19/06/2026
-BANCARIO: Sospesa efficacia sentenza ad una società di recupero crediti vittoriosa in primo grado.
A seguito di impugnazione di sentenza sfavorevole di primo grado, la Corte d’appello di Torino ha accolto la sospensiva, seppur con una ricaduta sulla cliente parziale: la Corte d’appello di Torino ha accolto l’istanza solo limitatamente al capo di condanna alle spese, sospendendo quindi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quella sola parte.
Il punto centrale dell’ordinanza è che, secondo la Corte, la sentenza che respinge l’opposizione a precetto ha natura di mero accertamento; perciò la sospensione dell’esecuzione sul credito azionato non compete al giudice dell’appello, ma al giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. o al giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. Da qui il limite oggettivo della misura ottenuta.
Sotto il profilo del fumus, però, l’esito è significativo: la Corte ha ritenuto l’appello assistito da una seria apparenza di fondatezza sulla questione della titolarità attiva del credito in capo alla società appellata, evidenziando che la mancata produzione dell’originale o di copia autentica del contratto di cessione non consente, neppure in via sommaria, di verificare se il credito ceduto coincida davvero con quello azionato contro la nostra cliente.
È altrettanto rilevante che la Corte abbia affermato che, nell’attuale formulazione dell’art. 283 c.p.c., fumus e periculum sono alternativi, sicché la sola sussistenza del fumus ha dispensato dall’esame del periculum.
In sintesi: non è una sospensione piena dell’efficacia della pretesa creditoria, ma è comunque un provvedimento processualmente importante, perché contiene una valutazione positiva preliminare sull’appello e riconosce che la censura sulla prova della cessione del credito non è affatto manifestamente infondata.
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