Italia Concilia

Italia Concilia Italia Concilia è un Ente abilitato a svolgere procedure di mediazione mirate alla risoluzione stragiudiziale delle controversie
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Società accreditata presso il Ministero della Giustizia al n. 492 del Registro Organismi di Mediazione e al n. 376 dell'Elenco Enti di Formazione Mediatori.

Ci si Legge prossimamente ;) Rimanete Sintonizzati e per qualsiasi info ci trovate cmq a vostra disposizione www.italiac...
11/08/2016

Ci si Legge prossimamente ;) Rimanete Sintonizzati e per qualsiasi info ci trovate cmq a vostra disposizione www.italiaconcilia.it

16/07/2016

Italia Concilia conferma quale proprio responsabile scientifico l' Avv. Pietro Elia che dall'inizio ha sempre seguito il nostro Ente crescere e finchè ci onorerà della Sua disponibilità e professionalità tutti soci e mediatori avranno l'opportunità di avere la migliore formazione nel settore.
Ci scusiamo per un errore in uno dei primi post in cui è stato indicato erroneamente l' Avv. Costa che da maggio 2016 ha la responsabilità della formazione e organizzazione degli eventi formativi per il nostro Ente.
Colgo l'occasione per esprimere gratitudine ad entrambi perchè la cultura della mediazione in Italia è una attività di frontiera e senza la generosità di tanti professionisti che si stanno spendendo in questo senso gli Enti sarebbero solo "voci che gridano nel deserto" Ancora grazie e stima ! Massimo Antinucci responsabile ITALIA CONCILIA

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15/07/2016

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  Informa-Il mediatore è un soggetto imparziale che si adopera per trovare una risoluzione alternativa ad una controvers...
02/07/2016

Informa

-Il mediatore è un soggetto imparziale che si adopera per trovare una risoluzione alternativa ad una controversia tra due parti.
-È un professionista che possiede i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità utili per potere esercitare la professione.
-I mediatori professionisti hanno alle spalle un corso di formazione di 50 ore erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia e hanno l’obbligo di aggiornamento periodico.
-L'operato del Mediatore si contraddistingue, in ogni fase del procedimento di Mediazione, per l'imparzialità, la neutralità e la terzietà che la legge gli impone.
-Il Mediatore non ha il compito di risolvere la controversia ma quello di aiutare le parti a trovare un punto di accordo che sia soddisfacente per entrambe e che permetta, magari, di ripristinare i rapporti pregressi prima e in maniera più semplice.
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 -Partecipare all’incontro di mediazione obbligatoria, fissato prima della causa, è essenziale: chi, infatti, non interv...
28/06/2016



-Partecipare all’incontro di mediazione obbligatoria, fissato prima della causa, è essenziale: chi, infatti, non interviene o si limita a delegare il proprio avvocato senza essere personalmente presente subisce le sanzioni anche in caso di vittoria del successivo giudizio in tribunale. In pratica, la parte che ha disertato la mediazione deve comunque pagare la multa allo Stato nonostante il giudice le abbia dato ragione. È quanto si evince da una recente sentenza del Tribunale di Roma.
Chi inizia la causa (cosiddetto attore) ha l’obbligo di tentare una conciliazione con la futura controparte processuale (cosiddetto convenuto), innanzi a uno degli organismi di mediazione con sede nel luogo ove si trova il tribunale di competenza. Quest’obbligo viene detto “condizione di procedibilità”: il che significa che se la causa viene intrapresa senza aver avviato il tentativo di conciliazione, il magistrato non può esaminare la domanda e deve necessariamente rigettarla. Si tratta di una sorta di “sanzione” per chi non ha inteso applicare la regola della mediazione, regola rivolta a ridurre il contenzioso nelle aule giudiziarie.Diverso è il discorso per il convenuto: poiché in questo caso, egli è la parte che “subisce” la causa e che, molto probabilmente, ne farebbe volentieri a meno, la sanzione per non essersi presentato all’incontro di mediazione non può essere l’improcedibilità della domanda giudiziale (poiché ne riceverebbe un vantaggio). Così la legge stabilisce, in tale caso, l’applicazione di una sanzione economica da pagare allo Stato, una vera e propria multa.
Ebbene, con la sentenza, viene specificato che tale multa scatta anche qualora il convenuto vinca la causa. E questo perché l’obbligo di partecipare alla mediazione – per non ingolfare i tribunali – prescinde dalle ragioni concrete nella diatriba con la controparte.Le stesse regole valgono nel caso di mediazione delegata. Si definisce tale quell’invito a effettuare la mediazione che il giudice è libero di rivolgere alle parti nel corso della causa. Più che un invito, si tratta anche in questo caso di un vero e proprio ordine. E, quindi, in caso di inottemperanza, scattano le sanzioni che abbiamo appena viste, diverse per attore (improcedibilità della domanda) e convenuto (sanzione economica).
- A quanto ammonta la multa per la mancata partecipazione alla mediazione? La legge stabilisce che chi non partecipa alla mediazione demandata dal giudice deve essere condannato a pagare una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio in corso. Anche se non risulta soccombente nella lite. Questa sanzione, infatti, prescinde dall’esito del processo.
La condanna alle spese Questa condanna prescinde e può aggiungersi a quella che il giudice deve applicare in caso di soccombenza della causa. Chi perde il giudizio infatti paga le spese processuali salvo alcuni rari casi. Non solo. Se il magistrato ritiene che la parte ha partecipato alla causa con dolo o colpa grave (intraprendendo così un “giudizio temerario”) deve applicare un’ulteriore e terza sanzione, dovuta a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata (essa, ovviamente, presuppone la soccombenza nel giudizio)
La sentenza:TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII° N. RG.22951-09 REPUBBLICA ITALIANA
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 :Le parti possono presentare la domanda di mediazione civile e commerciale tornata obbligatoria fino al 2017, per le li...
21/06/2016


:Le parti possono presentare la domanda di mediazione civile e commerciale tornata obbligatoria fino al 2017, per le liti nei seguenti ambiti:
liti condominiali
liti per diritti reali
liti per divisione
liti per successioni ereditarie
liti per patti di famiglia
liti su locazione e affitto uso abitativo o commerciale
liti per comodato
liti per affitto di aziende
liti per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
liti di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
liti su contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sono escluse dalla domanda di mediazione civile le controversie riguardanti le liti di Rc auto per le quali è previsto solo l'incontro di programmazione incontro con il mediatore.In altre parole, chi intende fare causa e quindi ricorrere al giudizio del Giudice per discutere e risolvere un torto subito in uno degli ambiti sopra elencati, è obbligato a tentare di negoziare un accordo mediante la mediazione civile.
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  La domanda di mediazione civile obbligatoria, detta anche mediaconciliazione, si verifica quando le parti, prima di pr...
21/06/2016


La domanda di mediazione civile obbligatoria, detta anche mediaconciliazione, si verifica quando le parti, prima di procedere alla discussione davanti al giudice del Tribunale Civile, tentano di trovare un accordo amichevole e risolutivo, attraverso la mediazione obbligatoria con un intermediario chiamato appunto mediatore.La domanda di mediazione civile e commerciale volontaria, si ha invece quando la procedura viene richiesta dalle parti in lite di comune accordo, in modo di risolvere con la situazione critica attraverso una conciliazione amichevole dimezzando così tempi molto, circa 120 giorni e i costi.
La domanda di mediazione civile è invece demandata, quando viene richiesta espressamente dal Giudice del Tribunale Civile, prima di emettere la sentenza, inviando le parti ad effettuare almeno il tentativo di mediazione.La mediazione disposta dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla conciliazione giudiziale.
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17/18 Giugno Mestre (Ve) Corso Di Aggiornamento Condominio & Mediazione   le info ed i contatti  li trovate sulla nostra...
10/06/2016

17/18 Giugno Mestre (Ve) Corso Di Aggiornamento Condominio & Mediazione le info ed i contatti li trovate sulla nostra locandina.
Formatori : Avv.Nunzio Costa, Dott. Giovanni Greco, Avv. Filippo Cappelletti.

08/06/2016

L'ente di Formazione e Conciliazione Civile" Italia Concilia" apre la >  Ovvero  sezione speciale dedicata al Condominio...
04/06/2016

L'ente di Formazione e Conciliazione Civile" Italia Concilia" apre la > Ovvero sezione speciale dedicata al Condominio con Mediatori formati adeguatamente per risolvere le particolari controversie immobiliari, E l' Avv. Nunzio Costa responsabile scientifico
dell 'Ente che provvederà all'adeguata formazione tecnica, lo stesso sottolinea come grazie al costante rapporto con le associazioni di categoria degli amministratori di condominio si è cercato di mantenere un approccio integrale che tenga presente della specificità delle parti in mediazione e del delicato ruolo dell' amministratore in Mediazione.
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Indirizzo

Via Del Cappello 12
Bologna

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