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NGRT NGRT opera nel campo della consulenza del lavoro e dei servizi ad essa correlati, della consulenza fiscale e societaria e del Human Resouces Management.

La Società NGRT & Associati nasce dall’acquisizione dello Studio di Consulenza del Lavoro del Dott. Luciano Natali, attivo a Bologna dal 1967 e, in seguito, dello Studio di Consulenza Rapisarda, nato a Rimini nel 1980. Da queste due sedi, operiamo nel campo della consulenza del lavoro e dei servizi ad essa correlati, nel campo della consulenza fiscale e societaria e del Human Resources Management,

ponendo la nostra esperienza, professionalità e competenza al servizio di aziende di tutte le dimensioni, profondendo il medesimo impegno verso ogni Cliente. Rispettiamo la tradizione con il coraggio di cambiarla. Le sedi:
> via Zanolini 36/A, 40126 Bologna - tel 051 502776
> via Macanno 38/A, 47923 Rimini - tel 0541 774627

NGRT opera nel campo della consulenza del lavoro e dei servizi ad essa correlati, della consulenza fiscale e societaria ...
27/02/2025

NGRT opera nel campo della consulenza del lavoro e dei servizi ad essa correlati, della consulenza fiscale e societaria e del Human Resouces Management. Contattaci!

Esperti In Consulenze Aziendali

ESENZIONE BONUS CARBURANTE FINO A 200 EURO PER L’ANNO 2023Viene confermata per l’intero anno 2023, la precedente misura ...
23/01/2023

ESENZIONE BONUS CARBURANTE FINO A 200 EURO PER L’ANNO 2023

Viene confermata per l’intero anno 2023, la precedente misura agevolativa originariamente introdotta dal Decreto Legge n. 21/2022, (“Decreto Ucraina”), in materia di esenzione dei c.d buoni carburante. Il D.L. n. 05/2023 concede di fatto ai datori di lavoro, sino al 31 dicembre 2023, di erogare buoni carburante (gasolio, benzina, gas metano, ricariche elettriche ecc.) ai propri lavoratori dipendenti, beneficiando di un'esenzione totale, sia dal punto di vista fiscale che contributivo alla formazione del reddito, fino ad un massimo di euro 200,00.
Tale esenzione è aggiuntiva rispetto a quella di euro 258,23 euro, prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti.
Anche in questo caso, opera la clausola secondo la quale, il superamento del limite fissato di euro 200,00 comporta la tassazione dell’intero buono erogato al dipendente e quindi non solamente la parte eccedente.
Per quanto concerne le modalità di erogazione, è rimessa la facoltà al datore di lavoro di erogare tramite voucher o acquisto diretto, buoni carburante sotto forma di carte prepagate elettroniche, acquistabili direttamente sui siti web delle singole aziende produttrici o presso i portali specializzati.
Si ricorda infine, che per l'erogazione di tali buoni non risulta obbligatoria la previsione di appositi accordi sindacali, essendo quest’ultimi erogabili in misura differenziata anche solo ad alcuni lavoratori dipendenti e non necessariamente ad un gruppo omogeneo di essi.

Dott. Matteo Grillini

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ESENZIONE FISCALE DEI FRINGE BENEFIT A 3000 EUROCon l’introduzione del D.L. n. 176/2022, c.d. ...
23/11/2022

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ESENZIONE FISCALE DEI FRINGE BENEFIT A 3000 EURO
Con l’introduzione del D.L. n. 176/2022, c.d. “decreto aiuti-quater”, il legislatore è intervenuto attraverso una sostanziale modifica alla soglia di esenzione fiscale del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate e rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica, gas naturale ecc.).
Più precisamente, il valore della soglia di esenzione passa dai precedenti 600 euro, attuato mediante il D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), agli attuali 3000 euro. L’innalzamento della soglia è coerente con l’eccezionalità del momento e risponde all’esigenza di offrire un supporto economico ai dipendenti contro il carovita.
Tale beneficio interesserà tutti i lavoratori dipendenti e a questi assimilati e, non essendo necessario un accordo con le organizzazioni sindacali, i datori di lavoro potranno intervenire unilateralmente concedendo benefici anche ad personam.
Attraverso la circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 35/E/2022, vengono poi fornite precisazioni sulle modalità di presentazione delle spese energetiche sostenute dai lavoratori. Quest’ultimi dovranno fornire ai propri datori di lavoro l’apposita documentazione che attesti il pagamento delle utenze, nonché un'autocertificazione che dimostri che tali spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso presso altri datori di lavoro.
È opportuno precisare che il beneficio sarà valido e quindi utilizzabile solo ed esclusivamente per il periodo d’imposta 2022 e cioè fino al 12 gennaio 2023.
Si ricorda infine, che in caso di sforamento del tetto, troverà applicazione l’ordinaria disciplina dei fringe benefit, in base alla quale tutto il valore del bene o del servizio erogato, sarà assoggettato a contributi ed imposte.

Dott. Matteo Grillini

28/03/2022

RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ PER LE IMPRESE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI

Dall’anno 2022 è stato esteso alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti l'obbligo di redigere ogni 2 anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile occupato in azienda. In precedenza vi erano tenute solo le aziende che occupavano oltre i 100 dipendenti. In particolare il rapporto dovrà contenere lo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria, dei licenziamenti, dell’intervento della cassa integrazione, dei pensionamenti, delle retribuzioni corrisposte.
È atteso il decreto che definirà le indicazioni per la redazione del rapporto, le informazioni da inserire con riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Qualora, nei termini prescritti, le aziende tenute non trasmettano il rapporto, la DRL le invita a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa e, qualora l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. Inoltre, l'Ispettorato del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, nel caso di rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Dopo l'emanazione del citato D.M. saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato con le novità introdotte all'articolo 46, D.Lgs. 198/2006. Si è inoltre in attesa dei DPCM che stabiliranno i parametri minimi per il conseguimento della nuova certificazione della parità di genere, istituita dal 01.01.2022 per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti, al fine di attestare le politiche e le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda e alla parità salariale. Per le aziende che saranno in possesso di tale certificazione è inoltre previsto uno sgravio contributivo in misura non superiore all’1% e nel limite di 50.000,00 euro annui. Ulteriore agevolazione prevista è quella relativa al riconoscimento di un punteggio premiale nell’ambito della concessione di aiuti di stato, in favore delle aziende in possesso della certificazione.

dott.ssa Simona Quadrelli

24/02/2022

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO - DURC

Il Durc, documento che riguarda la regolarità contributiva dei datori di lavoro, viene rilasciato a fronte della correntezza dei versamenti relativi alla contribuzione Inps, ai premi Inail e, per il caso delle imprese del settore edile, alla contribuzione alla Cassa edile.
Con la Legge di Bilancio 2022, è stata modificata la normativa riguardante gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (D.Lgs. 148/2015), introducendo il nuovo articolo 40-bis, che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc)”.

I fondi individuati in tali articoli sono rispettivamente:

Fondi di solidarietà bilaterali (ad esempio, quello riguardante il settore credito);
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ad esempio, quello riguardante il settore artigiano Fsba);
Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà.

Si assiste, pertanto, a un’estensione della contribuzione presa in esame ai fini del rilascio del Durc regolare.

Dott.ssa Filomena Russo

18/02/2022

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con la Legge di Bilancio 2022 viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs 148/2015. Le novità riguardano la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal requisito occupazionale, l’estensione dei soggetti destinatari, la misura stessa dell’integrazione. Vediamole di seguito nel dettaglio.

Lavoratori beneficiari
La riforma ha previsto l’estensione degli ammortizzatori a tutte le tipologie di apprendistato (non solo quello professionalizzante) e ai lavoratori a domicilio. L’anzianità minima prevista scende, dai canonici 90 giorni di effettivo lavoro, a 30 giorni di effettivo lavoro.

Misura delle integrazioni salariali
Rimane confermato il calcolo dell’integrazione, pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore nel limite di un massimale mensile rivalutato annualmente. Fino al 31.12.2021 il calcolo era effettuato su due massimali, uno più alto e uno più basso, in base alla retribuzione del lavoratore. Dal 01.01.2022 il massimale è diventato unico e coincide con il massimale più alto.

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
La disciplina della CIGS viene estesa ai datori di lavoro non coperti da Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi Alternativi, Fondi Territoriali, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Per quanto riguarda il finanziamento è previsto un contributo ordinario nella misura dello 0,90% ( di cui 0,30% a carico del dipendente), ridotto per il 2022 a 0,27%.

Contributo addizionale
Rimangono confermate le percentuali pari al 9%( fino a 52 settimane), 12% (da 52 a 104 settimane), 15% (oltre 104 settimane). A decorrere però dal 01.01.2025 viene prevista una riduzione in misura pari a 6% ( fino a 52 settimane), 9% (da 52 a 104 settimane), nei casi in cui il datore di lavoro non abbia usufruito di ammortizzatori per almeno 24 mesi.

Fondo di solidarietà bilaterale
I fondi di solidarietà bilaterale si applicano ai datori di lavoro a cui non si applica la CIGO e che occupano almeno un dipendente (fino al 31.12.2021 più di 5 dipendenti).

Fondo di solidarietà alternativi (settore artigianato, FSBA) e Fondi Territoriali di Trento e Bolzano
Anche in questi casi cambia il requisito occupazionale, scendendo da 5 dipendenti a uno.

Fondo di integrazione salariale (FIS)
Il Fondo FIS si applica ai datori di lavoro a cui non si applica la CIGO, che non aderiscono a Fondi di solidarietà bilaterali o territoriali e che occupano almeno un dipendente (fino al 31.12.2021 più di 5 dipendenti). Per quanto riguarda le prestazioni viene eliminato l’Assegno di solidarietà e l’Assegno ordinario assume la nuova denominazione di Assegno di Integrazione Salariale. L’assegno avrà durata e finanziamento diverso a seconda del requisito dimensionale dell’azienda:
-13 settimane in un biennio mobile per datori di lavoro fino a 5 dipendenti (aliquota di finanziamento pari allo 0,50%, ridotto per il 2022)
- 26 settimane in un biennio mobile per datori di lavoro con più di 5 dipendenti (aliquota di finanziamento pari allo 0,80%, ridotto per il 2022).
E’ previsto un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa dal lavoratore coinvolto nella sospensione dal lavoro. Anche in questo caso, dal 01.01.2025 l’aliquota si riduce del 40%, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia usufruito di ammortizzatori per almeno 24 mesi.
Il Decreto Sostegni ter ha inoltre previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro di particolari settori (hotel, agenzie viaggio, ristoranti, mense, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, musei, ecc) che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 01.01.2022 al 31.03.2022.

dott.ssa Simona Quadrelli

04/02/2022

NOVITA’ IN MATERIA DI TIROCINI

La legge di Bilancio torna sulla definizione di tirocinio, definendolo come “il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda ed offerta”.
Al comma 721 si stabilisce che i Governo e le Regioni dovranno concludere, entro 180 giorni dall’entrata in vigore e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, seguendo determinati criteri.
Tali criteri sono:
circoscrizione dell’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
individuazione degli elementi qualificanti quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali, nonchè i limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
definizione dei livelli essenziali della formazione, mediante un bilanciamento delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla fine;
definizione di forme di contingentamento vincolando l’attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo formativo;
previsione di interventi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto nei confronti di un uso distorto dell’istituto .
In caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, viene stabilita anche l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del trasgressore, il cui ammontare va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Ulteriore sanzione viene stabilita nel caso in cui si dovesse utilizzare il tirocinio in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In particolare, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, fermo restando la possibilità di riconoscere - su richiesta del tirocinante - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Dott.ssa Filomena Russo

31/01/2022

LEGGE DI BILANCIO 2022: ULTERIORI NOVITA' IN MATERIA DI PATERNITA' E MATERNITA'

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
Viene reso strutturale quanto sancito nella precedente legge di bilancio. In particolare, per i figli nati/adottati/affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:
- un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.
Per i giorni di congedo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. Tale indennità è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, che conguaglierà il tutto con i contributi e le somme dovute all’istituto previdenziale.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI
In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
In particolare, l’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre ed è fruibile per un periodo massimo di un anno a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME E PARASUBORDINATE
L’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi, a seguire dalla fine del periodo di maternità, in favore di:
- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS i quali esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo svincolata dall’iscrizione ad albi professionali ovvero dal versamento di contributi alle casse di previdenza;
- collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
- lavoratrici autonome iscritte all’Inps quali coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme di previdenza obbligatorie.

L’accesso a tali ulteriori mensilità è riservato alle lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Dott.ssa Filomena Russo
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NUOVO TRATTAMENTO IRPEF E TRATTAMENTO INTEGRATIVO
27/01/2022

NUOVO TRATTAMENTO IRPEF E TRATTAMENTO INTEGRATIVO

26/01/2022

ASSUNZIONI ESONERATE 2022

Per l’anno 2022 sono stati previsti diversi benefici contributi per le aziende che assumano alcune particolari categorie di lavoratori.

Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza
E’ previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore:
- entro i limiti dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità,
- in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, ma anche con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo parziale.
Alle agenzie per il lavoro viene consentito lo svolgimento di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc e ad esse è riconosciuto il 20% dell’incentivo a favore dei datori di lavoro (ai quali viene detratto).

Assunzione di beneficiari del nuovo trattamento straordinario di integrazione salariale
La legge di Bilancio 2022 prevede una fattispecie particolare di trattamento straordinario di integrazione salariale volta a sostenere le transizioni occupazionali e della durata massima di 12 mesi.
I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.
Si tratta di una misura per la quale si attende conferma della compatibilità con le disposizioni europee.

Assunzione in apprendistato professionalizzante di beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale
Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro potranno assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, non soltanto per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Conferma agevolazioni esistenti
Ricordiamo inoltre che con la decisione presa l’11 gennaio 2022, la Commissione europea ha prorogato al 30 giugno 2022 le autorizzazioni per gli sgravi contributivi introdotti dalla legge 178/2020, ovvero l’esonero under 36, lo sgravio donne al 100% e la decontribuzione Sud al 30%.
Sarà pertanto possibile applicare tutte le misure citate anche successivamente al 31 dicembre 2021 (termine di scadenza di tutte le precedenti autorizzazioni Ue).

dott.ssa Simona Quadrelli

Indirizzo

Bologna
40126

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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