04/09/2026
-BANCARIO: Sospesa efficacia sentenza ad una società di recupero crediti vittoriosa in primo grado.
A seguito di impugnazione di sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Torino ha accolto l’istanza di sospensiva: la Corte d’Appello di Torino ha accolto l’istanza limitatamente al capo di condanna alle spese, sospendendo quindi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quella sola parte.
Il punto centrale dell’ordinanza è che, secondo la Corte, la sentenza che respinge l’opposizione a precetto ha natura di mero accertamento; perciò la sospensione dell’esecuzione sul credito azionato non compete al giudice dell’appello, ma al giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. o al giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. Da qui il limite oggettivo della risultato ottenuto.
Sotto il profilo del fumus, però, l’esito è significativo: la Corte ha ritenuto l’appello assistito da una seria apparenza di fondatezza sulla questione della titolarità attiva del credito in capo alla società appellata, evidenziando che la mancata produzione dell’originale o di copia autentica del contratto di cessione non consente, neppure in via sommaria, di verificare se il credito ceduto coincida davvero con quello azionato contro la nostra cliente.
È altrettanto rilevante che la Corte abbia affermato che, nell’attuale formulazione dell’art. 283 c.p.c., fumus e periculum sono alternativi, sicché la sola sussistenza del fumus ha dispensato dall’esame del periculum.
In sintesi: il provvedimento è processualmente importante, perché contiene una valutazione positiva preliminare sull’appello e riconosce che la censura sulla prova della cessione del credito non è affatto manifestamente infondata.
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