27/01/2022
MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
Un tema molto attuale e che senz’altro interessa diverse famiglie con genitori separati è il dovere o meno di continuare a corrispondere l’assegno di mantenimento dei figli ormai divenuti maggiorenni.
Il dovere di mantenimento dei figli, compresi i maggiorenni, è sancito dalla Costituzione (art. 30) e dagli artt. 147 e ss. del codice civile che impongono ad entrambi i genitori “di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.”
Pertanto applicando la lettera della legge, tale obbligo può persistere anche dopo il raggiungimento e superamento della maggiore età, fino a che il figlio maggiorenne non abbia raggiunto un’indipendenza economica.
La giurisprudenza, contestualmente, negli ultimi anni, ha sottolineato l’importanza del principio di autoresponsabilità in capo al figlio maggiorenne,
Cosa si intende per autoresponsabilità? Più l’età avanza (terminato ampiamente il corso di studi e/o ultratrentenne) più il figlio maggiorenne dovrà cercare di rendersi comunque autonomo, accettando anche occupazioni non del tutto aderenti alle proprie aspirazioni e alla propria formazione.
Altro elemento di cui tiene conto la giurisprudenza è che il progetto educativo e il percorso di formazione scelto dal figlio deve essere rispettoso sì delle sue inclinazioni ma deve essere anche compatibile con le condizioni economiche dei genitori.
In un’eventuale giudizio l’onere di prova del mancato raggiungimento incolpevole dell’indipendenza economica sarà più consistente a carico del figlio tanto più l’età sarà ben oltre i 18 anni, diversamente più l’età supererà da poco tempo i 18 anni più spetterà ai genitori provare che il figlio, seppur completato il ciclo di studi, non sia sufficientemente diligente nella ricerca o nell’accettazione dei lavori proposti.
In considerazione di questi orientamenti la casistica giurisprudenziale riporta, ad esempio, che il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne è escluso quando il figlio mantenga uno stile di vita sregolato ed insista in un’inconcludente ricerca di lavoro oppure quando ultratrentenne cambi reiteratamente i corsi di studio senza conseguire il diploma di laurea.
Diversamente è stato riconosciuto il mantenimento al figlio ventenne che abbia lasciato l’abitazione dei genitori per una forte conflittualità con gli stessi e stia ancora svolgendo il proprio corso di studi, in modo regolare.
In sostanza le sentenze dei Giudici indirizzano verso l’ utile l’attivazione del figlio maggiorenne, che abbia terminato il corso di studi nei tempi opportuni, nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell’auspicato reperimento di un impiego il più aderente alle proprie soggettive aspirazioni.