18/02/2022
RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Con la Legge di Bilancio 2022 viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs 148/2015. Le novità riguardano la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal requisito occupazionale, l’estensione dei soggetti destinatari, la misura stessa dell’integrazione. Vediamole di seguito nel dettaglio.
Lavoratori beneficiari
La riforma ha previsto l’estensione degli ammortizzatori a tutte le tipologie di apprendistato (non solo quello professionalizzante) e ai lavoratori a domicilio. L’anzianità minima prevista scende, dai canonici 90 giorni di effettivo lavoro, a 30 giorni di effettivo lavoro.
Misura delle integrazioni salariali
Rimane confermato il calcolo dell’integrazione, pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore nel limite di un massimale mensile rivalutato annualmente. Fino al 31.12.2021 il calcolo era effettuato su due massimali, uno più alto e uno più basso, in base alla retribuzione del lavoratore. Dal 01.01.2022 il massimale è diventato unico e coincide con il massimale più alto.
Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
La disciplina della CIGS viene estesa ai datori di lavoro non coperti da Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi Alternativi, Fondi Territoriali, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Per quanto riguarda il finanziamento è previsto un contributo ordinario nella misura dello 0,90% ( di cui 0,30% a carico del dipendente), ridotto per il 2022 a 0,27%.
Contributo addizionale
Rimangono confermate le percentuali pari al 9%( fino a 52 settimane), 12% (da 52 a 104 settimane), 15% (oltre 104 settimane). A decorrere però dal 01.01.2025 viene prevista una riduzione in misura pari a 6% ( fino a 52 settimane), 9% (da 52 a 104 settimane), nei casi in cui il datore di lavoro non abbia usufruito di ammortizzatori per almeno 24 mesi.
Fondo di solidarietà bilaterale
I fondi di solidarietà bilaterale si applicano ai datori di lavoro a cui non si applica la CIGO e che occupano almeno un dipendente (fino al 31.12.2021 più di 5 dipendenti).
Fondo di solidarietà alternativi (settore artigianato, FSBA) e Fondi Territoriali di Trento e Bolzano
Anche in questi casi cambia il requisito occupazionale, scendendo da 5 dipendenti a uno.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Il Fondo FIS si applica ai datori di lavoro a cui non si applica la CIGO, che non aderiscono a Fondi di solidarietà bilaterali o territoriali e che occupano almeno un dipendente (fino al 31.12.2021 più di 5 dipendenti). Per quanto riguarda le prestazioni viene eliminato l’Assegno di solidarietà e l’Assegno ordinario assume la nuova denominazione di Assegno di Integrazione Salariale. L’assegno avrà durata e finanziamento diverso a seconda del requisito dimensionale dell’azienda:
-13 settimane in un biennio mobile per datori di lavoro fino a 5 dipendenti (aliquota di finanziamento pari allo 0,50%, ridotto per il 2022)
- 26 settimane in un biennio mobile per datori di lavoro con più di 5 dipendenti (aliquota di finanziamento pari allo 0,80%, ridotto per il 2022).
E’ previsto un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa dal lavoratore coinvolto nella sospensione dal lavoro. Anche in questo caso, dal 01.01.2025 l’aliquota si riduce del 40%, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia usufruito di ammortizzatori per almeno 24 mesi.
Il Decreto Sostegni ter ha inoltre previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro di particolari settori (hotel, agenzie viaggio, ristoranti, mense, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, musei, ecc) che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 01.01.2022 al 31.03.2022.
dott.ssa Simona Quadrelli