05/03/2020
Sintesi DPCM 4 marzo 2020 - Contenimento
▶️ Misure previste per il mondo dello
📍nella c.d. zona rossa (al momento sino all’8 marzo 2020) restano in vigore le misure adottate dal DPCM 1° marzo 2020 di cui all’art. 1, ossia sono sospese le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi ed ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, comprese quelle di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
📍su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della c.d. zona rossa, è consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni di ogni ordine e disciplina, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, purché si svolgano all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico (art. 1, co. 1, lett. c, DPCM 4 marzo 2020). Laddove non ricorrano tali condizioni, questi sono sospesi;
📍su tutto il territorio nazionale, esclusa la c.d. zona rossa, lo svolgimento di sport di base e delle attività motorie in genere, all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, è ammesso esclusivamente a condizione che sia possibile mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro (DPCM 4 marzo 2020, art. 1, co. 1, lett. c);
📍nella sola Regione Lombardia e nella sola Provincia di Piacenza, in quanto più restrittiva, trova applicazione (al momento sino all’8 marzo 2020) la disposizione di cui all’art. 2, co. 3, lett. a, DPCM 1° marzo 2020 che dispone che in tali aree è sospesa l’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori. Tale sospensione, tuttavia, deve intendersi riguardante “soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere svolta all'interno delle predette strutture” (Avviso del 2 marzo 2020, Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri). Salvo ulteriori interventi emergenziali, successivamente a tale data troverà applicazione quanto disposto dal DPCM 4 marzo 2020, art. 1, co. 1, lett. c.
❗️Per il dettaglio delle ulteriori misure precauzionali si fa rinvio alla lettura integrale del Decreto. Le attuali misure sono efficaci sino al 3 aprile p.v.