Studio legale associato GS avvocato Giulio Saffioti

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10/11/2021

Green pass: niente controlli se il dipendente consegna la certificazione verde al datore di lavoro.

Il green pass ha sicuramente cambiato la nostra vita e la nostra (sottolineo nostra) idea e concezione della libertà.

Da quanto è stato introdotto, si sono sollevate proteste di piazza che non si vedevano da molto tempo nel nostro paese, alimentando il quesito che tutti oggi si pongono: è giusto o non è giusto mantenere la certificazione vaccinale?

Oggi non daremo la risposta alla domanda (anche perché non sarebbe unica ed assoluta, potrebbero esserci molte) ma cercheremo di partire da un aspetto.

Questioni morali o no, il green pass è previsto normativamente e le norme vanno osservate (a meno che non riteniamo di vivere nell’anarchia pura).

Posto questo, ci interessa capire cosa succede sopratutto sul luogo di lavoro. Il percorso di conversione in legge del decreto 127/2021 porta alcune semplificazioni per quanto riguarda l’obbligo di green pass sul posto di lavoro.

Viene stabilito, nello specifico, che se la certificazione verde scade durante l’orario di lavoro, il lavoratore può continuare la sua attività fino al termine del turno, senza alcuna sanzione.
Un altro emendamento prevede che ai lavoratori in somministrazione il controllo dovrà essere effettuato sia dall’agenzia di somministrazione sia dall’utilizzatore.

Si prolunga il periodo in cui i datori di lavoro del settore privato, con meno di quindici dipendenti, possono sospendere e sostituire un addetto senza green pass. Durante un’eventuale sospensione, il dipendente mantiene il diritto al posto e non può subire conseguenze disciplinari.

Infine una nuova regola: nel settore privato i dipendenti possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID - 19. In tal caso il datore di lavoro non deve effettuare controlli su tali dipendenti finché è valido il green pass.

04/10/2021

Il nostro smartphone ci ascolta! Il Garante Privacy indaga sulle app ruba dati.

Avete mai avuto la sensazione che il nostro telefono ascoltasse i nostri discorsi?

Quando me l’hanno detto la prima volta, pensavo fosse una grandissima bufala.
Quasi come se lo smartphone potesse leggere la mente e farci comparire davanti le pubblicità o le pagine che trattavano della tematica oggetto della conversazione appena fatta con un amico.

Tutte cavolate, dicevo.
In realtà mi sono dovuto ricredere. La verità è che il nostro telefono ci ascolta!

Proprio nel momento in cui si parla di un qualsiasi argomento, ad esempio cibo, viaggi, make up o semplici desideri, ecco comparire le viarie pubblicità sul cellulare.

Questa cosa ci lascia a bocca aperta ma, per certi versi, è davvero inquietante.

Per questo il Garante Privacy ha deciso di avviare una indagine al riguardo per permettere ai consumatori ed utenti di compiere scelte consapevoli e libere.

L’obiettivo è stato quello di comprendere in che modo lo smartphone possa carpire informazioni rivendute poi a società che si occupano di preparare una proposta commerciale.

Ebbene questo fenomeno sembra legato alle app che scarichiamo quotidianamente, le quali richiedono, tra le autorizzazioni di accesso al momento del download, la possibilità di utilizzare il microfono del cellulare.

Basta poco: nel momento in cui si pronunciano alcune parole chiave, sullo schermo appaiono le prime pubblicità.

Il Garante, insieme al Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, ha avviato, come detto, un’istruttoria proprio al fine di esaminare alcune tra le app più scaricate e permettere che le scelte di consumatori finali non siano veicolate la rappresentino, realmente, il frutto di una scelta libera e cosciente.

Il Green pass come la patente: obbligo legittimo? In questi giorni mi sono trovato a Roma per questioni di lavoro. Una s...
20/09/2021

Il Green pass come la patente: obbligo legittimo?

In questi giorni mi sono trovato a Roma per questioni di lavoro.

Una sera mi sono imbattuto in una manifestazione No vax. Strade chiuse e forze di polizia spianate.

Ma per quale motivo?
Avrei tanto voluto chiedere a qualcuno dei manifestanti quale fossero le ragioni della protesta: probabilmente un confronto sarebbe servito a poco ed avrebbe fatto affiorare le solite, infondate, giustificazioni complottiste.

Molti, sono certo, avrebbero iniziato a sbraitare ed inveire contro un obbligo vaccinale che sarebbe, a loro dire, illegittimo.

In realtà le cose non stanno così.
Vaccinarsi non è solo una questione etica per consentire a tutti coloro che, per motivi sanitari, non possono farlo, di sopravvivere, ma è anche un problema giuridico.
Per questo l’obbligo discende direttamente da quei doveri di solidarietà che sono chiari e lampanti leggendo la Costituzione.

L’art. 32 della Carta Fondamentale dispone che la Repubblica tuteli la salute sia come diritto fondamentale, sia, al contempo, come interesse della collettività.

Trattementi sanitari obbligatori possono essere disposti con legge per proteggere la salute di ciascuno e tutelare l’nteresse collettivo.
La vaccinazione può essere disposta, in termini generali, per tutti.

Allo stesso tempo può essere prevista per alcune categorie di soggetti o di lavoratori.
Tutto ciò è assolutamente legittimo non solo per proteggere la salute di tutti, ma anche per fare ripartire il sistema economico.

Probabilmente non si arriverà ad un obbligo vaccinale espresso, ma certamente l’estensione della certificazione verde va, sostanzialmente, in quella direzione.

Ah, ultima cosa: i dati di oggi testimoniano che l’80% dei soggetti attualmente ricoverati in terapia intensiva: siamo ancora sicuri che il vaccino non serva a niente?

10/08/2021

COVID 19 e locazione immobiliare: obbligo di rinegoziazione del contratto e riduzione del canone.

La crisi economica causata dalla pandemia e la chiusura forzata di alcune attività commerciali (in particolare quelle legate al settore alberghiero e della ristorazione) possono creare squilibri nel contratto di locazione.

Cosa bisogna fare in questi casi?

Una vicenda concreta può aiutarci a capire meglio la situazione.

Con ricorso, la conduttrice di una struttura alberghiera chiedeva alla proprietà la riduzione dei canoni di locazione relativi a due contratti di locazione ad uso alberghiero, in conseguenza delle gravi perdite di ricavi subite per effetto della pandemia da COVID 19.

Nello specifico la conduttrice riteneva che la locatrice avrebbe dovuto ricontrattare le condizioni economiche a seguito delle sopravvenienze legate all’insorgere della pandemia.

Il Tribunale accoglie il ricorso dando ragione alla conduttrice.
I giudici affermano, infatti, che gli effetti negativi della crisi economica devono qualificarsi come sopravvenienze (del tutto imprevedibili) che giustificano una rinegoziazione del contenuto del contratto, in base al dovere generale di buona fede e correttezza.

In altre parole, il conduttore, colui che ha in affitto l’immobile, può chiede al locatore di rideterminare le condizioni economiche, avanzando anche una richiesta di diminuzione del canone, a causa degli effetti della pandemia sulla situazione economica.

09/08/2021

Obbligo di Green pass sul lavoro: è legittimo?

In un precedente post abbiamo parlato dell’obbligo vaccinale, concludendo per la sua legittimità.

La possibilità di imporre trattamenti sanitari, purché a farlo sia la legge o un atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo), è espressamente contemplata dalla Costituzione.

Chiaramente l’obbligo non può essere prescritto all’infinito e deve essere proporzionato, dovendosi attuare progressivamente.

Cosa succede per quanto riguarda l’obbligo di green pass su luogo di lavoro?

L’articolo di riferimento per comprendere la questione è il 2087 del codice civile.
Questa norma stabilisce, chiaramente, l’obbligo per l’imprenditore di prendersi cura della salute dei lavoratori. Tale obbligo comporta che l’imprenditore richieda a tutti i lavoratori di rispettare il diritto alla salute, che si esercita reciprocamente da parte dell’uno nei confronti dell’altro.

In questi casi il diritto alla salute deve anche conciliarsi con il diritto alla libera scelta.
Come?
Pensando che oltre alla salute della singola persona, esiste la salute degli altri, soprattutto di coloro i quali non possono vaccinarsi per le loro condizioni fisiche.

Per il resto, adottando una logica solidaristica e non individualista, la formula adottata per l’obbligo del green pass è legittima, in quanto, prima di prevedere un obbligo genarale, vengono stabiliti obblighi per categorie, in relazione ai contatti sociali.

In conclusione, l’obbligo è legittimo e pare che tutte queste divisioni sul tema siano un indice della nostra incapacità (un po’ tutta occidentale) di essere comunità e della nostra inclinazione a rifiutare il dovere.

La richiesta di vaccinarsi non è fatta solo nell’interesse personale. Essa è basata anche, e sopratutto, sull’interesse collettivo di tutti coloro i quali, per ragioni di salute, non possono vaccinarsi.

D’altronde forse ci si dimentica che tutte le medicine sono prodotte sulla base di una sperimentazione più o meno lunga, ma comunque facciamo affidamento sulle stesse per poter guarire.

04/08/2021

La discriminazione indiretta delle lavoratrici part-time.

La discriminazione di genere sui luoghi di lavoro ci sembra qualcosa di superato nel 2021.
In realtà, in forme occulte ed indirette, (oltre che attraverso comportamenti palesi) essa si insinua in ogni ambito lavorativo.

Torniamo così al medioevo, dimostrando di non esserci evoluti.

Anche in questo caso, partiamo dalla vicenda concreta che è arrivata direttamente in Cassazione.
Una dipendente dell’Agenzia delle Entrate lamentava la discriminazione sua e delle sue colleghe donne, rispetto ai criteri adottati, in un concorso interno, per la progressione di carriera.

In particolare veniva contestato il criterio “esperienza di servizio maturata” che, per i laboratori part-time, veniva calcolato riproporzionando il periodo di servizio alla minore attività svolta.

Secondo i giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello), il fatto che il 91% delle donne part-time, candidate, avesse ottenuto la progressione escludeva qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.

In realtà, con uno sguardo più attento, ci si poteva accorgere che nel gruppo dei lavoratori part-time, le donne escluse dalla progressione erano molte di più rispetto agli uomini.

Si era consumato un effetto sperequato in danno di un genere rispetto all’altro; effetto in grado di realizzare una forma di discriminazione indiretta.
Nel caso in esame, il fatto che il lavoro part-time sia stato svolto in misura preponderante dalle donne ha fatto si che la scelta di ridurre il punteggio per i lavoratori part-time incidesse astrattamente su entrambi i sessi, ma sostanzialmente si ripercuotesse più sulle donne che avrebbero avuto meno possibilità di progredire.

Questo è il motivo per cui la Cassazione dà ragione alle donne lavoratrici ricorrenti stabilendo che non esistono solo forme di discriminazione diretta, ma anche manifestazioni discriminanti indirette, ancor più subdole delle prime.

Siamo davvero cresciuti?

03/08/2021

Comunicazione di Smart Working tramite Pec?
No, non è valida.

Lo Smart Working (o lavoro agile) ha avuto grande risonanza nel periodo della pandemia.

Nonostante già molte aziende utilizzare questa forma di lavoro flessibile, che consente al lavoratore di effettuare la sua prestazione lavorativa anche da casa o da qualunque altro posto che si trovi fuori dalle strutture aziendali, molti di noi sono venuti a conoscenza del fenomeno solo dopo l’esplosione del COVID.

Ci si è accorti, pertanto, che la disciplina era alquanto lacunosa e si è deciso di intervenire per definire meglio le modalità di svolgimento dell’attività “Smart”.

Tra i vari interventi oggi segnaliamo quello relativo alla comunicazione al lavoratore della decisione di porre lo stesso in smart working.
Può avvenire tramite Pec?

Ebbene, l’invio della comunicazione a mezzo posta certificata non assolve l’obbligo comunicativo: la trasmissione della decisione deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

A ribadirlo è stato proprio lo stesso ministero a fronte del continuo inoltro ai propri uffici di comunicazioni tramite PEC.

Il Ministero ha ricordato che fino a dicembre 2021 le modalità di comunicazione del lavoro agile devono restare quelle previste de Decreto Rilancio, vale a dire l’utilizzo della procedura semplificata.

Questo non significa che sia necessario allegare un accordo scritto con lavoratore ma è necessario solo l’uso della modulistica e l’applicativo informatico reso disponibile dal Ministero del Lavoro.

30/07/2021

Un obbligo vaccinale è possibile?

In questo ultimo periodo si è discusso molto sulla legittimità dell’introduzione di un obbligo vaccinale.

Da più parti si sono levate voci contrastanti: alcuni hanno addirittura parlato di attacco alla libertà.

Invece, la risponda alla prima domanda è semplice:
L’obbligo vaccinale è assolutamente possibile: lo dice la nostra Costituzione.

L’agire progressivo del governo che è partito dal convincimento per poi passare ad una certificazione e, solo come rimedio un ultimo, un obbligo vaccinale generalizzato, è corretto.
L’unico limite è che deve essere fatto con legge (quindi intervento del Parlamento).

Inoltre la Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela la salute aggiungendo che la fa sia per tutelare un diritto della persona singola, sia per realizzare l’interesse della collettività.

Questo significa che, in soldoni, possono essere disposti trattamenti sanitari obbligatori. La stessa Corte Costituzionale ha aggiunto che tutto deve avvenire con legge e quest’ultima non deve essere discriminatoria.

In parole povere un obbligo vaccinale previsto da un DPCM sarebbe assolutamente illegittimo.

Inoltre molti dimenticano, come riferito dal Prof. Cassese, che in Italia esistono obblighi vaccinali da almeno un secolo. Sono stati introdotti e ribaditi nuovi obblighi già nel 2017 (allora nessuno ha sollevato alcun problema); le persone in età pediatrica, da zero a 16 anni sono già soggetti ad un obbligo vaccinale.

Sono stato introdotti obblighi nel 1991. Tutti hanno portato, dati alla mano, ad effetti positivi, limitando la diffusione di malattie molto pericolose.

Ciò detto, possiamo stare tranquilli: la nostra libertà non è sotto attacco.

27/07/2021

Assenze e ritardi coperti mediante l’abusivo utilizzo del badge: licenziato un cancelliere.

Niente di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire.
La storia delle false presenze sul luogo di lavoro è vecchia e conosciuta da tutti, ma ogni volta la vicenda concreta è diversa.

Cosa è successo in questo caso?

A finire nel mirino è stato un dipendente del Ministero della Giustizia, inquadrato come cancelliere presso il Giudice di Pace. A suo carico l’accusa di avere, unitamente ad altri due colleghi, falsamente attestato la propria presenza in ufficio mediante l’abusivo è reciproco utilizzo dei badges in loro dotazione.

La reazione del Ministero è stata drastica: licenziamento disciplinare.

Il problema che ci si è posti ha riguardato proprio la legittimità della sanzione.

Perché, può sembrare strano, il tribunale ha ritenuto eccessivo il provvedimento. La Corte d’appello, invece, lo ha ritenuto legittimo, considerando grave la condotta.

La questione, come al solito, è finita in Cassazione.
Cosa ha deciso la Suprema Corte?

Il ricorso presentato dal lavoratore viene respinto, affermando, in sintesi, che la misura del licenziamento è stata proporzionale.

La Cassazione condivide la valutazione dei giudici d’appello e stabilisce la gravità dell’infrazione, in ragione della creazione di un artificio utile ad eludere i controlli della pubblica amministrazione sul rispetto degli orari, sia sulla norma 55-quater, contenente il richiamo, quale causa del licenziamento alle ALTERAZIONI DEI MEZZI DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIOM MEDIANTE ATIPICHE MODALITÀ FRAUDOLENTE!

Infine è stato considerato anche il ruolo (capo ufficio) della posizione del cancelliere, soggetto dotato di grande responsabilità.

19/07/2021

Ebbrezza alla guida: La “curva di Widmark” non può salvare l’automobilista.

È stato confermato il verbale per un uomo, beccato a guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche.

Nel caos specifico il richiamo alla curva di Widmark ed ai fenomeni di assorbimento e smaltimento dell’alcol non sono serviti.

Perché?
E cosa è questa “curva dì Widmark”?

La curva in questione concerne la concentrazione ematica di alcol nel corpo umano, nel tempo dopo una singola assunzione.

La regola afferma che la concentrazione di alcol ha un andamento decrescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, per poi assumere un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo.

In pratica osservando la curva la velocità di assorbimento non è costante con la conseguenza che la pendenza è in salita e può assumere diversi valori. In particolare il picco ematico viene raggiugni circa in 10-15 minuti a stomaco vuoto ed in 40 minuti a stomaco pieno.

Circa 10 minuti dopo il picco ematico la concentrazione di alcool etilico nella circolazione raggiunge un equilibrio e inizia una fase discendente di smaltimento la cui velocità dipende dal metabolismo del fegato.

Detto ciò, quale è il valore probatorio della Curva?

Nella fattispecie in esame a Cassazione ha confermato il verbale, sostenendo che la curva non costituisce una regola avente valore scientifico assoluto, tenuto conto della variabilità soggettiva della ascesa del valore in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto.

Quindi, meglio adottare la solita, classica, modalità.
Se si vuole bere, meglio non guidare.

06/07/2021

Se il creditore comunica a terzi l’inadempimento del debitore viola la privacy?

Attenzione: con la privacy non si scherza più. Ormai dovremmo averlo capito.

Nel caso specifico che vi raconterò oggi, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di trattamento dei dati personali, integra una violazione del diritto alla riservatezza e dell’art. 11 del codice della privacy, il comportamento di un creditore il quale, nell’ambito di attività di recupero credito, comunichi a terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), piuttosto che al debitore, le informazioni, i dati e le notizie relative all’inadempimento nel quale questo versi, oppure utilizzi modalità che palesino a terzi il contenuto della comunicazione senza rispettare il dovere di circoscrivere la comunicazione, diretta solo al debitore, ai dati relativi all’attività di recupero crediti.

Ma veniamo ai fatti.

Nella fattispecie la ricorrente aveva convenuto in giudizio il Ministero degli Esteri per sentirlo condannare al risarcimento dei danni relativo alla violazione della privacy e dell’art. 2050 c.c., per aver inviato corrispondenza destinata alla stessa presso l’indirizzo Pec del plesso scolastico ove svolgeva la propria attività lavorativa.

Il Tribunale, dato atto che le comunicazioni personali possono essere inviate sul luogo di lavoro solo dopo aver dimostrato vari tentativi infruttuosi presso la residenza, aveva accolto la domanda.

La questione è finita direttamente in Cassazione.

La Corte, in primo luogo ha osservato che l’Autorità per la protezione dei dati personali ha avuto modo di precisare che l’attività di recupero crediti debba svolgersi, a cura del creditore, nel pieno rispetto dei principi di liceità (violato nell’ipotesi di comunicazione a terzi); correttezza (non è possibile comunicare a terzi lo stato in cui versa il debitore) e pertinenza (possono essere oggetto di trattamento solo i dati relativi all’attuazione dell’incarico) fissati dall’art. 11 del Codice della privacy.

Tutto questo per contrastare alcune prassi, molto invasive, finalizzate al recupero stragiudiziale delle somme dovute.

In conclusione ha ritenuto illecito sia l’invio tramite Pec presso l’istituto scolastico (perché terzi sono venuti a conoscenza di dati personali) sia la richiesta di dati relativa al debito la quale avrebbe dovuto contenere solo i dati strettamente necessari.

Quel rapporto intimo tra magistratura e giornali.I fatti della cronaca attuale hanno aperto un vero e proprio vaso di Pa...
05/07/2021

Quel rapporto intimo tra magistratura e giornali.

I fatti della cronaca attuale hanno aperto un vero e proprio vaso di Pandora.

La magistratura è evidentemente sotto una lente d’ingrandimento.

I problemi sono due sostanzialmente (a parte discorso nomine che si commenta da solo).

Da una parte il tempo dei processi: negli Stati Uniti, ad esempio, la regola è che si percorrano i diversi gradi di giurisdizione nel giro di un anno. In Italia questa durata va moltiplicata per tre o sette a seconda dei tipi di giurisdizione.

Questa è già una prima stortura del sistema, visto che la magistratura si alimenta di continuo a livello di personale, mediante concorsi annuali.

Inoltre molti magistrati sono applicati in altri compiti (per esempio funzioni amministrative nei Ministeri).

Da qui veniamo ad un altro tema caldissimo: il potere delle procure e la politicizzazione.
Il promo fattor di crisi è rappresentato proprio dai rapporti che alcune procure hanno stabilito con i media con una funzione chiamata “Naming shaming”: si iniziano indagini, se ne dà notizia agli organi di informazione, la durata delle indagini si dilata in tempi lunghi, nella maggior parte dei casi si conclude con un nulla di fatto, ma intanto l’indagato è stato già mediaticamente condannato (in spregio totale al principio della non colpevolezza cibo a sentenza definitiva).

La politicizzazione è l’altro elemento aberrante. Le correnti della magistratura e la politica come una sorta di malattia che colpisce alcune procure e procuratori. Se vuoi fare carriera devi fare parte delle correnti super politiche della magistratura. Altrimenti farai il magistrato del Tribunale di vattene a pesca fino alla pensione.

In sistema distorto come questo, si può avere ancora fiducia in chi è chiamato ad applicare il diritto?

Indirizzo

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Bovalino
89034

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