27/10/2023
Quel “confine di buon senso” che rivendichiamo il diritto di superare
La Corte di Cassazione, con una decisione la cui motivazione è stata depositata qualche giorno fa (Sez. 5, num. 42.414, dep. 17.10.2023), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un difensore d’ufficio e contestualmente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 co. 1 quater c.p.p., che impone al difensore di depositare con l’atto di impugnazione – a pena di inammissibilità – specifico mandato a impugnare rilasciato dall’imputato assente successivamente al deposito della sentenza impugnata.
In sostanza la norma, recentemente introdotta dalla Riforma Cartabia, è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione pienamente compatibile con i princìpi costituzionali, nonostante le molte critiche con cui era stata accolta dall’Avvocatura e da una parte della Dottrina.
Ciò che ci induce a intervenire non è tanto il merito della decisione: il tema è complesso e meriterebbe sicuramente più attenzione e riflessioni più approfondite di quelle che si possono qui svolgere.
A determinare la nostra reazione sono, invece, alcuni specifici passaggi della succinta motivazione; i Giudici hanno, infatti, messo nero su bianco alcune (preoccupanti) affermazioni:
1. la nuova norma serve ad «allontanare il pericolo della patologia dell’abuso del diritto»;
2. ciò «nell’ottica di evitare la proliferazione di giudizi d’impugnazione variamente dispendiosi attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall’avvallo esplicito del diretto interessato»;
3. ancora: il «diritto di difesa, di natura certamente primaria nel nostro sistema ordinamentale, non può espandersi oltre ogni confine di “buon senso”».
È inammissibile pensare a priori che l’esercizio del diritto di impugnazione possa prestarsi a valutazioni di patologia dell’abuso del diritto.
È inaccettabile che la legittima e doverosa scelta dell’Avvocato di impugnare una decisione reputata ingiusta debba subordinarsi a un non ben chiaro “avvallo esplicito” dell’assistito – facendo così strame del dovere di indipendenza e autonomia che presidia l’attività difensiva.
È sconcertante che il ruolo del difensore venga parametrato a un vago e incomprensibile giudizio di “buon senso”, che qualcuno, non si sa bene chi, vorrebbe definire.
Questi passaggi – contenuti addirittura nella motivazione di una sentenza della Suprema Corte – tradiscono l’idea di una difesa che è relegata a mero orpello, a un fastidioso ingranaggio di una macchina che deve funzionare senza intoppi (qual è l’Avvocato che “disturba” i Giudici con impugnazioni sgradite).
Anche se talvolta lo strumento dell’impugnazione potrebbe essere utilizzato in chiave strumentale, non possiamo accettare la confisca del diritto fondamentale di ottenere un controllo sulla decisione giudiziaria.
Dalle parole della Corte di Cassazione traspare una visione parziale del ruolo dell’Avvocato nel processo.
Da un lato, dobbiamo ricordare la figura e la tragica vicenda umana dell’Avvocato Fulvio Croce, per invocare l’interesse pubblico alla difesa e il primario interesse dello Stato alla celebrazione di un processo “giusto”, nel contraddittorio tra le parti. Esso può essere garantito soltanto con la presenza di un Difensore tecnicamente attrezzato, al punto che la difesa viene riconosciuta anche a chi la rifiuta (altrimenti non si comprenderebbe la ragione di assicurare un difensore d’ufficio a chi ne sia privo).
Dall’altro occorre tenere a mente che l’Avvocato – tra le figure che concorrono all’esercizio della giurisdizione – costituisce per l’imputato l’unica garanzia di libertà di fronte allo straordinario potere che lo Stato esercita con il processo penale: il diritto di difesa è a tutela del cittadino e non può scontare limitazioni di sorta che non siano quelle stabilite dalla Costituzione.
È la piena consapevolezza di questo ruolo della difesa penale che ci induce oggi a dire, con le parole di un grande Penalista, che «l’Avvocato è qualcosa di più di un contraente di un rapporto mercantile» (e non deve, quindi, avere l’avvallo del suo cliente per esercitare il diritto-dovere di difesa), e «rappresenta quello che la società concede a chi è accusato come fosse l’ultimo tramite della sopravvivenza sociale; è il garante della lealtà dello Stato».
Questo continueremo a fare, nei limiti soltanto di ciò che la Costituzione e le norme processuali prevedono, con buona pace di chi invoca limiti – come il “buon senso” – che sono l’anticamera di un pericoloso arbitrio.
Il Consiglio Direttivo