23/01/2024
Carte di credito “revolving” e diritto alla rideterminazione del saldo debitore.
Una recente pronuncia dell’Arbitrato Bancario e Finanziario (decisione 5822 dell’8.04.2022), ripropone il tema della legittimità del comportamento tenuto nei rapporti di “carta di credito revolving”.
Ricordiamo che il credito revolving è una linea di credito che offre la disponibilità di una somma di denaro continuativa dietro pagamento di una rata mensile.
Attraverso i versamenti mensili si rimborsano gli interessi ma si ricostituisce anche il credito iniziale, per il tempo che si desidera. Il credito revolving non ha dunque una durata prestabilita, potendo potenzialmente protrarsi a tempo indeterminato.
Ed è proprio sulla imputazione dei pagamenti che si è soffermata la pronuncia che poniamo alla attenzione del lettore.
Infatti, “Posta questa qualificazione (il contratto di carta di credito revolving va sussunto nel tipo dell’apertura di credito in conto corrente), i versamenti effettuati dal cliente nel corso del rapporto risultano comunque destinati a coprire non già la linea degli interessi, bensì la sorte capitale del debito in essere (salvo il caso di ripianamento di debito da extrafido).
Perché solo questa imputazione si manifesta consentanea – funzionale - alle caratteristiche cardinali dell’operazione in cui il versamento si viene a inserire.
Su questa linea si sono attestate, in effetti, le decisioni di quest’Arbitro (cfr., tra le altre, le pronunce di Collegio Napoli, 11 agosto, 2011, n. 1716; di Collegio Napoli, 3 aprile 2013, n. 1796; di Collegio Bari, 8 novembre 2017, n. 14201)….Com’è evidente, imputare il versamento in corso di rapporto alla linea degli interessi significherebbe mettere il rapporto medesimo sopra un binario morto.”
Infatti, le carte revolving prevedono un meccanismo di restituzione del credito che, funzionale alla prosecuzione del rapporto, potrebbe andare svantaggio del consumatore.
Per tali motivi la pronuncia in commento, che riconsoce il diritto alla rideterminazione del reale saldo debitore dovuto nel caso di carta o credito revolving, è di estrema importanza.
Tale diritto al ricalcolo potrebbe sussistere e varrebbe la pena verificare la legittimità dell’operato dell’intermediario finanziario previa consulenza in studio.
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