Studio Legale Associato Avv. Elena Alvisi - Avv. Eugenia Duranti

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Studio Legale Associato Avv. Elena Alvisi - Avv. Eugenia Duranti Lo Studio Legale Associato Alvisi e Duranti nasce nel 2005 per iniziativa dei soci fondatori Avv. Elena Alvisi e Avv.

Lo Studio Legale si occupa di LOCAZIONI, SEPARAZIONE e DIVORZIO, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, RISARCIMENTO DANNI, NEGLIGENZA MEDICA, INFORTUNI SUL LAVORO, EREDITA', ARBITRATI, DIRITTO COMMERCIALE. Eugenia Duranti, già iscritti da anni all’Ordine degli Avvocati di Bologna. L’unione delle sinergie ha potuto rafforzare le competenze e i servizi da poter offrire alla clientela. Lo Studio svolge attiv

ità in ambito di diritto civile e penale, con particolare attenzione al diritto di famiglia, contrattualistica, locazioni, risarcimento danni, diritto del lavoro, recupero crediti e diritto commerciale. Entrambe le titolari sono socie ordinarie di A.M.I. - ASSOCIAZIONE MATRIMONIALISTI ITALIANI, per la quale svolgono attività di consulenza e assistenza giuridica e psicologica gratuita, presso il Quartiere Santo Stefano di Bologna, rivolta a fornire assistenza legale e psicologica alla cittadinanza su tutte le tematiche del diritto di famiglia e minorile. Iscritte nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato presso l’Ordine Forense di Bologna. Nel 2008 lo Studio si sposta nella sede attuale di Via della Zecca 1 a Bologna. Lo Studio Legale si giova di collaboratori giovani e dinamici che operano su tutto il territorio nazionale e che svolgono la propria attività di consulenza ed assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale) in tutti i settori del diritto civile.

10/05/2023

LA “RIFORMA CARTABIA” del processo civile.
D. LGS. n. 149/2022

La c.d. “riforma Cartabia” per l’efficienza del processo civile ha introdotto disposizioni volte a snellimento, semplificazione e razionalizzazione del processo civile.

Di seguito le principali novità:

Con la riforma aumenta la competenza del Giudice di Pace che passa da Euro 5.000,00 ad Euro 10.000,00 per le cause relative a beni mobili, e da Euro 20.000,00 ad Euro 25.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.

Modifica della fase introduttiva del giudizio di primo grado

Cambia il contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta in base al principio di chiarezza e sinteticità degli atti ed al fine di addivenire alla prima udienza con la piena definizione del thema decidendum e del thema probandum.

Nello specifico, il termine per la costituzione in giudizio del convenuto, ai sensi del nuovo art. 167 c.p.c., è posto a 70 giorni prima dell’udienza di prima comparizione (anzichè gli originari 20 giorni ai sensi dell’art. 163 c.p.c.), che deve essere indicata dall’attore a distanza di almeno 120 giorni liberi dalla notificazione dell’atto di citazione (in luogo degli originari 90 giorni)

Èliminata anche la possibilità di abbreviazione dei termini.

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”.

Alla predetta udienza il Giudice provvede sulle istanze istruttorie e fissa con ordinanza il calendario del processo, disponendo per ogni udienza successiva gli incombenti che verranno espletati.

Gli adempimenti dei Giudice.
La riforma pone a carico del Giudice l’adempimento delle “Verifiche preliminari” previste dal nuovo art. 171 bisc.p.c..

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la costituzione del convenuto (che come detto deve avvenire, ai sensi del riformato art. 166 c.p.c., entro 70 giorni prima dell’udienza di comparizione e trattazione), il Giudice deve procedere all’effettuazione delle verifiche d’ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio (in generale: verifica delle condizioni di procedibilità della domanda e proposizione di tutte le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione).

Quindi: “Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter”.

Nel complesso, la riforma semplifica l’iter giudiziale.
Infatti, i nuovi artt. 183 ter e 183 quater c.p.c. disciplinano i provvedimenti semplificati di accoglimento o di rigetto che possono essere assunti nelle controversie di competenza del Tribunale nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

la causa verte su diritti disponibili;
i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate (in tal caso: ordinanza di accoglimento);
la domanda è manifestamente infondata, ovvero è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.), o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.) (in tal caso: ordinanza di rigetto).
I predetti provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, sono reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., non sono idonei ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., né la statuizione in essi contenuta è invocabile in altri processi.

Inoltre, la riforma ha soppresso l’udienza per il giuramento del CTU, e l’udienza di precisazione delle conclusioni.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 189 c.p.c.:

“Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma;
un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione”.

La riforma “Cartabia” introduce anche un procedimento semplificato di cognizione”, che sostituisce il rito sommario disciplinato agli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quaterc.p.c..

Tale rito può trovare applicazione “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa” (ex art. 281 decies), nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica (anche in assenza dei predetti requisiti), ovvero ad opera del Giudice “valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti” (ex art. 183 bis c.p.c.).

A differenza del precedente il nuovo rito elimina la “sommarietà processuale” che caratterizzava il rito sommario di cognizione, prevedendo unicamente termini a difesa ridotti.

08/07/2022

PUBBLICA SULLA SUA PAGINA FACEBOOK CRITICHE ALL’AZIENDA DA CUI DIPENDE: LICENZIATO!!

Con sentenza del 25 maggio 2017, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Alessandria rigettando la domanda del lavoratore verso il proprio datore di lavoro, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver pubblicato sul social network Facebook, immagini e commenti di natura offensiva nei confronti della Società datrice e dei suoi responsabili; La segnalazione all’azienda del contenuto della pagina di facebook era avvenuta da parte di un “amico” del lavoratore.

29/06/2022

REVOCA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. FIGLIO MAGGIORENNE ARRESTATO PER SPACCIO CONVIVENTE CON LA MADRE
Revocata dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla ex moglie, in seguito ad una perquisizione in cui erano state rinvenute sostanze stupefacenti considerato che l'avvenuto arresto della donna e del figlio e gli esiti della perquisizione domiciliare costituivano gravi indizi dai quali il giudice aveva desunto che il figlio non impiegava energie alla ricerca di un'onesta attività lavorativa e pertanto la mancanza di autosufficienza allo stesso imputabile non poteva gravare sul padre quanto al suo mantenimento.
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.17075

28/06/2022

TRIBUNALE ECCLESIASTICO PER VIZI DEL MATRIMONIO-ATTO
La convivenza come coniugi non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del matrimonio-atto presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio (nella specie, la moglie aveva taciuto di essere afflitta da amenorrea e dalla conseguente incapacità di procreare).
Cassazione civile , sez. I , 01/06/2022 , n. 17910

27/06/2022

IL FIGLIO MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO
In tema di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e affetto da handicap, il figlio che lo richieda è onerato della prova della ricerca diligente di una occupazione confacente, idonea a renderlo in tutto o in parte economicamente autosufficiente.
Cassazione civile sez. I, 08/06/2022, n.18451

24/06/2022

RISARCIMENTO RICONOSCIUTO PER IL DANNO ALLA SALUTE SUBITO DAL MEDICO SOTTOPOSTO A TURNI MASSACRANTI E COSTRETTO A ESSERE SEMPRE REPERIBILE
L'essere costretto a garantire la reperibilità 365 giorni all'anno e la sottoposizione a turni massacranti, a causa della gravissima situazione in cui versava la struttura ospedaliera, costituiscono concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dal medico in concorso con il quadro morboso antecedente, valutato come non prevalente rispetto allo stress occupazionale, tale da riconoscergli un risarcimento per il danno alla salute subito (nella specie, è stata confermata la condanna al risarcimento dell'Azienda sanitaria, risultando provato il nesso tra l'attività lavorativa espletata da un medico in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal CCNL di comparto e l'infarto da lui subito).
Cassazione civile sez. lav., 03/06/2022, n.17976

23/06/2022

IL DIRITTO DI GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE NON INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO DOVUTO ALL'ALTRO CONIUGE IN SEDE DI DIVISIONE
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare non incide sul valore di mercato del cespite allorché l'immobile, in sede di divisione, venga attribuito in proprietà al coniuge affidatario della prole, atteso che la finalità perseguita con l'attribuzione di tale diritto atipico di godimento è esclusivamente la tutela dei figli minori o, comunque, non autosufficienti, rispetto alla conservazione del loro habitat familiare.
Cassazione civile , sez. un. , 09/06/2022 , n. 18641

22/06/2022

MANCATA FRUIZIONE DEL RIPOSO COMPENSATIVO DOPO I TURNI DI REPERIBILITÀ
La concessione del riposo compensativo quando il servizio di reperibilità cada nel giorno di riposo settimanale deve essere interpretata nel senso dell'obbligo del datore di lavoro di concedere il riposo compensativo, per iniziativa propria.
Sul punto la Cassazione richiama il suo precedente orientamento secondo cui nelle ipotesi di servizio di reperibilità effettuato nel giorno di riposo settimanale e di mancata fruizione del riposo compensativo spetta al lavoratore un adeguato risarcimento per il danno da usura.
Cassazione civile sez. lavoro 23/05/2022, n.16582

21/06/2022

ADOZIONE DEL MINORE PUR IN PRESENZA DI PADRE BIOLOGICO E NUOVA FAMIGLIA DELLA MADRE
In tema di adozione di minori in casi particolari l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo status filiationis: il figlio nato fuori dal matrimonio può pertanto avere due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti; in questo caso, l'identità stessa del bambino è connotata da questa doppia appartenenza. Ne consegue che, nell'interesse del minore, l'ex partner di sua madre ha diritto ad adottarlo, pur in presenza di padre biologico e nuova famiglia della madre stessa, se ciò risponde al preminente interesse del bambino.
Cassazione civile , sez. I , 05/04/2022 , n. 10989

25/05/2022

PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
Il danno morale per la perdita del rapporto parentale va quantificato prendendo in considerazione una serie di parametri, tra i quali l'esistenza di uno strettissimo legame di parentela tra il de cuius ed i parenti danneggiati, l'età del de cuius al momento della morte, nonché quella dei suoi parenti (in relazione alla quel va rapportato il risarcimento perché minore è l'età, maggiore è il periodo di tempo in cui questi dovranno sopportare la mancanza affettiva ed il sostegno morale del congiunto defunto). Si deve inoltre tener conto anche delle circostanze improvvise o tragiche in cui è intervenuto il decesso.
Corte appello Napoli sez. I, 27/04/2022, n.1770

24/05/2022

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE PRESCINDE DALLA COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI ECONOMICI DEI CONIUGI O DEI FIGLI
Il principio generale che regge l'assegnazione della casa famigliare in caso di separazione coniugale è quello secondo cui l'immobile va assegnato tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minorenni (o dei maggiorenni non autosufficienti) a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire loro di mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate; da ciò deriva che la decisione di assegnazione prescinde da ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
Tribunale Teramo, 22/04/2022, n.404

23/05/2022

L'EX MOGLIE CON REDDITO ADEGUATO HA COMUNQUE DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE PER GLI ANNI DI MATRIMONIO DEDICATI ALLA CURA DELLA FAMIGLIA
Nel valutare la spettanza dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa di tale contributo; ovvero, i vari criteri sono da ritenere equiordinati, essendo lo squilibrio economico-reddituale una precondizione di fatto della decisione sulla spettanza dell'assegno divorzile; sicché, ove il coniuge richiedente, dopo essersi dedicato nei primi anni del matrimonio esclusivamente alla famiglia, abbia intrapreso un'attività lavorativa a tempo parziale, occorre accertare il momento in cui è maturata tale decisione e le ragioni della stessa, nonché verificare se essa sia stata effettuata in autonomia o concordata con l'altro coniuge e se l'attività sia stata fin dall'origine a tempo parziale, considerando infine se, anche in relazione all'età del richiedente, detta scelta debba considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultimo possa ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (confermato, seppur in misura ridotta, l'assegno divorzile per l'ex moglie, risultando decisivo il riferimento al contributo offerto dalla donna, nei primi anni di matrimonio, alla conduzione della famiglia e all'accudimento dei figli).
Cassazione civile sez. I, 09/05/2022, n.14582

Indirizzo

Via Della Zecca 1
Bologna
40121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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