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Noi sosteniamo il SI al referendum. La Giustizia deve cambiare.
21/12/2025

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17/01/2022

Il green pass può essere autocertificato! Le PA che non lo accettano compiono un abuso d'ufficio visto il DPR n.445 del 28 dicembre 2000, che all’articolo 47 terzo comma recita: “Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

27/12/2021

SI INVIATANO AMICI E SIMPATIZZANTI A RICHIEDERE A MEZZO PEC INFORMAZIONI AD AIFA E MIN SALUTE CIRCA LA NECESSARIA PRESCRIZIONE MEDICA PER IL VACCINO COVID
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Spett.le AIFA,
Spett.le Ministero della Salute,
facendo seguito alle ultime comunicazioni di AIFA circa la necessità di prescrizione medica preventiva del vaccino si richiede con urgenza una risposta univoca circa l'obbligo di prescrizione medica per la somministrazione della terza dose di vaccino covid-19,
si ringrazia per la gentile attenzione,
distinti saluti

Basta!
05/10/2021

Basta!

02/10/2021

25/02/2021

Distacco sindacale, cos'è e come è regolamentato

PUBBLICO IMPIEGO

Per distacco sindacale (o aspettativa sindacale retribuita) si intende una parziale o totale riduzione dell’orario di lavoro presso l’amministrazione pubblica, per espletare il proprio mandato all’interno di un’organizzazione sindacale. A poter fruire del distacco sindacale sono dipendenti e dirigenti che hanno un mandato all’interno del sindacato in possesso di determinati requisiti.

Come funzionano i distacchi sindacali
Durante il periodo di distacco sindacale sono garantite sia la retribuzione che la contribuzione da parte del datore di lavoro, che continua a pagare lo stipendio ed i contributi come se il sindacalista stesse lavorando per l’amministrazione di appartenenza.

Periodicamente viene definito un contingente massimo di distacchi sindacali fruibili dai dipendenti e dirigenti pubblici, dei vari comparti (sanità, scuola, ecc.).

La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività del sindacato (accertata dall’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e in relazione alla diffusione territoriale delle strutture organizzative.

Chi può fruire del distacco sindacale
Il distacco sindacale è riservato ai dipendenti e dirigenti che hanno un mandato all’interno del sindacato.

I requisiti per poter fruire del permesso sono:

Essere dipendenti a tempo indeterminato
Essere in servizio a tempo pieno o part–time
Essere un componente degli organismi direttivi statutari della propria associazione sindacale di rappresentanza
La richiesta di distacco sindacale viene effettuata direttamente dalla confederazione o dall’organizzazione sindacale, all’amministrazione di appartenenza del dipendente.

Se vi sono i requisiti per poterne fruire, entro 30 giorni dall’invio della richiesta viene inviata la comunicazione alla Presidenza del consiglio dei ministri e al dipartimento della funzione pubblica.

Ogni variazione dei distacchi deve essere comunicata all’amministrazione di appartenenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

Se entro quella data non arrivano nuove comunicazioni riguardo ai distacchi, i distacchi precedentemente assegnati si intendono confermati senza nuova comunicazione. Se invece è necessario effettuare cambiamenti in termini di percentuale di distacco, ruolo, grado o modifica temporale, è necessario che l’organizzazione sindacale invii una nuova richiesta.

Distacco sindacale e ferie
Il dipendente che è in distacco sindacale al 100% - e cioè non presta alcun servizio per l’amministrazione pubblica - non essendo in servizio, non matura le ferie.

Viceversa, il dipendente in distacco sindacale al 50% ad esempio, che quindi per un 50% effettua il proprio lavoro presso l’amministrazione di appartenenza, matura il trattamento economico e il diritto alle ferie come un dipendente in regime di part–time. Le ferie maturano in maniera proporzionale alle giornate di presenza in servizio.

Maturazione contributi e anzianità di servizio in distacco sindacale
Poiché i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato all’amministrazione, il dipendente in distacco sindacale matura i contributi a fini pensionistici e di anzianità di servizio ai fini di carriera, come se la sua attività fosse destinata all’amministrazione pubblica.

Oltre ai contributi versati dal datore di lavoro, nel distacco sindacale è previsto il versamento facoltativo, da parte del sindacato, di contributi aggiuntivi: i versamenti sono commisurati all’intera indennità corrisposta al sindacalista.

Permessi sindacali

Il permesso sindacale è un particolare permesso concesso a coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità all’interno dell’organizzazione sindacale.

Prevede la possibilità di fruire della giornata di lavoro retribuita per assentarsi dal lavoro e svolgere attività inerenti il proprio mandato sindacale, come ad esempio partecipare a trattative, riunioni o congressi di natura esclusivamente sindacale.

Leggi di più sui permessi sindacali
Aspettativa non retribuita per cariche sindacali
Per aspettativa sindacale non retribuita si intende un distacco dall’attività lavorativa per svolgere una carica sindacale, senza però che vi sia retribuzione correlata. È diffusa nel settore privato, mentre nel settore pubblico è più utilizzata l’aspettativa retribuita (distacco).

I requisiti per poterne fruire sono i medesimi che per l’aspettativa retribuita e anche la modalità di comunicazione all’amministrazione di appartenenza rimane la stessa.

In regime di aspettativa sindacale non retribuita, poiché vi è una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro, non vi è l’obbligo di erogare contributi da parte dell’amministrazione di appartenenza.

In questi casi, tuttavia, si verifica di norma che il sindacato di appartenenza versi dei contributi figurativi al dipendente per tutelarlo ai fini pensionistici. Durante tutto il periodo di aspettativa, infatti, vengono accreditati dei contributi figurativi commisurati alla retribuzione che avrebbe percepito in presenza di rapporto di lavoro.

Il dipendente in aspettativa sindacale non retribuita, al pari del dipendente in distacco al 100%, non matura ferie.

08/12/2020

Accusato di violenze e maltrattamenti dalla ex moglie, un consulente finanziario di Rimini finisce in carcere da innocente. Il dramma di un padre separato: "Le leggi italiane mi avrebbero tutelato, i giudici non lo hanno fatto"

11/10/2020

In caso di domicilio dichiarato vi è una relazione fisica tra il soggetto e il luogo, mentre il domicilio eletto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso dalla propria abitazione effettiva ed una persona (il domiciliatario, il legale il più delle volte) che si impegna a ricevere gli atti.

04/10/2020

Cassazione penale, sezione V, 29 aprile 2008, n. 17449 che ha sancito quanto segue: “E’ valida la querela presentata ad un agente, anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria, come previsto dall’art. 333, comma secondo, richiamato dall’art. 337, comma primo, c.p.p., in quanto, ai fini di tale previsione è sufficiente che la querela sia presentata ad un ufficio posto sotto il comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando che l’atto sia, invece, materialmente ricevuto da un semplice agente, posto che, in tal caso, si presume che l’inoltro all’autorità giudiziaria avvenga, comunque, a cura dell’ufficiale di P.G. che dirige l’Ufficio; inoltre, tale formalità non è prevista dalle surrichiamate disposizioni a pena di invalidità dell’atto di querela ma solo ai fini di garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato”.

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