10/05/2023
LA “RIFORMA CARTABIA” del processo civile.
D. LGS. n. 149/2022
La c.d. “riforma Cartabia” per l’efficienza del processo civile ha introdotto disposizioni volte a snellimento, semplificazione e razionalizzazione del processo civile.
Di seguito le principali novità:
Con la riforma aumenta la competenza del Giudice di Pace che passa da Euro 5.000,00 ad Euro 10.000,00 per le cause relative a beni mobili, e da Euro 20.000,00 ad Euro 25.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.
Modifica della fase introduttiva del giudizio di primo grado
Cambia il contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta in base al principio di chiarezza e sinteticità degli atti ed al fine di addivenire alla prima udienza con la piena definizione del thema decidendum e del thema probandum.
Nello specifico, il termine per la costituzione in giudizio del convenuto, ai sensi del nuovo art. 167 c.p.c., è posto a 70 giorni prima dell’udienza di prima comparizione (anzichè gli originari 20 giorni ai sensi dell’art. 163 c.p.c.), che deve essere indicata dall’attore a distanza di almeno 120 giorni liberi dalla notificazione dell’atto di citazione (in luogo degli originari 90 giorni)
Èliminata anche la possibilità di abbreviazione dei termini.
Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”.
Alla predetta udienza il Giudice provvede sulle istanze istruttorie e fissa con ordinanza il calendario del processo, disponendo per ogni udienza successiva gli incombenti che verranno espletati.
Gli adempimenti dei Giudice.
La riforma pone a carico del Giudice l’adempimento delle “Verifiche preliminari” previste dal nuovo art. 171 bisc.p.c..
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la costituzione del convenuto (che come detto deve avvenire, ai sensi del riformato art. 166 c.p.c., entro 70 giorni prima dell’udienza di comparizione e trattazione), il Giudice deve procedere all’effettuazione delle verifiche d’ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio (in generale: verifica delle condizioni di procedibilità della domanda e proposizione di tutte le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione).
Quindi: “Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter”.
Nel complesso, la riforma semplifica l’iter giudiziale.
Infatti, i nuovi artt. 183 ter e 183 quater c.p.c. disciplinano i provvedimenti semplificati di accoglimento o di rigetto che possono essere assunti nelle controversie di competenza del Tribunale nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
la causa verte su diritti disponibili;
i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate (in tal caso: ordinanza di accoglimento);
la domanda è manifestamente infondata, ovvero è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.), o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.) (in tal caso: ordinanza di rigetto).
I predetti provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, sono reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., non sono idonei ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., né la statuizione in essi contenuta è invocabile in altri processi.
Inoltre, la riforma ha soppresso l’udienza per il giuramento del CTU, e l’udienza di precisazione delle conclusioni.
In particolare, ai sensi del nuovo art. 189 c.p.c.:
“Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma;
un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.
All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione”.
La riforma “Cartabia” introduce anche un procedimento semplificato di cognizione”, che sostituisce il rito sommario disciplinato agli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quaterc.p.c..
Tale rito può trovare applicazione “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa” (ex art. 281 decies), nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica (anche in assenza dei predetti requisiti), ovvero ad opera del Giudice “valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti” (ex art. 183 bis c.p.c.).
A differenza del precedente il nuovo rito elimina la “sommarietà processuale” che caratterizzava il rito sommario di cognizione, prevedendo unicamente termini a difesa ridotti.