16/04/2026
Fisco e Concordato - le conseguenze dell'interpello AGE n. 96/2026
Le somme recuperate tramite azioni di responsabilità in un concordato preventivo sono tassabili?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 96/2026) è un secco SÌ, e smonta una tesi molto cara ai redattori dei piani di risanamento.
Il Caso. Una società in liquidazione, durante l'esecuzione di un concordato, ha incassato una importante somma, transigendo un’azione di responsabilità contro gli ex organi sociali. La società sostiene che tali somme non siano tassabili in quanto:
il piano concordatario ne prevedeva la destinazione esclusiva ai creditori;
la società avrebbe agito come mero "soggetto passante", senza alcun arricchimento patrimoniale effettivo;
l'operazione avrebbe dovuto avere una rilevanza solo finanziaria, senza transitare dal conto economico.
L'Agenzia delle Entrate respinge questa visione ritenendo che:
non esiste una norma che esenti dalla tassazione i proventi solo perché destinati ai creditori;
la società mantiene inalterata la propria soggettività passiva ai fini IRES e IRAP;
la somma costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88 del TUIR;
il provento è rilevante in quanto iscrivibile nella voce A.5 del conto economico (sopravvenienze attive), seguendo il principio di "presa diretta" dal bilancio.
In sostanza poiché la transazione era di natura novativa (estinguendo ogni reciproca pretesa), l'importo rappresenta un componente positivo di reddito derivante dalla rinuncia alle pretese risarcitorie.
Quali conseguenze per i professionisti? Questa interpretazione ha un impatto potenzialmente dirompente sulla redazione dei piani e sulle transazioni fiscali:
Concordato: è indispensabile calcolare il fabbisogno del piano al netto delle imposte. Ignorare il carico IRES/IRAP su questi recuperi significa rischiare che il piano diventi incapiente durante l'esecuzione.
Transazione Fiscale: l'Amministrazione finanziaria valuterà la convenienza della proposta considerando che parte dell'attivo recuperato deve essere prioritariamente destinato al fisco sotto forma di imposte correnti.
Contabilità: non è ammessa una gestione puramente finanziaria; il transito a conto economico è necessario per la corretta qualificazione fiscale.
In conclusione, la destinazione vincolata delle somme ai creditori non "neutralizza" il fisco.
La prudenza nella stima dell'attivo netto è oggi più che mai un obbligo per chi assiste le imprese in crisi.
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