Studio Legale Avv. Massimo Ronchi

Studio Legale Avv. Massimo Ronchi Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Massimo Ronchi, Avvocato e studio legale, Via Manzoni 16, Bresso.

Altre sedi: Melzo - Piazza della Repubblica, 17
Telefono: 02.95.87.902 - Fax 02.56.56.22.68 Si riceve previo appuntamento telefonico
Possibili consulenze online MATERIE TRATTATE DALLO STUDIO
Diritti del Consumatore;
Locazione e Condominio;
Recupero Crediti;
Responsabilità Civile: Professionale e Medica; Risarcimento Danni da sinistro stradale ed ex 2043;
Cause successorie;
Contratti e inadempimenti;
Pishing bancario;
Domiciliazioni per cause in diritto civile e commerciale.

17/02/2026

Compensazione tra crediti e prescrizione: cosa dice oggi la Cassazione (diritto civile)
Un tema molto concreto nella pratica quotidiana: posso opporre in compensazione un credito anche se nel frattempo è prescritto?
Dal 2020 in poi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto chiave, spesso sottovalutato.
Il principio di fondo (art. 1242, comma 2, c.c.)
La prescrizione non impedisce la compensazione se non era già maturata nel momento in cui i due crediti hanno iniziato a coesistere.
Fin qui il dato normativo. La vera novità sta nell’interpretazione.
La svolta del 2020
Con un’ordinanza del 2020, la Cassazione ha affermato che questa regola non vale solo per la compensazione “legale”, ma può operare anche nella compensazione giudiziale, cioè quella fatta valere in giudizio come difesa.
In altri termini:
• il controcredito può essere già prescritto al momento della causa;
• purché non lo fosse quando i crediti hanno coesistito;
• e purché il credito sia certo, determinato o facilmente determinabile.
Perché è rilevante nella pratica
Questo orientamento rafforza molto l’uso della compensazione come strumento difensivo:
• anche se il controcredito non è più azionabile in via autonoma;
• può comunque neutralizzare (in tutto o in parte) la pretesa avversaria.
È un superamento, almeno parziale, dell’impostazione più tradizionale e restrittiva, che tendeva a confinare l’art. 1242 c.c. alla sola compensazione automatica “ope legis”.
Nel contenzioso civile, oggi più che mai, l’eccezione di compensazione va valutata con attenzione, anche quando il controcredito sembri “tardivo” sotto il profilo prescrizionale.
La domanda giusta non è solo “è prescritto?”, ma “quando è iniziata la coesistenza dei crediti?”.

25/12/2025
12/09/2025

Quando si sospetta di aver subito un errore medico, è fondamentale muoversi con ordine e lucidità.
Ecco i passaggi principali:

1️⃣ Raccogliere la documentazione
Cartelle cliniche, referti, prescrizioni e ogni comunicazione sanitaria: sono la base per ricostruire i fatti.

2️⃣ Consultare uno specialista medico-legale
Solo una valutazione tecnica può stabilire se la condotta del sanitario si discosta dalle linee guida o dalle buone pratiche mediche.

3️⃣ Percorrere la via stragiudiziale
Prima di arrivare in Tribunale, la legge prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione (mediazione o accertamento tecnico preventivo). Questo può consentire di ottenere un risarcimento in tempi più rapidi.

4️⃣ Agire in giudizio, se necessario
Se non si trova un accordo, resta la possibilità di rivolgersi al giudice per il risarcimento del danno.

È importante ricordare che non ogni complicanza è un errore: la differenza la fa la presenza (o meno) di una condotta negligente, imprudente o imperita da parte del medico o della struttura sanitaria.

In queste situazioni serve equilibrio: da un lato la tutela dei diritti del paziente, dall’altro il rispetto del lavoro di tanti professionisti seri.
Affidarsi a un legale esperto in materia sanitaria permette di evitare passi falsi e di capire fin da subito quale sia la strada migliore da intraprendere.

03/08/2025

📌 Ultime dalla Cassazione – Il nuovo proprietario non risponde automaticamente dei debiti condominiali verso terzi

Con la sentenza n. 7489 del 20 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso interessante in materia condominiale.

🔍 La vicenda
Un’impresa aveva eseguito lavori per un condominio e, non avendo ricevuto il pagamento, aveva ottenuto una sentenza di condanna nei confronti del condominio stesso.
Successivamente, uno degli appartamenti era stato venduto e il nuovo proprietario si era visto notificare un atto di precetto per l’intero debito, pur non essendo ancora condomino quando era stata approvata la delibera di spesa (nel 2005).
Il nuovo acquirente si è opposto, sostenendo di non essere personalmente obbligato, e la Cassazione gli ha dato ragione.

⚖️ La decisione
La Corte ha ribadito che il nuovo condomino non è automaticamente responsabile per i debiti del condominio verso terzi (come imprese appaltatrici) se tali debiti derivano da delibere anteriori al suo acquisto.
Anche se il creditore ha ottenuto una sentenza contro il condominio, ciascun condomino resta responsabile solo per la propria quota, e l’acquirente può opporsi se il debito è sorto prima che diventasse condomino.

✅ In sintesi:

I debiti del condominio verso terzi (come ditte esecutrici di lavori) non ricadono automaticamente sul nuovo proprietario.

L’acquirente può opporsi all’esecuzione forzata se dimostra di non essere tenuto.

È fondamentale verificare lo stato delle delibere e delle spese condominiali prima di acquistare un immobile.

25/07/2025

Hai concluso un contratto per telefono? Conosci i tuoi diritti!

Molti non sanno che i contratti conclusi telefonicamente tra un professionista e un consumatore sono considerati "contratti a distanza" e sono regolati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005).

Hai diritto a ricevere una conferma scritta del contratto, prima che diventi vincolante. Il professionista deve fornirti tutte le informazioni essenziali (prezzo, durata, recesso, condizioni) in modo chiaro e comprensibile.

Attenzione: non sei obbligato a rispettare il contratto se non hai confermato per iscritto (anche via email o PEC). Nessun vincolo può derivare da una semplice chiamata!

Inoltre, hai 14 giorni di tempo per recedere senza alcuna penalità e senza dover fornire motivazioni.

Se hai dubbi su un contratto telefonico o ritieni di essere stato raggirato, rivolgiti a uno studio legale di fiducia per tutelare i tuoi diritti.

24/07/2025

Risarcimento per errore medico: quando e come richiederlo?
Quando un trattamento sanitario provoca un danno alla salute, è possibile chiedere un risarcimento. Ma quali sono i presupposti per ottenere giustizia?

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il punto di partenza è la Legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24), che ha ridefinito la responsabilità medica:

Il medico risponde solo per colpa grave o dolo, se opera alle dipendenze di una struttura pubblica o privata.

La struttura sanitaria risponde sempre contrattualmente per i danni derivanti da fatto proprio o del personale (art. 1218 e 1228 c.c.).

È prevista la mediazione obbligatoria e/o l’accertamento tecnico preventivo (art. 8 L. 24/2017).

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA?
La Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 577 del 11/01/2008 ha affermato che:

“In tema di responsabilità medica, il paziente deve provare l'esistenza del contratto e il danno subito, mentre il medico o la struttura devono provare di aver agito correttamente.”

Più di recente:

Cass. Civ. n. 28985/2019: la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, con onere probatorio più favorevole per il paziente.

Cass. Civ. n. 18392/2017: anche i danni da omessa informazione (consenso non informato) sono risarcibili.

I PRESUPPOSTI PER IL RISARCIMENTO
Esistenza di un danno alla salute, fisico o psichico.

Errore medico o sanitario, anche per omissione.

Nesso causale tra errore e danno: cioè il danno deve essere stato causato dall'errore medico.

Prescrizione del diritto: 10 anni per la struttura, 5 anni per il medico.

Naturalmente è sempre necessaria una perizia di parte sulla quale basarsi.

Hai subito un danno da malasanità?
Lo Studio Legale Avv. Massimo Ronchi offre assistenza qualificata per la tutela dei tuoi diritti in ambito sanitario.

Siamo a Bresso (MI), Via A. Manzoni, 16 e a Melzo in Piazza della Repubblica, 17
si riceve previo appuntamento telefonico: 02.95.87.902
o email: [email protected]

23/07/2025

🔷 Corte di Appello di Roma, sent. n. 4240/2025: i frontalini dei balconi aggettanti rientrano tra i beni condominiali in presenza di funzione estetica rilevante

Con la recente sentenza n. 4240 del 3 luglio 2025, la Corte di Appello di Roma ha affrontato nuovamente il tema della natura giuridica dei frontalini dei balconi aggettanti, chiarendo i criteri per la loro qualificazione come beni comuni ex art. 1117 c.c., con rilevanti implicazioni in materia di riparto delle spese.

👉 La Corte ha confermato che i frontalini devono considerarsi beni condominiali quando svolgono una funzione decorativa e contribuiscono al decoro architettonico dell’intero edificio, con specifico riferimento alla loro visibilità sul prospetto o sulle facciate principali.

📌 Viene richiamato l’orientamento della Cassazione (tra le altre, Cass. 7831/1990, Cass. 27413/2018, Cass. 28571/2013) secondo cui gli elementi decorativi dei balconi – tra cui rientrano i frontalini – rientrano tra le parti comuni se inseriti armonicamente nell’aspetto esteriore dell’edificio.

📚 Sebbene la giurisprudenza non sia del tutto univoca (cfr. Cass. 6624/2012 per un’interpretazione più restrittiva), la Corte ha ritenuto nel caso concreto che i frontalini in oggetto contribuissero in modo rilevante al decoro, rigettando così la pretesa dell’appellante di essere esonerata dalla relativa contribuzione.

📎 Il principio affermato è che non si può escludere la comunione solo sulla base dell’ubicazione del bene (balcone aggettante), ma è necessario procedere a una valutazione concreta e caso per caso, basata su elementi materiali e architettonici.

⚖️ La sentenza ribadisce inoltre che, in mancanza di diversa disciplina contenuta in un regolamento condominiale contrattuale approvato all’unanimità, le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri generali dell’art. 1123 c.c.

👨‍⚖️ Avv. Massimo Ronchi – Cassazionista
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Per consulenze in materia condominiale e contenzioso civile, contattami.

09/06/2025

Lo sai che puoi impugnare una delibera del condominio, ma hai solo 30 giorni di tempo?
Se ritieni che una decisione presa in assemblea sia illegittima o ti danneggi, puoi agire in giudizio. Ma attenzione: il termine decorre dalla data in cui sei stato presente o da quando ricevi il verbale. non basta però una semplice raccomandata ma è necessario iniziare con il proporre una mediazione, per la quale si ha bisogno di un legale.
Per procedere comunque serve un motivo serio, ad esempio una delibera contraria alla legge o al regolamento condominiale, non basta il non essere semplicemente d'accordo con la maggioranza.

👉 Se pensi che qualcosa non quadri, meglio non aspettare troppo.

03/06/2025

La Corte di Cassazione ha negli ultimi tempi emesso delle pronunce che possono considerarsi interessanti, sia per inquilini che per proprietari. Ecco alcuni punti salienti:

1. Canone concordato: occhio alla forma!
La Cassazione ha ribadito che i contratti a canone concordato devono rispettare precisi accordi territoriali e, in alcuni casi, necessitano dell’attestazione delle organizzazioni firmatarie.

Esempi di contratti a canone concordato (che si devono distinguere da quelli a canone libero 4 + 4, per intenderci) sono:

A) Contratto ordinario a canone concordato (3+2)

Durata: 3 anni + rinnovo automatico di 2 anni.

Canone stabilito secondo gli accordi territoriali validi per il Comune dove si trova l’immobile.

Possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali, tra cui aliquota ridotta di cedolare secca e riduzione IMU/TASI.

B) Contratto transitorio a canone concordato

Durata: da 1 a 18 mesi, non rinnovabile automaticamente.

Riservato a esigenze temporanee del locatore o del conduttore (es. motivi di lavoro, studio, ristrutturazioni).

Deve essere motivato per iscritto e conforme agli accordi territoriali.

Previsti benefici fiscali, purché si rispettino i requisiti formali.

C) Contratto per studenti universitari

Durata: da 6 a 36 mesi.

Destinato a studenti fuori sede iscritti a corsi universitari in Comuni con carenza di offerta abitativa.

Deve essere stipulato in una città universitaria elencata nei decreti ministeriali.

Canone definito dagli accordi territoriali specifici per studenti.

2. Restituzione dell’immobile e danni
Infine, attenzione alla restituzione dell’immobile: se l’inquilino lo lascia in condizioni diverse da quelle iniziali, il locatore ha diritto al risarcimento, anche in assenza di un verbale di consegna dettagliato, se riesce a provare il danno.

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