Studio Legale Bashli

Studio Legale Bashli Un servizio legale su misura, un’assistenza competente e aggiornata

Un cittadino straniero aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari quando era ancora minorenne e viveva ...
05/05/2026

Un cittadino straniero aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari quando era ancora minorenne e viveva stabilmente con entrambi i genitori, regolarmente soggiornanti in Italia. La Questura di Brescia aveva rigettato la domanda sostenendo la mancanza del consenso dell’altro genitore e della dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall’ingresso.

Lo Studio Legale Bashli ha ritenuto tale provvedimento errato e illegittimo, evidenziando che, trattandosi di figlio minore convivente con genitori regolarmente soggiornanti, il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari nasce direttamente dall’art. 31 del Testo Unico Immigrazione, senza necessità dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare. Per questo motivo è stato proposto ricorso avanti al Tribunale di Brescia.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al rilascio del permesso di soggiorno e precisando che anche il successivo raggiungimento della maggiore età non elimina tale diritto, ma consente la successiva conversione del permesso per motivi di studio o lavoro. Il Ministero dell’Interno è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali.

04/08/2025

Avviso di chiusura estiva

Lo Studio Legale Bashli rimarrà chiuso dal 4 al 31 agosto.
Per eventuali urgenze, è possibile contattarci all’indirizzo e-mail [email protected] oppure tramite WhatsApp al numero 328 3869329.
Grazie per la comprensione e buon riposo a tutti.

I diritti non si possono negare ma nemmeno… retrodatare!T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 783 del 30 giugno 2025...
18/07/2025

I diritti non si possono negare ma nemmeno… retrodatare!

T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 783 del 30 giugno 2025

Il permesso di soggiorno vale dalla consegna, non dalla richiesta: il Tar ordina alla Questura il cambio della data di scadenza
La validità del permesso di soggiorno comincia dal giorno in cui è stato rilasciato e non da quello in cui è stato richiesto.

Un concetto semplice che non avrebbe bisogno di essere messo in discussione perché il richiedente non può essere responsabile delle lungaggini burocratiche dell’ente incaricato di rilasciare il documento e, dopo aver atteso mesi, vedersi consegnare un permesso già in odor di scadenza. Un concetto semplice che la Questura però si guarda bene dall’applicare e ci è voluta una sentenza del Tar per ribadire che le tempistiche del rilascio vanno rispettate.

E così è accaduto a Ferrara che una cittadina, nativa del Togo, madre di due figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si è vista consegnare un rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, retrodatato di ben 15 mesi! La donna infatti, aveva chiesto il documento il 5 gennaio 2024 e le è stato consegnato nell’aprile del 2025 con scadenza – calcolata per l’appunto dalla data della richiesta – il 5 gennaio 2026. Un permesso quindi con solo 9 mesi di validità invece dei due previsti dalla legge.

Una beffa, oltre che una ingiustizia. E con lei sono tanti le persone straniere di Ferrara che si sono trovate in questa assurda situazione e che il 31 maggio, in collaborazione con l’associazione Cittadini del Mondo hanno organizzato un presidio davanti alla Questura per chiedere il rispetto dei tempi di rilascio. Grazie all’assistenza dell’avvocato Massimo Cipolla, la donna ha deciso di rivolgersi al Tar, presentando ricorso contro il Ministero dell’interno e la Questura di Ferrara.

Con sentenza pubblicata il 30 giugno 2025 dalla Sezione prima del Tar dell’Emilia Romagna, il tribunale amministrativo le ha dato pienamente ragione, contestando alla Questura di aver violato la procedure retrodatando illegittimamente il permesso di soggiorno.

Una sentenza importante anche per tante altre persone che si trovano nelle condizioni della donna e che rischiano, per intoppi e inefficienze che non sono di loro responsabilità ma di chi gestisce gli uffici preposti, di ritrovarsi subito a richiedere un altro rinnovo del titolo soggiorno, a sobbarcarsi quindi altri costi e attese; o, peggio ancora, improvvisamente nel limbo dell’irregolarità, anche con anni di lavoro in Italia, Paese dove hanno pagato le tasse e mandato a scuola i loro figli.

Nuovi parametri reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello StatoÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale...
17/07/2025

Nuovi parametri reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025 il Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, con il quale è stato fissato il nuovo limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Il nuovo limite è pari a euro 13.659,64 di reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione.

La prescrizione della richiesta di risarcimento da incidente stradaleCome prevista dall’art. 2934 del Codice Civile, la ...
16/07/2025

La prescrizione della richiesta di risarcimento da incidente stradale

Come prevista dall’art. 2934 del Codice Civile, la prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge.
Il termine di prescrizione, come disposto dall’art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In linea generale, il legislatore ha previsto alcune cause di sospensione e interruzione del decorso della prescrizione.
Ed invero, la sospensione si verifica quando l’inerzia del titolare del diritto permane, ma è giustificata a causa di una particolare situazione prevista dalla legge.
In particolare, durante il periodo di sospensione il tempo non decorre, cosicché quando terminerà il motivo di sospensione, si avrà l’effetto di riavviare l’inizio della decorrenza della prescrizione.
Di contro, l’istituto della interruzione del decorso della prescrizione, ha luogo quando il titolare del diritto compie un’attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitarlo, come ad esempio in caso di messa in mora del debitore.
Per effetto di tale atto interruttivo, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, senza che si possa tenere conto del periodo precedente. [1]
Entrando più nel dettaglio, l’art. 144, comma 4, del Codice delle Assicurazioni dispone che l’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Il rinvio operato dal legislatore sembra pacificamente riferito all’art. 2947 del codice civile, il quale dispone che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno il cui il fatto si è verificato.
Al secondo comma, la norma chiarisce che, per il risarcimento del danno prodotto da circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni.
La norma infine prosegue statuendo che, se il fatto è considerato reato dalla legge e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Giova fare una importante precisazione al fine di spiegare la ratio del termine di prescrizione prevista dall’art. 2947 c.c.: tale termine di due anni trova giustificazione nell’esigenza di evitare che trascorra troppo tempo dal giorno del fatto dannoso, posto che, la ricostruzione giudiziaria della relativa dinamica è normalmente affidata al ricordo dei testimoni e che tale ricordo è destinato inevitabilmente ad affievolirsi con il tempo.
La questione si fa più complicata in caso di danno da lesioni personali, nel momento in cui si considera che, per alcune lesioni, in particolare quelle colpose “semplici” non perseguibili d’ufficio, la querela di parte si pone come presupposto necessario per l’applicazione del termine di prescrizione previsto dall’art. 157 c.p. che è di sei anni e non più di due.

Spaccio di lieve entità: ok a sospensione e messa alla prova.Per la Corte Costituzionale la sospensione del procedimento...
10/07/2025

Spaccio di lieve entità: ok a sospensione e messa alla prova.

Per la Corte Costituzionale la sospensione del procedimento e la messa alla prova devono essere consentite per il reato di spaccio di lieve entità.

È incostituzionale l'esclusione del reato di spaccio di lieve entità o piccolo spaccio dalla messa alla prova. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 90/2025, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 168-bis del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti.

14/12/2024

DA OGGI IN VIGORE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Attenzione: le modifiche introdotte non avranno valore retroattivo. Ciò significa che le sanzioni si applicheranno unicamente alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

Principali novità del nuovo Codice della Strada:

- Sanzioni per eccesso di velocità
Le multe per eccesso di velocità varieranno da 173 a 694 euro per infrazioni tra 10 e 40 km/h oltre il limite.
Se l'infrazione si verifica in un centro abitato, la sanzione può aumentare e includere la sospensione della patente. Sono previsti aumenti delle sanzioni anche per la sosta in parcheggi riservati a disabili. Il nuovo Codice della Strada prevede l'uso di accertamenti da remoto per sanzionare chi non rispetta le precedenze o parcheggia in aree riservate.

- Uso dei cellulari alla guida
Le sanzioni per l'uso del telefono alla guida sono state inasprite.
La multa può andare da 250 a mille euro e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Alla seconda violazione nello stesso biennio, l’importo è aumentato e varia da 350 euro a 1.400. In più, si vedrà il saldo patente scendere di 5 punti. Inoltre, per i recidivi nell’arco di un biennio è prevista una sospensione del permesso di guida da uno a tre mesi.
Per la configurabilità della violazione si deve essere colti in flagranza in strada da una pattuglia.

- Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
Il nuovo Codice introduce una politica di tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza. Per tassi alcolemici compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, le sanzioni prevedono multe da 573 a 2.170 euro e sospensioni della patente da 3 a 6 mesi.
Tassi compresi tra 0,8 e 1,5 g/l prevedono il doppio regime sanzionatorio con arresto fino a 6 mesi e multe fino a 3.200 euro, con sospensione della patente da 6 mesi a un anno.
Per tassi superiori a 1,5 g/l, le pene detentive possono arrivare a un anno, con multe fino a 6.000 euro e sospensione della patente fino a due anni. È inoltre obbligatorio l'uso dell'alcolock per i recidivi.

- Sanzioni per la guida sotto l'influenza di stupefacenti

Per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti, non sarà più necessaria la dimostrazione di alterazione psico-fisica.
Sarà sufficiente un test salivare positivo per la revoca immediata della patente, senza possibilità di riottenerla per almeno tre anni. La polizia avrà il potere di effettuare questi test sul posto e, se necessario, condurre i sospettati presso le strutture sanitarie per ulteriori accertamenti.

- Novità per i neopatentati
Le restrizioni per i neopatentati sono state aumentate. Per i primi tre anni, non saranno autorizzati a guidare veicoli con potenza superiore a 75 kW/t. Inoltre, vi sono nuove regole per l'uso del foglio rosa, che richiedono esercitazioni supervisionate in diverse condizioni stradali prima di poter guidare con un accompagnatore.

- Sanzioni per l'abbandono di animali
Anche le pene per l'abbandono di animali su strada sono state inasprite. Chi commette questo reato rischia la sospensione della patente e pene detentive elevate se l'abbandono provoca incidenti gravi.

- Introduzione di ZTL nelle aree Unesco
Il nuovo Codice prevede l'istituzione di Zone a Traffico Limitato nelle aree protette dall'UNESCO, al fine di preservare il patrimonio culturale e naturale, promuovendo al contempo il turismo sostenibile.

13/12/2024

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

Identificazione dei testimoni
In caso di sinistri con soli danni a cose ricordati di indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente fin da subito, nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale che manderai all’impresa di assicurazione.

L’identificazione avvenuta in un momento successivo potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

11/12/2024

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

Lesioni in qualità di terzo trasportato
Se subisci lesioni personali in qualità di terzo trasportato presenta la richiesta di risarcimento all'impresa del veicolo sul quale viaggiavi, che provvederà entro 90 giorni al risarcimento del danno fino all’importo del massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

L’impresa che ha effettuato il risarcimento si rivarrà sull'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, avrai diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

Conciliazione Paritetica
In caso di controversia con la compagnia di assicurazione sulla dinamica del sinistro o sulla quantificazione dei danni, qualora la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, è possibile evitare di ricorrere al giudice attivando la procedura di Conciliazione Paritetica.
Continua ..........

05/12/2024

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

Termini per l’offerta del risarcimento
Qualsiasi procedura sia stata attivata, l'impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu).

Per il caso di lesioni alla persona, occorre sapere che i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Nei siti internet delle imprese puoi trovare altre informazioni su come muoverti in caso di sinistro nonché l’elenco dei Centri di liquidazione sinistri che compongono la rete periferica delle diverse imprese.

Per ottenere il risarcimento nei termini sopra indicati è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Usa i nostri fac simile…

Se la richiesta manca di qualche elemento essenziale, l’impresa è tenuta ad indicarti, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro. Una volta che hai accettato la somma offerta, l'impresa è poi tenuta ad effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.

Continua........

Indirizzo

Via Solferino N. 17
Brescia
25122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 12:00

Telefono

+390308373381

Sito Web

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