Studio Legale Avvocato Claudia Brioni

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MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNIUn tema molto attuale e che senz’altro interessa diverse famiglie con genitori separat...
27/01/2022

MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI

Un tema molto attuale e che senz’altro interessa diverse famiglie con genitori separati è il dovere o meno di continuare a corrispondere l’assegno di mantenimento dei figli ormai divenuti maggiorenni.
Il dovere di mantenimento dei figli, compresi i maggiorenni, è sancito dalla Costituzione (art. 30) e dagli artt. 147 e ss. del codice civile che impongono ad entrambi i genitori “di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.”
Pertanto applicando la lettera della legge, tale obbligo può persistere anche dopo il raggiungimento e superamento della maggiore età, fino a che il figlio maggiorenne non abbia raggiunto un’indipendenza economica.
La giurisprudenza, contestualmente, negli ultimi anni, ha sottolineato l’importanza del principio di autoresponsabilità in capo al figlio maggiorenne,
Cosa si intende per autoresponsabilità? Più l’età avanza (terminato ampiamente il corso di studi e/o ultratrentenne) più il figlio maggiorenne dovrà cercare di rendersi comunque autonomo, accettando anche occupazioni non del tutto aderenti alle proprie aspirazioni e alla propria formazione.
Altro elemento di cui tiene conto la giurisprudenza è che il progetto educativo e il percorso di formazione scelto dal figlio deve essere rispettoso sì delle sue inclinazioni ma deve essere anche compatibile con le condizioni economiche dei genitori.
In un’eventuale giudizio l’onere di prova del mancato raggiungimento incolpevole dell’indipendenza economica sarà più consistente a carico del figlio tanto più l’età sarà ben oltre i 18 anni, diversamente più l’età supererà da poco tempo i 18 anni più spetterà ai genitori provare che il figlio, seppur completato il ciclo di studi, non sia sufficientemente diligente nella ricerca o nell’accettazione dei lavori proposti.
In considerazione di questi orientamenti la casistica giurisprudenziale riporta, ad esempio, che il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne è escluso quando il figlio mantenga uno stile di vita sregolato ed insista in un’inconcludente ricerca di lavoro oppure quando ultratrentenne cambi reiteratamente i corsi di studio senza conseguire il diploma di laurea.
Diversamente è stato riconosciuto il mantenimento al figlio ventenne che abbia lasciato l’abitazione dei genitori per una forte conflittualità con gli stessi e stia ancora svolgendo il proprio corso di studi, in modo regolare.
In sostanza le sentenze dei Giudici indirizzano verso l’ utile l’attivazione del figlio maggiorenne, che abbia terminato il corso di studi nei tempi opportuni, nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell’auspicato reperimento di un impiego il più aderente alle proprie soggettive aspirazioni.

LE SPESE STRAORDINARIE NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORIUn tema sempre molto dibattuto è la regolamentazione dei rapport...
19/06/2018

LE SPESE STRAORDINARIE NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Un tema sempre molto dibattuto è la regolamentazione dei rapporti economici tra ex coniugi o ex conviventi nel mantenimento dei figli.
In particolare nel provvedimento del Tribunale con cui si stabiliscono le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli si indicano, anche genericamente, le spese straordinarie: “le spese straordinarie sono a carico di entrambi nella misura del 50%” oppure: “le spese straordinarie sono a carico del genitore non collocatario nella misura del 100%”.
Le difficoltà sorgono spesso nel momento in cui si deve individuare quali sono effettivamente le spese straordinarie e come vengono decise.
Numerosi Tribunali hanno adottato dei Protocolli d’Intesa in cui vengono indicate le linee guida del medesimo Tribunale e così è stato fatto anche dal Tribunale di Brescia.
La giurisprudenza dà una definizione di spesa straordinaria come di quell’esborso necessario per far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali e comunque non ricorrenti o di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia.
Rientrano tendenzialmente tra le spese straordinarie le spese mediche specialistiche e comunque non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, farmaci particolari.
Così anche le spese scolastiche comprendenti le tasse, i libri di testo e il trasporto pubblico; le spese per attività sportive e ricreative. La mensa scolastica tendenzialmente dovrebbe rientrare non tra le spese straordinarie ma nell’assegno di mantenimento ordinario.
Problematiche spesso insorgono in relazione a come devono essere assunte le decisioni sul sostenere o meno dette spese straordinarie.
Nei vademecum, sia dati dal Consiglio Nazionale Forense, che dai Protocolli dei Tribunali, vengono solitamente indicate quali tipologie di spese devono essere decise di comune accordo dai genitori e quali invece possono essere decise da un solo genitore. In quest’ultimo caso l’altro genitore potrà eventualmente opporsi, motivandolo, entro un congruo termine (individuato ad esempio in 20 giorni).
Salvo che per le spese di importanza consistente, per le altre, di prassi, avviene che sia un genitore ad anticiparle e l’altro a rifonderle entro, di buona norma, il mese successivo a quello dell’esborso.
In ogni caso ampia è la giurisprudenza sulle spese straordinarie proprio in quanto mancano norme specifiche che le determinano.
Utile è senz’altro che i genitori separati siano sempre chiari e aperti tra loro nel discutere delle spese importanti per i propri figli.

L'ADOTTATO E LA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINID’attualità negli ultimi anni è il tema che vede coinvolta quella catego...
10/05/2018

L'ADOTTATO E LA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI

D’attualità negli ultimi anni è il tema che vede coinvolta quella categoria di persone che è stata data in adozione dai genitori naturali.
In Italia la disciplina legislativa è data dalla Legge sulle adozioni, la L. n. 184 del 1983.
Originariamente detta normativa non prevedeva un approfondimento delle informazioni riguardanti i genitori naturali.
Successivamente la L. 149/2001, dando attuazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Convenzione dell’Aja del 1993, ha introdotto la possibilità per l’adottato di accedere alle informazioni riguardanti le proprie origini.
Prima di tutto l’art. 28 L. 184/83 prevede un obbligo in capo ai genitori adottivi di informare il figlio sulla sua condizione.
Di seguito, l’adottato, raggiunta l’età di 25 anni (o anche prima per gravi motivi) può promuovere un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni affinchè, in seguito ad istruttoria, se positiva, venga concessa l’autorizzazione ad accedere ai dati relativi ai propri genitori naturali.
È in ogni caso da distinguere l’ipotesi in cui il minore non sia stato riconosciuto alla nascita con la relativa scelta della madre di voler rimanere anonima.
Al proposito è intervenuta la Corte Europea dei diritti dell’Uomo che, con sentenza del 25.9.12 ha riconosciuto la necessità che vi sia una proporzionalità tra l’interesse della madre all’anonimato e l’interesse dell’adottato a conoscere le proprie origini.
E pertanto la Corte Costituzionale si è adeguata e ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 28 VII comma L. 184/83 nella parte in cui non prevede che l’adottato possa interpellare la madre tramite il giudice per verificare la possibilità di una revoca della dichiarazione di anonimato.
Inoltre, la Cassazione, con sentenza 9.11.16, N. 22838, ha sancito la possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini e sull’identità della madre biologica, anche quando la medesima sia deceduta.
Ciò però dovrà essere fatto nel rispetto dell’immagine e della reputazione di altri soggetti interessati, quali discendenti e/o familiari.
Infine, con un’interpretazione estensiva dell’art. 28 V comma si è creata la prassi, presso alcuni Tribunali per i Minorenni, di ammettere la richiesta di informazioni anche sui fratelli e sulle sorelle e sul punto è intervenuta pure una recentissima sentenza della Corte di Cassazione la N. 6963 del 20.3.18.
Si può pertanto dire che detta materia ha subito un’evoluzione che vede contemperarsi gli interessi, costituzionalmente garantiti, della riservatezza e della identità personale.

L’affidamento paritario dei figli minori:Una recente sentenza del Tribunale di Brescia ha portato in evidenza una questi...
27/03/2018

L’affidamento paritario dei figli minori:

Una recente sentenza del Tribunale di Brescia ha portato in evidenza una questione che interessa da vicino molte famiglie, anche dal punto di vista economico.
La legge n. 54 del 2006 aveva dato valore al principio della bigenitorialità, tale per cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter C.C.)”.
Il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Di fatto, in seguito alla separazione dei genitori, succede che il figlio minore o i figli minori vengano collocati presso un genitore e stiano con l’altro genitore con tempi e modi da stabilirsi. Il genitore non collocatario inoltre deve corrispondere un assegno di mantenimento.
La sentenza del Tribunale di Brescia ha riportato sotto i riflettori l’ipotesi in cui i figli minori stiano pari tempo con entrambi i genitori, seppur con una residenza anagrafica presso uno di loro. In detto caso il mantenimento non è più indiretto con un assegno, ma è diretto.
In realtà ad oggi la giurisprudenza italiana non ha dato rilievo all’affidamento alternato o paritario, in nome dell’esigenza prioritaria di stabilità del minore, che viene ricondotta ad una residenza prevalente. Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza 25418/2015.
Di contro vi sono opinioni autorevoli (Giuseppe Buffone, magistrato del Tribunale di Milano) e Tribunali (Tribunale di Brindisi) che evidenziano, uno (Buffone) l’effetto distruttivo della commistione tra questioni economiche e relazioni personali, tale per cui disponendo un assegno di mantenimento a carico di un genitore si generano più facilmente conflitti, l’altro (Tribunale di Brindisi) il pregiudizio che può derivare ai figli dalla frequentazione prevalente di un solo genitore.
Vi è da aggiungere che a livello europeo il Consiglio d’Europa si è espresso a favore di una maggiore uguaglianza dei genitori, Risoluzione n. 2079 del 2.10.15: “la presenza di entrambi i genitori nella crescita del proprio figlio è positiva per il suo sviluppo. Il ruolo di vicinanza dei padri ai loro figli, fin da quando sono piccoli, deve essere maggiormente riconosciuto e valorizzato”. Ed ancora: “L’Assemblea chiama gli Stati membri ad introdurre nella loro legislazione il principio della shared residence dei figli in caso di separazione”.
Resta pertanto da vedere se nei prossimi anni in Italia si terrà conto dello scenario caratterizzato da una mutata situazione socio-economica e da un maggior coinvolgimento di entrambi i genitori, in modo paritario, nella gestione dei figli minori.

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