09/03/2022
L'INCAPACITÀ NATURALE
E' l’art. 428 c.c. a disciplinare l’incapacità naturale, ossia la condizione di chi, non essendo stato dichiarato interdetto, si trovi in stato d’incapacità d’intendere o di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, nel momento in cui stipula un negozio giuridico.
Con l'interdizione si protegge la persona incapace di intendere o di volere, rendendo annullabili gli atti dalla stessa compiuti.
Tuttavia, può succedere che un soggetto maggiore d'età, si trovi in uno stato tale da dover essere interdetto, ma che non lo sia perché, ad esempio, nessuno abbia ancora agito per farne dichiarare l'interdizione.
Ma potrebbe anche accadere che una persona si trovi, temporaneamente, ad essere incapace di intendere o di volere, magari perché anziano, o sotto l'effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti, oppure per l'effetto indesiderato di un farmaco e così via.
La legge non può, ovviamente, lasciare privo di protezione un soggetto in tali condizioni, quando pone in essere dei negozi giuridici che potrebbero danneggiarlo ed è per questo che tutela con la disciplina della incapacità naturale (o non dichiarata) la sua posizione.
In merito ai negozi conclusi dall'incapace naturale bisogna però distinguere:
negozi unilaterali – possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne deriva un grave preiudizio all’autore;
contratti – per l’annullamento è necessaria la malafede dell’altro contraente capace d’intendere o di volere.
Nel caso dei contratti ci si chiede se per l'annullamento ci voglia solo la malafede dell'altro contraente, o anche il grave pregiudizio arrecato all'incapace naturale, come richiesto nel caso di annullamento di negozi unilaterali. Secondo la cassazione (sentenza del 09/08/2007, n.17583) è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; però quando, in concreto, questo pregiudizio si sia verificato, può costituire un sintomo rivelatore della malafede del contraente non incapace.
Il termine per proporre l'annullamento è di cinque anni dal compimento dell'atto e l'azione può essere proposta dall'interessato o dai suoi eredi o aventi causa e non certo, nel caso del contratto, dall'altro contraente.