Studio legale Avv. Silvia Bottichio

Studio legale Avv. Silvia Bottichio Assistenza legale in ambito Penale, Civile, Sanitario, Assicurativo, Societario e del Diritto di Famiglia Lo Studio Legale dell’Avv. Contatti:
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Silvia Bottichio è situato sul corso principale di Breno, a due passi dai principali uffici del paese. Prioritario obiettivo è quello di instaurare un rapporto di fiducia con i clienti, fornendo assistenza specifica con professionalità ed attenzione, offrendo soluzioni su misura in ambito stragiudiziale e giudiziale a 360 gradi, sia per quanto riguarda i profili civilistici sia quelli penalistici.

Lo Studio, giovane e dinamico, segue un costante processo di formazione ed aggiornamento e si occupa prevalentemente di assicurazioni, infortunistica stradale, contratti, recupero crediti, esecuzioni, famiglia, locazioni, successioni, diritto societario, diritto sanitario, lavoro e diritto penale (reati quali omicidi, lesioni, guida in stato di ebbrezza, stupefacenti, ecc.). Grazie ad una stretta collaborazione esterna con commercialisti e consulenti del lavoro qualificati e ad un consolidato network di corrispondenti, lo Studio Legale Bottichio analizza, affronta e presta consulenza ed assistenza legale sull’intero territorio nazionale. PROBLEMATICHE TRATTATE (Areas of Practice):

- DIRITTO CIVILE

- DIRITTO DI FAMIGLIA

- DIRITTO SANITARIO

- DIRITTO SOCIETARIO

- DIRITTO ASSICURATIVO

- DIRITTO PENALE

L'avv. Silvia Bottichio è iscritta nell'elenco degli avvocati abilitati per il patrocinio a spese dello Stato sia nell'ambito del diritto civile che di quello penale. e Fax 0364/21036

31/12/2024

Lavoro di pubblica utilità sostitutivo in caso di condanna alla reclusione fino a quattro anni

09/04/2023
28/04/2022

Brescia - I militari della Tenenza di Castiglione delle Stiviere (Mantova) della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 40.000 paia di calze, in ipotesi accusatoria ritenute contraffatte,…

26/04/2022

Si correee...🏛⚖🏛

AMICIZIA SU FACEBOOK E CONCORSI PUBBLICI: irrilevante ai fini di una situazione d'incompatibilità...
16/04/2022

AMICIZIA SU FACEBOOK E CONCORSI PUBBLICI: irrilevante ai fini di una situazione d'incompatibilità...

♦️REDDITO DI CITTADINANZA E ASSEGNO DI MANTENIMENTO♦️✒ Quanto influisce il reddito di cittadinanza sull'assegno di mante...
12/04/2022

♦️REDDITO DI CITTADINANZA E ASSEGNO DI MANTENIMENTO♦️

✒ Quanto influisce il reddito di cittadinanza sull'assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie e dei figli?

Secondo numerosi giudici, se la moglie separata o divorziata percepisce il reddito di cittadinanza, l'ex marito può chiedere una riduzione o la totale cancellazione dell'assegno di mantenimento in suo favore.

Del resto, il reddito di cittadinanza è un contributo economico a favore di chi si trova in condizioni di povertà, che va a modificare il reddito di chi lo percepisce.

Considerato, pertanto, che il diritto all'assegno divorzile viene meno laddove il reddito percepito, o percepibile, sia congruo, il diritto di ricevere il reddito di cittadinanza esclude o riduce il diritto a vantare detto assegno.

✒ Se il figlio maggiorenne ha i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, mantiene comunque il diritto all'assegno di mantenimento da parte del padre?

👉 Secondo una recente ordinanza della Cassazione (n. 10450/22 del 31.3.2022) la risposta è negativa.

Questo non significa che i giovani, una volta compiuti i diciotto anni, possano essere mandati via di casa o vedersi interrotti i versamenti da parte del padre, ma solo che chi, per un lungo periodo di tempo, ha tratto benefici dal mantenimento e non è riuscito a rendersi autonomo, è ora che sfrutti i benefici assistenziali statali.

MANTENIMENTO FIGLI: NESSUN OBBLIGO PER I NONNI, C'È IL REDDITO DI CITTADINANZAPer la Cassazione, gli ascendenti hanno un...
05/04/2022

MANTENIMENTO FIGLI: NESSUN OBBLIGO PER I NONNI, C'È IL REDDITO DI CITTADINANZA
Per la Cassazione, gli ascendenti hanno un obbligo sussidiario ovvero subordinato rispetto ai figli, nell'obbligo di mantenere i nipoti, se uno dei genitori non adempie...

Per la Cassazione, gli ascendenti hanno un obbligo sussidiario ovvero subordinato rispetto ai figli, nell'obbligo di mantenere i nipoti, se uno dei genitori non adempie

L'ISTITUTO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALELa non menzione della condanna nel...
24/03/2022

L'ISTITUTO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è un istituto giuridico del diritto penale italiano che ha lo scopo di evitare che la pena possa essere resa nota a privati che fanno richiesta del casellario giudiziale.

Detto istituto è disciplinato dall’art. 175 del Codice Penale, che stabilisce i casi in cui può essere concesso:

• in caso di una prima condanna, purché sia inflitta una pena detentiva non superiore a 2 anni, ovvero, in caso di pena pecuniaria, se questa non sia superiore ad € 516,00;
• in caso di successiva condanna, purché sia riferita a fatti commessi anteriormente alla prima e sempre che sommando le due condanne la reclusione sia inferiore a 2 anni e mezzo.

La non menzione, invece, non può essere concessa:
• se sussiste un precedente penale, di qualsiasi natura esso sia e successivamente alla prima condanna vengano commessi ulteriori reati;
• una terza volta (e viene revocato in caso di commissione di un delitto per fatti successivamente commessi).

La concessione della non menzione è sempre discrezionale, dato che il giudice la può negare in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del condannato; tuttavia, ai fini della sua concessione o del suo diniego, è necessario valutare l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo.

Il beneficio della non menzione ha, invero, proprio lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità della sentenza.

Pertanto, qualora venga concesso, nel certificato generale del casellario giudiziale non verranno iscritte le condanne per le quali sia stata applicata la non menzione.

Ciò premesso, è bene chiarire che, in caso di concessione, non si può comunque affermare di non aver avuto condanne o un precedente penale, in quanto:

• l'Autorità Giudiziaria e di Polizia ha conoscenza di tutti i precedenti penali, anche quelli per i quali è stata concessa la non menzione;
• i terzi, come ad esempio il datore di lavoro (che non potrebbero vedere le condanne con il beneficio della non menzione e che non hanno comunque diritto ad accedere al casellario giudiziale di un soggetto), generalmente chiedono al lavoratore l'autocertificazione relativa alle condanne ricevute e qui vanno dichiarate anche quelle per le quali è stata concessa la non menzione;
• la condanna, seppur con la non menzione, è comunque presente nel casellario.

REGISTRAZIONI TELEFONICHE E PROCESSO CIVILE: EFFICACIA ED UTILIZZABILITÀVa, innanzitutto, chiarito che le registrazioni ...
22/03/2022

REGISTRAZIONI TELEFONICHE E PROCESSO CIVILE: EFFICACIA ED UTILIZZABILITÀ

Va, innanzitutto, chiarito che le registrazioni di conversazioni (anche telefoniche) non costituiscono reato, a differenza di come spesso si sente dire. Ma le stesse possono essere utilizzate all’interno del giudizio civile?
Esse soggiacciono alle regole previste per la produzione in atti ed alle eccezioni di decadenza o disconoscimento ex artt. 2712 o 2719 c.c.
Dal dettato della norma consegue che le registrazioni provano le cose ed i fatti in esse rappresentati, purché la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime.
Ciò in ragione del fatto che, essendo prove formatesi fuori dal processo e senza le garanzie dello stesso, la loro efficacia probatoria può essere limitata qualora la parte contro la quale sono state prodotte ne effettui il disconoscimento.
Detto disconoscimento, tuttavia, affinché determini la perdita della qualità di prova della registrazione non deve essere generico, bensì deve essere tempestivo e la contestazione deve essere precisa, chiara e deve indicare le ragioni per le quali la registrazione di ritiene inattendibile.
La Cassazione si è espressa esplicitamente sul punto affermando che il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova, deve “essere chiaro, circostanziato ed esplicito”.
Deve inoltre avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio.
Altro requisito necessario affinché il Giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione è che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa.

TABULATI TELEFONICI: vediamo quando e come provano il reato...
21/03/2022

TABULATI TELEFONICI: vediamo quando e come provano il reato...

Quando l

L'INCAPACITÀ NATURALE E' l’art. 428 c.c. a disciplinare l’incapacità naturale, ossia la condizione di chi, non essendo s...
09/03/2022

L'INCAPACITÀ NATURALE

E' l’art. 428 c.c. a disciplinare l’incapacità naturale, ossia la condizione di chi, non essendo stato dichiarato interdetto, si trovi in stato d’incapacità d’intendere o di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, nel momento in cui stipula un negozio giuridico.
Con l'interdizione si protegge la persona incapace di intendere o di volere, rendendo annullabili gli atti dalla stessa compiuti.
Tuttavia, può succedere che un soggetto maggiore d'età, si trovi in uno stato tale da dover essere interdetto, ma che non lo sia perché, ad esempio, nessuno abbia ancora agito per farne dichiarare l'interdizione.
Ma potrebbe anche accadere che una persona si trovi, temporaneamente, ad essere incapace di intendere o di volere, magari perché anziano, o sotto l'effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti, oppure per l'effetto indesiderato di un farmaco e così via.
La legge non può, ovviamente, lasciare privo di protezione un soggetto in tali condizioni, quando pone in essere dei negozi giuridici che potrebbero danneggiarlo ed è per questo che tutela con la disciplina della incapacità naturale (o non dichiarata) la sua posizione.
In merito ai negozi conclusi dall'incapace naturale bisogna però distinguere:
negozi unilaterali – possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne deriva un grave preiudizio all’autore;
contratti – per l’annullamento è necessaria la malafede dell’altro contraente capace d’intendere o di volere.
Nel caso dei contratti ci si chiede se per l'annullamento ci voglia solo la malafede dell'altro contraente, o anche il grave pregiudizio arrecato all'incapace naturale, come richiesto nel caso di annullamento di negozi unilaterali. Secondo la cassazione (sentenza del 09/08/2007, n.17583) è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; però quando, in concreto, questo pregiudizio si sia verificato, può costituire un sintomo rivelatore della malafede del contraente non incapace.
Il termine per proporre l'annullamento è di cinque anni dal compimento dell'atto e l'azione può essere proposta dall'interessato o dai suoi eredi o aventi causa e non certo, nel caso del contratto, dall'altro contraente.

Obblighi di chi va a caccia: risarcimento del danno e responsabilità penale. L’assicurazione obbligatoria.
01/03/2022

Obblighi di chi va a caccia: risarcimento del danno e responsabilità penale. L’assicurazione obbligatoria.

Obblighi di chi va a caccia: risarcimento del danno e responsabilità penale. L’assicurazione obbligatoria.

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Breno
25043

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Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
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