19/02/2025
🆕 𝐈𝐥 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐲 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
La gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto della privacy del momento della sua ricezione fino alla chiusura dell’attività istruttoria.
Infatti, ai sensi dell’art. 11, co. 3, lett. f) dei “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” adottati dall’Osservatorio Permanente del CONI è previsto che i Codici di condotta contengano delle “𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑐𝑒”.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, quindi, dopo aver ricevuto una segnalazione non deve diffondere il nome del segnalante, se è stato fornito, né riportare ad altri i fatti descritti.
Affinché sia garantita la riservatezza del segnalante è fondamentale permettere l’accesso ai documenti connessi alla segnalazione al solo Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
È evidente che se si usa per le segnalazioni un’apposita casella di posta elettronica oppure una piattaforma a ciò dedicata è necessario che le credenziali di accesso siano possedute e utilizzate dal solo Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Alla conclusione delle indagini, se i fatti non sono ritenuti violativi della disciplina safeguarding, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve cancellati i dati personali trattati. Laddove, invece, la segnalazione sia fondata sarà necessario informare la procura Federale rispettando la riservatezza del segnalante.