per amministratori, responsabili ambientali, consulenti tecnici e imprese zootecniche, il punto non è solo “essere in regola”.
Il punto è poter dimostrare di avere un sistema di gestione controllato, tracciabile e coerente con la realtà operativa dell’allevamento.

📗 Nel nuovo approfondimento sul blog analizzo:
→ quando i reflui zootecnici possono essere gestiti come risorsa agronomica: in pratica, come sottoprodotto
→ quando devono invece essere qualificati come rifiuti
→ quali sono i principali rischi penali per imprese e vertici aziendali
→ perché manutenzione, PUA, procedure interne e Modello 231 sono strumenti di prevenzione strategica
→ quale ruolo possono avere i consulenti ambientali nella gestione preventiva del rischio
Nella guida spiego questi profili con un taglio operativo, pensato per imprese zootecniche, responsabili ambientali e consulenti che si confrontano ogni giorno con gestione dei reflui, controlli e responsabilità.

✅ Perché nel diritto ambientale d’impresa, interve**re prima di un controllo non è prudenza astratta.
È tutela della continuità aziendale.
È protezione degli amministratori.
È gestione strategica del rischio.

💡 Il punto è semplice: quando la gestione ambientale è documentata, coerente e verificabile, l’impresa è più solida sul piano giuridico. Quindi, anche su quello economico.

Link nel primo commento 🔗

GESTIONE RIFIUTI: LA CRISI DI LIQUIDITÀ NON SALVA DAL REATO - Tanti reati ambientali che mi passano quotidianamente per ...
01/05/2026

GESTIONE RIFIUTI: LA CRISI DI LIQUIDITÀ NON SALVA DAL REATO - Tanti reati ambientali che mi passano quotidianamente per le mani per ragioni di mestiere non nascono da dolosa volontà di violare la legge ambientale, né, men che meno, da abituale e irredimibile tendenza a delinquere degli imprenditori imputati (e poi, regolarmente, condannati). Nascono da una frase: “non avevo liquidità.”

🔥 Un’impresa continua a lavorare. Continua a produrre. Continua a generare rifiuti. Ma smette di pagarne la gestione corretta. Perché “non ci sono soldi”.

🛑 Fermiamoci un attimo! Questa non è una giustificazione. È esattamente il problema.

🎯 La Cassazione, in una sentenza di pochi giorni fa, è chiarissima: la crisi di impresa non integra lo stato di necessità e non giustifica la violazione delle norme ambientali.

⚠️ E attenzione: nel caso analizzato dalla Corte, gli imputati gestivano nientemeno che la raccolta di rifiuti sanitari per vari ospedali. Si sono difesi dicendo: "lo abbiamo fatto a scopo di salvaguardia aziendale per non interrompere un servizio pubblico e creare disservizi alle cliniche".

🔍 Nonostante questa difesa, la Cassazione non ha fatto sconti e ha confermato le condanne: pensi che per una normale azienda manifatturiera deciderebbe diversamente?

👉 Tradotto: se continui a operare, devi rispettare le regole; se non le rispetti, commetti un reato, anche se sei in grave difficoltà economica.

⚡ E c’è di più. La difficoltà finanziaria non esclude:
• la consapevolezza della violazione (quello che la Corte chiama "elemento soggettivo")
• la responsabilità penale
• le conseguenze patrimoniali

🎯 Questo è il punto che molti imprenditori non vogliono sentire: la gestione dei rifiuti non è un costo che puoi tagliare. È un obbligo legale.

✅ Quindi quali sono le alternative? ✔ riduci o fermi l’attività ✔ rispetti le regole ✔ LA STRATEGIA LEGALE e UTILE: denunci la crisi agli organi preposti o chiedi una deroga temporanea per gestire correttamente i rifiuti in esubero.

❌ Continuare “come se niente fosse”, agendo in silenzio e omettendo di comunicare i problemi agli enti, NON è un’opzione.
E quando arriva il controllo:
• sequestro
• procedimento penale
• responsabilità penale per i dirigenti e patrimoniale per l'impresa
• rischio per la sopravvivenza stessa dell’azienda

🔥 Giocare con la gestione rifiuti, ormai, è come giocare con il fuoco, come continuo a ricordare nei miei articoli (link all'ultimo in materia di end of waste nel primo commento 🔗 ).

💡 Se la tua impresa è in crisi, non prendere decisioni “di pancia”. Perché il diritto ambientale non ammette:
• ignoranza
• emergenze interne gestite in segreto
• mancanza di liquidità
Meglio affrontare il problema prima, sedendosi a un tavolo con le autorità per trovare una soluzione legale, con il supporto di un consulente legale specialistico, che sfidare la sorte in un procedimento penale, dopo.

È una sfida persa.

SFALCI E POTATURE E IL MITO DELLO SCARTO "NATURALE": una storia a lieto fine (con un monito per le imprese) - Un imprend...
23/04/2026

SFALCI E POTATURE E IL MITO DELLO SCARTO "NATURALE": una storia a lieto fine (con un monito per le imprese) - Un imprenditore del settore della manutenzione del verde si ritrova sotto processo penale. L'accusa? Aver conferito i residui di sfalci e potature della sua attività presso un centro di raccolta comunale senza la prescritta autorizzazione, in violazione della legge.

🎯 Fortunatamente per lui, il Tribunale lo ha recentemente assolto. Il motivo? Il mutato quadro normativo ha ricondotto questi specifici scarti del verde alla categoria dei "rifiuti urbani", superando la vecchia impostazione che li considerava sempre "speciali" e permettendone così il conferimento al circuito di gestione pubblico.

🔥 Ma attenzione: questa sentenza non scardina affatto un principio fondamentale che deve essere la bussola per ogni operatore del settore: gli scarti di produzione sono presunti rifiuti, TUTTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ORIGINE "NATURALE" (compost, sfalci e potature ecc...), salve le eccezioni espressamente previste e delimitate dalla legge. Ergo, gestire in modo illecito qualsiasi scarto di produzione, ossia qualsiasi rifiuto, è reato.

🔍 3 lezioni fondamentali per le imprese da questa pronuncia:

1️⃣ La "natura" non deroga la norma - Si tratti di rami, foglie o residui organici, l'origine naturale e la biodegradabilità del materiale non esentano lo stesso dall'essere classificato come "rifiuto". La disciplina ambientale si applica sempre, e l'inserimento nel circuito pubblico è possibile solo perché una norma specifica lo ha espressamente autorizzato.

2️⃣ Il conferimento pubblico è "prodromico", ma regolamentato - L'assoluzione è scattata perché il mero conferimento al centro di raccolta è stato considerato un'attività "prodromica" alla gestione dei rifiuti (che verrà poi svolta dal servizio pubblico), esonerando così l'impresa dall'obbligo autorizzativo. Tuttavia, i Comuni devono comunque predisporre appositi regolamenti per disciplinare questi conferimenti, che non possono mai avve**re in maniera incontrollata.

3️⃣ Chi fa da sé, deve autorizzarsi - La sentenza parla chiaro: se un'impresa decide di non avvalersi dei centri comunali e di trattare in via autonoma i propri rifiuti verdi dotandosi di propri impianti, le regole non cambiano. L'obbligo di ottenere le prescritte autorizzazioni rimane ferreo e, in loro assenza, scatta inesorabile il reato di gestione illecita.

⚡ Il rischio penale nella gestione degli scarti (anche quelli apparentemente più innocui) è sempre dietro l'angolo.

📗 Per capire in profondità come governare queste dinamiche e per fare chiarezza sul delicato confine tra rifiuto, sottoprodotto ed End of Waste, in particolare con i residui di produzione "naturali", rinvio al mio recente articolo "pillar". 🔗 Link nel primo commento.

17/04/2026

NON BASTA CHIAMARLO END OF WASTE

“È uscito da un impianto autorizzato, quindi è End of Waste.”

No.

È proprio questo l’errore che sta costando sequestri, contestazioni e processi a molte imprese.

Perché non basta chiamarlo “MPS” o “End of Waste”: bisogna dimostrarlo.

Nel video e nell'articolo (link nel primo commento) ti spiego dove quasi tutti sbagliano.

PLASTICA E SOTTOPRODOTTI: L'EQUIVOCO FATALE - “È normale pratica industriale”. La frase più pericolosa del diritto dei s...
13/04/2026

PLASTICA E SOTTOPRODOTTI: L'EQUIVOCO FATALE - “È normale pratica industriale”. La frase più pericolosa del diritto dei sottoprodotti. Perché viene usata troppo spesso come una formula magica:
“C’è ancora una lavorazione? Nessun problema, sarà normale pratica industriale”.

❌ No!
La Cassazione lo ha sancito - in una pronuncia di qualche anno fa, ma sempre attualissima - in modo perentorio.

🔍 Nel caso esaminato, del materiale plastico veniva inviato per essere trasformato in pile tessile.
La difesa sosteneva: non è un rifiuto, è un sottoprodotto.
La Cassazione rigetta la deduzione difensiva: non siamo davanti a un residuo riutilizzato direttamente. Siamo davanti a uno scarto che deve subire una trasformazione ulteriore, radicale, capace di fargli perdere le sue originarie caratteristiche merceologiche e ambientali.

🎯 E qui crolla uno degli equivoci più diffusi nel settore.
La “normale pratica industriale” NON comprende qualunque trattamento.
Comprende solo quelle operazioni minimali che rendono il materiale utilizzabile senza modificarne identità, natura e funzione.
Se per riutilizzarlo bisogna:
– trasformarlo in un prodotto diverso
– alterarne le caratteristiche originarie
– sottoporlo a un vero processo di recupero o rigenerazione
allora non siamo più nel sottoprodotto.
Siamo già nel rifiuto.

🔥 È l’errore più sanguinoso che commettone moltissime imprese:
credono di star facendo gestione sottoprodotti, quando in realtà sono già finite nel reato di gestione non autorizzata di rifiuti.

⚖️ Con conseguenze pesanti: sequestri, processo penale, danno reputazionale... E sanzioni!

💡 Il punto, quindi, non è chiedersi:
“Il materiale sarà riutilizzato?”
La vera domanda è un’altra:
“Per poter essere riutilizzato, quel materiale resta sostanzialmente lo stesso oppure deve diventare qualcos’altro?”
Perché è lì che passa il confine tra sottoprodotto e rifiuto.
Ed è un confine che molte aziende scoprono solo quando arriva un controllo.
Troppo tardi.

📗 Di questo errore e del perché la “normale pratica industriale” viene sistematicamente interpretata in modo sbagliato, ho scritto nel mio ultimo articolo: “Quando la normale pratica industriale non è normale...”. Link nel primo commento.

SOTTOPRODOTTI: LA TRAPPOLA DELLA "NORMALITÀ INDUSTRIALE" - “Normale”.È una sola parola. Ma oggi è probabilmente la parol...
11/04/2026

SOTTOPRODOTTI: LA TRAPPOLA DELLA "NORMALITÀ INDUSTRIALE" - “Normale”.
È una sola parola. Ma oggi è probabilmente la parola che più di ogni altra blocca l’economia circolare in Italia.

❓ Perché?
Perché moltissime imprese sono convinte che, se un residuo può essere riutilizzato, allora possa essere qualificato, perciò stesso, come sottoprodotto.

❌ Non è così.
Il vero problema non è se quel materiale abbia un’utilità.
Il vero problema è cosa devi fare per renderlo utilizzabile.
Se per riutilizzarlo servono:
• trattamenti chimici
• trasformazioni sostanziali
• stabilizzazione
• essiccazione
• modifiche delle caratteristiche originarie
allora potresti non essere più nel campo del sottoprodotto.
Potresti essere già dentro la disciplina dei rifiuti.

🔥 Ed è qui che entra in gioco il requisito più sottovalutato – e più pericoloso – dell’art. 184-bis: la “normale pratica industriale”.
Una nozione apparentemente innocua.
In realtà, il vero collo di bottiglia dell’economia circolare.

🔍 Perché la normale pratica industriale non coincide con:
– ciò che è tecnicamente possibile
– ciò che è economicamente conveniente
– ciò che l’impresa considera “normale”
Corrisponde, invece, solo a operazioni fisiologiche, accessorie, che non trasformano realmente il materiale.

🎯 Il paradosso è evidente:
più il tuo progetto di valorizzazione è innovativo, più rischia di non essere considerato “normale”.
E quindi di uscire dal perimetro del sottoprodotto.
Con conseguenze che non sono solo autorizzative.
Sono anche penali.

💡 È per questo che, in materia di sottoprodotti, la domanda giusta non è:
“Possiamo riutilizzare questo materiale?”
Ma:
“Per renderlo riutilizzabile, stiamo ancora facendo normale pratica industriale… oppure siamo già nel recupero di rifiuti?”
È una differenza sottile.
Ma è lì che si decide la liceità – o l’illiceità – di intere filiere industriali.

📗 Nel mio nuovo approfondimento analizzo perché la “normale pratica industriale” sia diventata il vero punto critico del diritto dei sottoprodotti e dell’economia circolare. 🧷 Link al primo commento.

⚡ Nel tuo processo produttivo, sei davvero sicuro che ciò che consideri ‘normale pratica industriale’ non sia già, giuridicamente, un’attività di recupero rifiuti?

Indirizzo

Via Martiri Delle Fosse Ardeatine, 7
Brindisi
72100

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