22/09/2024
RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE SANITARIO IN ODONTOIATRIA
L’obbligo di istituire la figura del direttore sanitario ricorre ogniqualvolta un’attività odontoiatrica (o medica in genere) venga svolta in forma societaria: il senso evidente di questa disposizione di legge è quello di fornire un organo di garanzia all’interno delle strutture che vigili affinché l’interesse alla salute del paziente sia sempre tutelato, ovvero che sia prevalente rispetto ad eventuali interessi diversi, come ad esempio quello economico.
Tutto ciò sul presupposto che mentre il professionista è volontariamente vincolato ad un codice deontologico, l’impresa, per definizione, non lo è.
La figura del direttore sanitario, spesso, evoca scenari o suggestioni sgradevoli, legati principalmente agli ambienti professionali dove questo ruolo si è inizialmente affermato, venendo associata agli studi abusivi gestiti da odontotecnici oppure alle catene odontoiatriche che fanno capo alla cosiddetta “grande distribuzione”, gestiti da manager o imprenditori.
In entrambi i casi il direttore sanitario non rappresenta altro che un elemento di copertura che sostanzialmente assolve alla funzione di sdoganare attività d’impresa travestite da studi dentistici.
Tale immagine negativa dipende moltissimo anche dai comportamenti dei dentisti stessi (o dei medici) che si prestano alla funzione di copertura di attività posizionate ai limiti della legalità e dell’etica, se non decisamente oltre.
In realtà, il ruolo del direttore sanitario rappresenta, nelle intenzioni di chi l’ha concepito, una delle funzioni più nobili e delicate che un professionista medico possa ricoprire.
Mentre, infatti, il Titolare d’impresa o “imprenditore sanitario” persegue legittimi e doverosi interessi economici che garantiscano il successo e la solidità dell’impresa stessa (e dei propri investimenti), lo Stato si preoccupa che tali obiettivi non vengano conseguiti a discapito di un bene primario come quello della salute dei cittadini. L’asimmetria informativa insita nel rapporto medico- paziente e la soggettività di alcune valutazioni cliniche aprono infatti la porta ad eventuali condizionamenti che il Titolare di una impresa potrebbe esercitare sul personale medico in essa operante allo scopo di conseguire il maggiore profitto per l’impresa invece del maggior beneficio per il paziente.
Il Direttore Sanitario, dovrebbe svolgere un ruolo di garanzia in seno alla struttura, controbilanciando il peso degli interessi economici, laddove l’aleatorietà delle scelte cliniche o organizzative consentirebbero di penalizzare gli interessi primari del paziente.
In sostanza il Direttore Sanitario, pur pagato dalla struttura, avrebbe lo scopo di limitarne l’orizzonte speculativo e ricondurre la governance alla sua mission principale, che è la tutela della salute prima di ogni altra cosa.
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