08/10/2014
ECCO UN NUOVO MODO DI PROPORRE L'ACQUISTO DELLA 1° CASA:
Provvediamo di seguito ad elencare alcune tra le più significative novità in campo immobiliare del D.L. n.133/14 - “Decreto Sblocca Italia", ricordando che l’esito dell’eventuale conversione del decreto in legge potrebbe portare a delle modifiche del testo iniziale:
- RENT TO BUY:
L’art. 23 del D.L. 133/2014 disciplina per la prima volta il c.d. Rent To Buy.
Nella voce Rent To Buy generalmente sono raccolti tutti quei contratti che permettono di acquistare un
immobile dopo un periodo di locazione e di pagare parte dell’acquisto di detto immobile durante lo stesso
periodo della locazione: sono quindi normalmente contratti composti da una componente locatizia e da
un’altra di diversa natura ricompresa tra un’opzione, un patto di futura vendita o anche un preliminare di
vendita.
L’art. 23 prevede quindi che detti contratti, al pari del contratto preliminare e quindi alla condizione che
risultino da atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente,
possano essere trascritti, in modo da evitare che lo stesso immobile sia alienato, durante il periodo di
locazione, ad un soggetto differente.
Il D.L. prevede che gli effetti della trascrizione del contratto “Rent To Buy” durino per tutta la durata dello
stesso contratto, con un limite in ogni caso di 10 anni.
Il comma 2 del citato articolo prevede che il contratto di Rent To Buy si possa risolvere nel caso di mancato
pagamento di un numero minimo di canoni stabilito dai contraenti, ma in ogni caso non inferiore ad un
ventesimo del numero complessivo di canoni.
Se la risoluzione è imputabile al concedente l’altra parte avrà diritto ad ottenere la restituzione di quanto
versato a titolo di corrispettivo per la compravendita oltre agli interessi legali; se, al contrario, la risoluzione
è da imputare al conduttore, il concedente avrà diritto alla restituzione dell’immobile e, se non pattuito in
modo differente, potrà trattenere interamente i canoni.