27/05/2026
🔵Come riparare agli errori del de cuius nel testamento con la cd. “transazione interpretativa” tra chiamati all’eredità
Il testamento, l’”atto di ultime volontà” di una persona, può essere redatto in tre forme valide per legge: olografo, segreto e pubblico.
Qui ci riferiamo in particolare al testamento olografo perché nel testamento pubblico (cioè redatto presso il notaio di fiducia) i possibili errori nella scrittura della scheda testamentaria si riducono ovviamente al minimo.
Il testamento olografo è quello più frequente nella prassi, in quanto redatto, datato e firmato di propria mano dal testatore, quasi sempre in via autonoma, magari con qualche informazione acquisita e/ scaricata qua e là (spesso, oggi, pericolosamente da chat GPT).
Purtroppo, gli errori di compilazione da parte del testatore, non assistito nella redazione del testo da un avvocato o da un notaio esperto della materia, sono molto più frequenti di quanto si possa credere: ciò in quanto la materia successoria, disciplinata dal codice civile e dalle leggi speciali fiscali e bancarie nonché dalla legge 29 novembre 1990, n. 387, che ha ratificato la convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 sul testamento internazionale e/o (in particolare), dall’art. 48 della L. 31 maggio 1995, n. 218, è molto complessa.
La casistica va dall’errore nella identificazione dell’erede e/o del legatario, nella confusione tra il ruolo di erede e di legatario, nella non consapevolezza della quota di riserva destinata ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti, con conseguente lesione di legittima), nella confusione tra “erede legittimo” e “legittimario”, nella redazione di più testamenti in cui il testatore cambia idea (non sostenuti da revoca dei precedenti e da data certa apposta all’ultima scheda) ecc…
Questi gravi errori inficiano, a vario titolo, la validità del testamento olografo e possono produrre vari tipi di contenziosi tra i chiamati all’eredità che possono durare anni e anni con costi legali e processuali di grandi entità. Tra i costi processuali spesso vanno messi a bilancio anche quelli per le consulenze tecniche calligrafiche e/o medico legali e/o tecnico/divisionali (per gli immobili), quando ad esempio qualcuno metta in dubbio l’autografia della scrittura (allografia, totale o parziale) oppure la capacità di intendere e volere sotto il profilo sanitario del testatore al momento della redazione del testamento.
In alcuni casi è possibile porre riparo a questi errori, in altri casi no.
Per porvi riparo occorre che vi sia la volontà conciliativa dei chiamati tesa ad evitare l’aleatorietà e I costi di una lunga lite giudiziaria.
Oggi vediamo come risolvere un caso in cui il testatore ha erroneamente indicato nella scheda un unico erede universale “testamentario” prevedendo però che “la quota spettante ai legittimari” vada ai due fratelli del medesimo.
Il de cuiis confonde qui il “legittimario” (coniuge, figli, nipoti in linea retta, ascendenti cioè suoi genitori, come sopra identificati) con l’ “erede legittimo” (fratelli e parenti entro il quarto grado): il “legittimario” quindi non c’è e la disposizione testamentaria potrebbe:
ritenersi parzialmente nulla e/o annullabile in danno dei fratelli che quindi non riceverebbero niente, il tutto a vantaggio dell’unico erede testamentario (che non è un parente).
ritenersi non invalida ma interpretabile dal Giudice in modalità conservative, attribuendo prevalenza alla voluntas del testatore (rispetto al dettato letterale), nonostante l’errore.
Le parti decidono allora di trovare un accordo conciliativo per evitare la lite giudiziaria. Ma quale tipologia di accordo?
Innanzitutto, occorre premettere che in questo caso il testamento olografo è già stato pubblicato da notaio, e cosi esso ha già assunto il valore di “atto pubblico” e “notorio” attraverso l’esperimento delle formalità di legge.
I tre chiamati all’eredità (erede non parente e I due fratelli del de cuus) non possono rinunziare (e magari essere compensati dall’altra parte per questa rinunzia che li escluderebbe dall’asse successorio “liberando” la loro quota ereditaria a favore degli altri) perché, per effettuare una “rinunzia all’eredità” occorre avere prima accettato l’eredità medesima, tanto che la stessa Cassazione civile ritiene che in questi casi si verifichi una “accettazione tacita” dell’eredità da parte del rinunziante inconsapevole.
L’articolo 476 c.c. stabilisce, come noto, che l’accettazione è tacita “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (v. giurisprudenza costante e conforme sul punto).
La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che gli atti dispositivi dei diritti successori, come la vendita o la donazione di un bene dell’attivo ereditario, la cessione, il pagamento di un debito, l’incasso di un credito, la presa in gestione di una azienda del de cuius, la disdetta di un contratto di locazione, ma anche una “rinunzia fatta verso corrispettivo”, integrano una fattispecie di “accettazione tacita”.
L’ “accettazione tacita” comporta che se il de cuius aveva dei debiti il rinunziante risponde “ultra vires”, cioè risponde di detti debiti addirittura con il proprio patrimonio personale.
Ciò in quanto la rinunzia all’eredità, per essere tale, deve per legge essere un atto gratuito e incondizionato, formalizzato secondo le modalità previste dall’ art. 519 c.c. (cfr. giurisprudenza civile costante).
Se invece il chiamato all’eredità vuole evitare questo rischio, allora deve accettare in forma espressa con la procedura della “accettazione con beneficio di inventario” (disciplinata dagli art. 484 ss. C.c.) che gli consente di separare opportunamente il proprio patrimonio personale da quello del de cuius.
Ecco che allora, ricorrendo I presupposti di cui sopra, può sovvenire l’ “istituto della cd. transazione interpretiva del testamento”, con la quale I vari chiamati all’eredità si accordano nello stipulare – in un atto pubblico rogato dal notaio – l’interpretazione “autentica” del testamento (secondo I vigenti criteri ermeneutici di natura legale, in primis quello della cd. “volontà del testatore”), condividendola e accettandola e così evitando I successivi contenziosi tra loro e con I terzi.
L’atto interpretativo, quindi, comprende non una rinunzia ma un contratto di transazione e cessione di diritti ereditari ex art. 1965 c.c. preceduto da accettazione beneficiata con inventario.
Sul piano fiscale, che va sempre considerato tanto quanto quello civilistico, questa soluzione è “digeribile” anche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’atto pubblico infatti avrebbe natura così di un duplice trasferimento fiscalmente rilevante:
Acquisto mortis causa: su tale acquisto è dovuta l’imposta di successione.
Trasferimento inter vivos: sulle successive cessione a titolo oneroso dei diritti ereditari (ad esempio) da parte del primo chiamato accettante a favore dei fratelli, detto atto è soggetto poi a imposta di registro (la cui base imponibile sarà il corrispettivo pattuito e le cui aliquote varieranno in base alla natura dei beni compresi nella quota ceduta, es. immobili, liquidità, crediti, etc.).
In questo modo non vi sarà alcun rischio fiscale perché non si potrà configurare, da parte dell’ADE in detta operazione, nessuna evasione di imposta.
Avv. Andrea Montanari, managing coordinator Laeta ius Studio Legale e Network di Avvocati
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