Studio Legale Di Maso

Studio Legale Di Maso Lo studio si occupa di gestione debiti in ambito tributario e bancario e ristrutturazione del debito Di Maso e dal suo team.

Diritto Bancario, Contenziosi contro Equitalia, Gestione del Debito. Lo Studio Legale Di Maso offre ai propri clienti la più completa assistenza nella vasta e complessa materia della tutela contro l'operato illegittimo di istituti di credito ed enti di riscossione. Un'assistenza che ha ad oggetto sia gli aspetti civilistici, curati dall'Avv. Con studio in Bologna, da sempre effettua consulenza leg

ale e presta assistenza operando prevalentemente nel Nord e Centro Italia. Sulla base di una pluriennale esperienza, i professionisti del team si occupano di tutelare il cliente dalle irregolarità di mutui, conto correnti bancari, leasing e ogni altro contratto di finanziamento, nonché dalle irregolarità di accertamenti tributari e cartelle esattoriali, adottando caso per caso la migliore strategia difensiva.

 -BANCARIO: Tribunale di Bologna, ha Ingiuntivo una nota società di factoring la consegna dei documenti contrattuali.Il ...
29/05/2026

-BANCARIO: Tribunale di Bologna, ha Ingiuntivo una nota società di factoring la consegna dei documenti contrattuali.

Il Tribunale di Bologna ha emesso in data 25 maggio 2026 un decreto ingiuntivo su ricorso del nostro studio con il quale ha ingiunto alla società di factoring - operante nel settore dell'erogazione dei finanziamenti — la consegna di documentazione come specificata nel corpo del ricorso.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c. ha ingiunto alla società destinataria:
1. La consegna dei documenti indicati in ricorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto;
La questione trae origine da una richiesta di pagamento da parte della società di factoring, piuttosto rilevante, ma il saldo risulta essere non corretto a causa di vari costi che sono stati addebitati alla società debitrice.

Prima del deposito del ricorso abbiamo provveduto ad effettuare richiesta 1119 TUB del tutto disattesa, a quel punto al fine di procedere ad un corretto conteggio delle partite dare-avere si è provveduti alla tutela in sede giurisdizionale.

Il decreto ingiuntivo ottenuto in favore della nostra cliente rappresenta uno strumento di tutela rapido ed efficace per ottenere la consegna della documentazione contabile finanziaria e contrattuale richiesta alla società erogatrice del finanziamento.

Questo permetterà di effettuare una corretta quantificazione dell’esposizione debitoria al fine di poter definire e/o gestire la controversia.

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 -TRIBUTARIO: Prescrizione di Sanzioni e Interessi del debito TributarioLa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ...
22/05/2026

-TRIBUTARIO: Prescrizione di Sanzioni e Interessi del debito Tributario

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, con la sentenza n. 518/2026 depositata il 22 maggio 2026, ha parzialmente accolto il ricorso di una contribuente, assistita dal nostro studio, contro un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il contenzioso verteva su un'intimazione di pagamento relativa a debiti per IRPEF e addizionali regionali per l'anno d'imposta 2007. Lo studio DI MASO ha sollevato diverse eccezioni, tra cui l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
La Corte bolognese, nel suo dispositivo, ha pronunciato un accoglimento parziale del ricorso, delineando una netta distinzione tra la sorte capitale e le componenti accessorie del debito. Nello specifico, il Collegio giudicante ha statuito quanto segue:

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, sezione 01, [...] accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 020 2025 90007415 34 000 limitatamente alle sanzioni e agli interessi, per intervenuta prescrizione quinquennale; - conferma l'atto impugnato per la restante parte, relativa alla sorte capitale;

Il risultato ottenuto ci soddisfa solo in parte in quanto, a nostro avviso, l’interna somma doveva essere dichiarata prescritta, non solo le sanzioni e gli interessi maturati sul debito originario, in applicazione del principio della prescrizione quinquennale per tali voci; il debito era del 2007 ed era intervenuta un’unica notifica nel 2019 (le cui modalità sono state contestate), quindi era ampiamente maturata la prescrizione dell’intera somma.

Altra nota dolente, la decisione si conclude con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

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 -BANCARIO: La Corte d'Appello di Firenze Dichiara Inammissibile l’azione promossa della SPV S.r.l. per Difetto di Titol...
15/05/2026

-BANCARIO: La Corte d'Appello di Firenze Dichiara Inammissibile l’azione promossa della SPV S.r.l. per Difetto di Titolarità del Credito.

Con sentenza pubblicata il 14 maggio 2026, la Corte d'Appello di Firenze ha accolto il gravame proposto dagli appellanti, nostri clienti, dichiarando inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. effettuato da una nota SPV nel giudizio di primo grado, per mancata dimostrazione della titolarità del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.

Il punto centrale della difesa si fonda sull'eccezione da noi sollevata che contestava il difetto di titolarità del credito in capo alla SPV, cessionaria asserita dei crediti originariamente vantati dalla Banca.

La Corte, sul punto, ha condiviso pienamente la tesi difensiva da noi sostenuta. Come si legge nella motivazione al punto:
«Quanto invece al dedotto difetto di titolarità del credito (presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria) in capo alla SPV si osserva come tale contestazione sia fondata.»
La Corte ha accertato che parte appellata non aveva effettuato alcuna produzione documentale aggiuntiva dopo la sollevazione dell'eccezione, limitandosi a fare affidamento sull'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2018, nel quale i crediti ceduti erano individuati con la generica formula:
«...tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1980 e la data del 31.03.2017»

Tale formulazione è stata ritenuta del tutto inidonea a dimostrare l'inclusione dei crediti specificamente azionati (mutui ipotecari) nel blocco ceduto. La Corte ha altresì stigmatizzato il rinvio al sito web riportato nell'avviso, ribadendo che:
«...era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice»

La pronuncia si inserisce nel solco del consolidato orientamento della Suprema Corte, richiamato espressamente in motivazione, secondo cui chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in forza di una cessione in blocco ex art. 58 TUB ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito specifico nell'operazione. In particolare, la Corte fiorentina ha richiamato Cassazione, confermando che la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale — se non sufficientemente specifica da consentire la riconduzione certa del credito controverso tra quelli ceduti — non assolve all'onere probatorio richiesto.

La declaratoria di inammissibilità dell'intervento ha comportato:
• La revoca della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. emessa a favore della SPV al fine di revocare l’efficacia di un atto di destinazione posto a tutela di un appartamento, circostanza che avrebbe permesso al recupero crediti di agire in via esecutiva su detto bene.

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 -PERSONALE-ED-INDEBITAMENTO: Come risolvere una situazione di indebitamento insostenibileIl provvedimento emesso dal Tr...
08/05/2026

-PERSONALE-ED-INDEBITAMENTO: Come risolvere una situazione di indebitamento insostenibile

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Ravenna si inserisce nel contesto di una procedura di liquidazione controllata avviata su istanza di un creditore (una società di recupero crediti) nei confronti di un debitore persona fisica. L'ordinanza rappresenta una corretta e puntuale applicazione di uno specifico meccanismo di difesa previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCI) a tutela del debitore sovraindebitato.
La procedura di liquidazione controllata, disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del CCI, è uno strumento volto alla liquidazione di tutti i beni del debitore sovraindebitato al fine di soddisfare, in modo concorsuale e paritetico, i creditori. L'articolo 268, comma 2, del CCI conferisce la legittimazione ad avviare tale procedura non solo al debitore, ma anche a un creditore, qualora il debitore si trovi in stato di insolvenza.

Tuttavia, per bilanciare il diritto del creditore di agire per la tutela delle proprie pretese con l'esigenza di non avviare procedure liquidatorie inutili e dispendiose, il legislatore ha introdotto una specifica salvaguardia per il debitore persona fisica. L'articolo 268, comma 3, del CCI stabilisce che, quando la domanda è proposta da un creditore, non si procede all'apertura della liquidazione controllata se l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire alcun attivo da distribuire ai creditori, neppure attraverso l'esercizio di azioni giudiziarie (come, ad esempio, azioni revocatorie). Questa condizione è comunemente definita "incapienza".

La norma prevede che:
Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione.

Il decreto del Giudice del Tribunale di Ravenna si conforma perfettamente a questo schema normativo. A fronte dell'istanza del creditore, con la difesa da noi svolta è stata dimostrata la nomina di un gestore dell'OCC per ottenere al fine di ottenere l'attestazione di incapienza.

Il Giudice, preso atto della memoria difensiva e della richiesta, ha rilevato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 268, comma 3, CCI. Poiché l'attestazione dell'OCC non era stata ancora prodotta, il Tribunale ha concesso un termine di 60 giorni per il suo deposito, rinviando la causa ad una successiva udienza per le opportune verifiche.

Quindi la nuova procedura permette a persone incapienti di bloccare azioni di recupero da parte di creditori quando la condizione soggettiva non permette di eseguire alcun pagamento.

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 -BANCARIO: Tribunale di Bologna Sospende procedura esecutiva promossa da società di recupero crediti.Una società di rec...
30/04/2026

-BANCARIO: Tribunale di Bologna Sospende procedura esecutiva promossa da società di recupero crediti.

Una società di recupero crediti ha promosso una procedura esecutiva immobiliare la cui vendita del bene ha ampiamente soddisfatto il credito vantato, nel contempo ha promosso un pignoramento presso terzi (anche questo capiente) bloccando la somma di circa € 150.000,00 giacente presso il terzo, di fatto congelando, ingiustificatamente, tutto il patrimonio della cliente.

Il Giudice ha dato rilievo alle nostre eccezione, stabilendo:
• L’Abuso dello strumento esecutivo: il Giudice ha rilevato che l'avvio di questa nuova esecuzione fosse "eccessivo". Questo è un punto cardine della difesa: l'idea che il creditore stia abusando dei mezzi legali per gravare ingiustamente il debitore.
• L'indeterminatezza del credito (Interessi): La mancanza dell'indicazione del saggio di interessi applicato rende il credito non "liquido ed esigibile" in modo trasparente, impedendo al debitore di verificare la correttezza della somma chiesta.
• Il valore della "Nota Definitiva” di precisazione del credito in altra parallela procedura esecutiva: Questo è il punto giuridicamente più importante.

Infatti abbiamo evidenziato che, avendo la creditrice aveva già depositato una nota "definitiva di precisazione del credito" nella procedura immobiliare, non potesse ulteriori ed ingiustificate somme.

Il Giudice ha recepito questo aspetto che quella nota possa costituire una rinuncia implicita a ulteriori pretese.

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 -RISCOSSIONE-PIGNORAMENTO-PRESSO TERZI: Il Tribunale di Bologna ha sospeso l’esecutività di un pignoramento presso terz...
24/04/2026

-RISCOSSIONE-PIGNORAMENTO-PRESSO TERZI: Il Tribunale di Bologna ha sospeso l’esecutività di un pignoramento presso terzi.

A seguito del ricorso presentato avverso un avviso di addebito emesso, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con successivo pignoramento presso terzi, il Tribunale di Bologna, ha emesso un provvedimento cautelare favorevole al ricorrente, nostro cliente.
Con decreto del 20 aprile 2026, il Giudice, ha accolto l'istanza di sospensione presentata dallo studio Di Maso.

Nello specifico, il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
La decisione è stata motivata sulla base della ritenuta sussistenza dei "gravi motivi" previsti dall'articolo 24, comma 6, del Decreto Legislativo n. 46/1999, che disciplina la materia.

Questo risultato rappresenta una misura cautelare di fondamentale importanza, in quanto inibisce all'ente della riscossione la possibilità di proseguire le azioni esecutive intraprese, come i pignoramenti presso terzi notificati nelle more, sulla base del titolo sospeso, il tutto in attesa della definizione del giudizio di merito.

Ovviamente il nostro cliente si è sentito sollevato da questa decisione in quanto era stato oggetto di pignoramento per debito importante risalente ai primi anni 2000, quando per un brevissimo periodo ha svolta attività autonoma.

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  BANCARIO CARTOLARIZZATO: Manca la prova di cessione del contratto del credito cartolarizzato oggetto di contenzioso, i...
17/04/2026

BANCARIO CARTOLARIZZATO: Manca la prova di cessione del contratto del credito cartolarizzato oggetto di contenzioso, il Giudice dispone ex art 107 cpc l’integrazione del contradditorio.

Il nostro studio ha promosso opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una NPL per il recupero del credito di una nota Banca, una delle eccezioni sollevate nella nostra difesa è quella dell'incertezza sulla titolarità del credito in capo alla parte opposta (la società cessionaria, NPL). Il Giudice a cui è assegnata la causa, non decide sul punto, sulla base delle prove offerte dalla creditrice, ma ha disposto la chiamata in causa del creditore originario (cedente) ai sensi dell'art. 107 c.p.c.

Chiaramente la chiamata in causa del creditore originario permette di ottenere, tardivamente, una prova ad oggi non fornita entro il termine delle memorie ex art 171 ter.

E’ ben noto che il principio cardine del nostro ordinamento processuale è sancito dall'art. 2697 del Codice Civile, il quale stabilisce che "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto (creditore) assume la posizione di attore in senso sostanziale. Pertanto, grava su di esso l'onere di dimostrare pienamente la sussistenza e la titolarità del proprio credito. Nel caso di un credito derivante da cessione, la prova della titolarità del diritto è un elemento costitutivo della pretesa e deve essere fornita dal cessionario che agisce in giudizio.

La decisione del Giudice di ordinare la chiamata in causa del cedente, anziché definire il giudizio sulla base del difetto di prova della titolarità del credito della parte opposta, si presta a diverse osservazioni, il provvedimento appare come un'eccezione al principio dell’onere della prova gravante sulla cessionaria, giustificabile solo da una valutazione di "opportunità"
particolarmente forte, finalizzata a evitare futuri contenziosi e a stabilire in modo incontrovertibile la sorte del rapporto creditorio.

Tuttavia, questa scelta indebolisce la posizione del nostro assistito il quale, dopo circa dieci anni, si vede chiamato in causa per un credito di imposto rilevante garantito a favore di una società terza poi fallita.

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 -TRIBUTARIO: La Corte di Giustizia Tributaria annulla per prescrizione parte delle cartelle impugnate.La Corte ha esami...
10/04/2026

-TRIBUTARIO: La Corte di Giustizia Tributaria annulla per prescrizione parte delle cartelle impugnate.

La Corte ha esaminato i diversi motivi di impugnazione sollevati avverso un avviso di intimazione di pagamento per un importo complessivo di € 22.043,47, relativo a cartelle di pagamento per tributi di diversa natura.

Accolta l'Eccezione di Prescrizione
Il successo parziale del ricorso si fonda sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per specifici crediti. La Corte ha dichiarato estinti per prescrizione i debiti relativi a tre cartelle di pagamento:
• Cartella n. 09520130001897110000
• Cartella n. 09520150009931056000
• Cartella n. 09520140016212520000

La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che, per queste specifiche cartelle, tra l'ultimo atto interruttivo valido e la notifica dell'intimazione impugnata (29/01/2024), era decorso un tempo superiore ai termini di prescrizione applicabili, anche tenendo conto del periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19.

Il nostro studio ha ottenuto un risultato positivo per il proprio assistito, conseguendo l'annullamento di una parte significativa del debito richiesto dall'Agente della Riscossione attraverso un'accurata eccezione di prescrizione.

Sebbene il ricorso non sia stato accolto nella sua interezza, la vittoria sulla prescrizione di tre cartelle ha ridotto in modo rilevante l'importo preteso, dimostrando l'efficacia della strategia difensiva su questo specifico punto.

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 -BANCARIO: Tribunale di Bologna Sospende procedura esecutiva promossa da NPLUna società di recupero crediti la quale ha...
27/03/2026

-BANCARIO: Tribunale di Bologna Sospende procedura esecutiva promossa da NPL
Una società di recupero crediti la quale ha promosso una procedura esecutiva immobiliare (ampiamente capiente rispetto al valore del debito), nel contempo ha promosso un pignoramento presso terzi (anche questo capiente) ed ha bloccato la somma di circa € 150.000,00 giacente presso il terzo, di fatto congelando, ingiustificatamente, tutto il patrimonio della cliente.

Il Giudice ha dato riscontro ai nostri rilievi, rilevando:
• L’Abuso dello strumento esecutivo: il Giudice ha rilevato che l'avvio di questa nuova esecuzione fosse "eccessivo". Questo è un punto cardine della difesa: l'idea che il creditore stia abusando dei mezzi legali per gravare ingiustamente il debitore.

• L'indeterminatezza del credito (Interessi): La mancanza dell'indicazione del saggio di interessi applicato rende il credito non "liquido ed esigibile" in modo trasparente, impedendo al debitore di verificare la correttezza della somma chiesta.
• Il valore della "Nota Definitiva” di precisazione del credito in altra parallela procedura esecutiva: Questo è il punto giuridicamente più importante.

Infatti abbiamo evidenziato che, avendo la creditrice già depositato una nota "definitiva di precisazione del credito" in un'altra procedura (quella immobiliare), non possa ora chiedere somme "in aumento".

Il Giudice ha recepito questo aspetto che quella nota possa costituire una rinuncia implicita a ulteriori pretese.

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 -AGENZIA-ENTRATE-RISCOSSIONE Sospesa l’intimazione dell’Agenzia di Riscossione per debiti INPS non dovuti.Il provvedime...
20/03/2026

-AGENZIA-ENTRATE-RISCOSSIONE Sospesa l’intimazione dell’Agenzia di Riscossione per debiti INPS non dovuti.

Il provvedimento in esame, pur nella sua concisione, rivela un'evoluzione significativa e favorevole per la parte ricorrente. La causa origina da un'opposizione a un'intimazione di pagamento per contributi INPS, un'azione che rientra tipicamente nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 del Codice di Procedura.
L'elemento centrale e decisivo del verbale è la motivazione posta a fondamento della decisione del Giudice: viste le difese dell'INPS e la richiesta di termine per procedere allo sgravio. Questa frase indica che l'INPS, convenuto in giudizio, ha manifestato l'intenzione di annullare, il debito contributivo oggetto della controversia.
Lo "sgravio" è l'atto con cui l'ente creditore (in questo caso, l'INPS) annulla la pretesa creditoria, riconoscendone l'infondatezza o l'insussistenza, e ne dà comunicazione all'agente della riscossione per la cancellazione del debito dai suoi carichi.
La decisione del Giudice di Modena di confermare la sospensione e rinviare l'udienza è, pertanto, una conseguenza logica di questa presa di posizione dell'INPS. Il rinvio ha lo scopo di monitorare l'effettiva esecuzione dello sgravio promesso, all'esito del quale il giudizio potrebbe concludersi con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
E’ di tutta evidenza che qualora il ricorrente non si fosse rivolto a noi avrebbe subito le conseguenze negative di una esecuzione pur non dovendo versare nulla all’INPS il quale ha inviato il carico alla riscossione.

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Indirizzo

Via G. L. Bernini Nr 1
Bologna
40138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

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