Studio Legale Avv. Alberto Vignoli

Studio Legale Avv. Alberto Vignoli Si trattano questioni legali nelle materie del Diritto Civile, diritto Penale, Separazioni e Divorzi diritto di Famiglia, Recupero crediti, Infortunistica.

20/02/2024

Ricorso cumulativo per separazione e divorzio. Con la riforma Cartabia è possibile

13/07/2018

Prelievi e versamenti in contanti: oltre 10mila euro segnalati
I movimenti effettuati in banca oltre i 10mila euro costituiranno la base per una "comunicazione oggettiva" che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia
soldi euro scommesse

Saranno segnalati i movimenti bancari (anche quelli non unici, se accumulati in un mese) pari o superiori a 10.000 euro. Che cosa significa? Semplicemente che quei prelievi e versamenti effettuati in banca costituiranno la base per una "comunicazione oggettiva" che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia.

Prelievi o versamenti pari o superiori a 10.000 euro segnalati

Prosegue dunque l'attività antiriciclaggio. Ma chi ha la coscienza a posto non ha nulla da temere. La comunicazione farà in modo che l'Uif possa avere a disposizione una base dati ampia, omogenea e sistematica, per migliorare le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, chiarisce Italia Oggi.

Il sito della Banca d'Italia precisa le modalità in un documento, dal titolo "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive", sottoposto per trenta giorni a pubblica consultazione. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita nel 2007presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, subentrando all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

Le banche, gli uffici postali e gli istituti di moneta elettronica dovranno inviare all'Uif «con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore».

Vengono quindi prese in considerazione anche eventuali operazioni «cumulate» nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

Il contenuto delle comunicazioni dovrà includere: «i dati identificativi della comunicazione, che riportano le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante; gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo».

04/07/2018

CONGEDO DI MATERNITA' ANCHE PER LE MAMME DISOCCUPATE.

Se una lavoratrice decide di dare le dimissioni una volta scoperto di essere incinta, non perde comunque il diritto al congedo di maternità, ossia l’indennità sostitutiva riconosciuta dall’Inps nei 5 mesi in cui la lavoratrice è obbligata ad assentarsi dal lavoro. Il congedo di maternità, infatti, spetta anche alle lavoratrici che risultano essere disoccupate o sospese, purché soddisfino determinati requisiti.

Perché si possa percepire l’indennità sostitutiva Inps per 5 mesi (nei 2 precedenti al parto e nei 3 successivi) è necessario che dalla sospensione del lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. Qualora siano trascorsi più di 60 giorni, l’indennità di maternità sarà corrisposta solo nel caso in cui la donna risulti essere allo stesso tempo titolare della Naspi (indennità di disoccupazione), che viene sospesa per tutti i 5 mesi. Ricordiamo infatti che per le dimissioni motivate da maternità (quindi quelle presentate dal 1° giorno in cui si viene a conoscenza del proprio stato al compimento del 1° anno di età del figlio) viene riconosciuta la giusta causa e, quindi, si mantiene il diritto alla Naspi.

Se, invece, il congedo ha inizio dopo questa data e non è stata riconosciuta la Naspi, allora l’indennità di maternità spetta solo se questo periodo è inferiore ai 180 giorni e negli ultimi 2 anni ci siano almeno 26 contributi settimanali versati. A tutte queste lavoratrici, quindi, nei 5 mesi coperti dal congedo di maternità, l’Inps riconosce un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione precedentemente percepita.

06/04/2016

Licenziamento del lavoratore che ha usato l'auto aziendale per allontanarsi dal posto di lavoro.

È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al dipendente allontanatosi dalla sede di lavoro in orario lavorativo fondato sui rilievi del Gps installato sull’auto aziendale in dotazione al lavoratore. Per la Corte, l’utilizzo di tale sistema è lecito perché rientra nei cosiddetti “controlli difensivi”, ovvero quelli intesi a «rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa, nonché illeciti». Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 12 ottobre 2015 n. 20440

02/03/2016

Addio ricetta medica: cosa cambia dal 1° marzo
Arriva quella elettronica: i malati dovranno utilizzare il cellulare o il tablet. Esce definitivamente di scena la ricetta medica cartacea, quella con i tradizionali colori rosso e panna, per essere sostituita da tablet e computer.

La nuova normativa sulla circolarità nazionale della ricetta dematerializzata, approvata lo scorso novembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale a dicembre, diventa efficace a partire dal 1° marzo 2016: le farmacie dovrebbero essere, per quella data, già nelle condizione di calcolare ticket ed eventuali esenzioni nella Regione di provenienza del malato. Lo ricorda una nota della Fimmg, la Federazione dei medici di famiglia.

COSA CAMBIA – Il medico di famiglia, nel momento in cui dovrà prescrivere un farmaco al malato, si collegherà dal proprio computer a un portale dedicato e lì indicherà gli estremi del paziente e del medicinale prescritto. In particolare, nel sistema informatico verrà compilata una ricetta “telematica”, identica a quella cartacea tradizionale, un Nre (numero ricetta elettronica) cui sarà associato il codice fiscale del paziente. Verranno poi aggiunte, in automatico, anche eventuali esenzioni.

Il medico dovrà stampare un piccolo promemoria (della dimensione di un foglio A5) e consegnarlo al paziente. Quest’ultimo, munito di tale documento, si recherà in farmacia e lo consegnerà al farmacista il quale, a sua volta, attraverso i codici a barre stampati sul promemoria, recupererà la prescrizione collegandosi al sistema informatico online. Verrà così consegnata la medicina al malato. Quando il sistema andrà completamente a regime, sparirà anche il promemoria e tutto avverrà telematicamente, attraverso al trasmissione di dati al sistema informatico centralizzato.

Tale procedimento verrà esteso gradualmente anche per la prescrizioni di esami e visite specialistiche, visto che la ricetta elettronica sarà accettata anche da cliniche, ambulatori e ospedali.

Ci vorrà ancora tempo perché sparisca anche la vecchia “fustella” da attaccare nei riquadri rossi, poiché anche se i codici della confezione sono inseriti direttamente sul computer ancora non è stato possibile determinare un meccanismo che annulli il valore della fustella rispetto alla necessità di identificare e distinguere i farmaci erogati a carico del Ssn da quelli che anche se erogabili vengono invece pagati direttamente dal cittadino.

29/02/2016

DEPENALIZZAZIONE REATI 2016.

Diventa operativa da oggi la monolitica opera di depenalizzazione approvata dal governo Renzi, che porta fuori dal codice penale oltre 40 illeciti. Dalle ore 00.00 di questa notte, dunque, non sono più puniti come reati comportamenti come la guida senza patente, l’ingiuria, gli atti osceni in luogo pubblico, gli atti contrari alla pubblica decenza, il danneggiamento, i piccoli e grandi dispetti condominiali, la falsità in scrittura privata, l’appropriazione di cose smarrite. Non sarà più reato neanche il furto da parte di un comproprietario: per cui, se Tizio e Caio sono cointestatari della stessa auto e l’uno dei due la sottrae all’altro non potrà più essere punito con il codice penale. Allo stesso modo, chi troverà su una panchina un cellulare smarrito dal proprietario e lo terrà per sé non commetterà più alcun reato.Alcuni di questi reati vengono trasformati in semplici illeciti amministrativi (al pari delle multe o dell’emissione di assegni senza provvista) e, per essi, scatterà una sanzione fino a 30mila euro (gli importi sono nettamente più elevati di quelli previsti precedentemente dal codice penale); gli altri reati, invece, vengono trasformati in illeciti civili: per cui, in tal caso, sarà la vittima a dover citare il colpevole in un giudizio di risarcimento del danno e, al termine, il giudice dovrà comminare un’ulteriore multa (si pensi al caso emblematico della ingiuria). Per conoscere l’elenco dettagliato delle vecchie e delle nuove sanzioni, leggi la nostra scheda sulle depenalizzazioni.
Il principio del favor rei e la retroattività delle nuove regole più favorevoli ai colpevoli comporterà che non potranno essere puniti neanche coloro che hanno posto tali reati prima della approvazione della riforma ma che ancora non hanno subìto una sentenza irrevocabile: i procedimenti in corso si chiuderanno (per gli illeciti amministrativi, gli atti passeranno dalla Procura della Repubblica alla competente autorità amministrativa) mentre quelli definiti con sentenza ancora non definitiva potranno essere oggetto di impugnazione ai fini dell’assoluzione perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Ecco i principali reati previsti dai due decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri.
I PRINCIPALI REATI DEPENALIZZATI

I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità in scrittura privata (Art. 485)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486)

Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486. Atto privato (Art. 488)

Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2)

Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490)

REATI CONTRO LA MORALITÀ E BUON COSTUME

Atti osceni (Art. 527, co. 1)

Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2)



REATI CONTRO LA PERSONA

Ingiuria (Articolo 594)


REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sottrazione di cose comuni (Art. 627)

Danneggiamento semplice (Art. 635, co. 1)

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647)


CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2)

Abuso della credulità popolare (Art. 661)

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3)

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726)


REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990)



REATI IN MATERI DI PREVIDENZA

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

(Art. 2 del Dl 463/1983)


REATI IN MATERI DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992)


REATI IN MATERI DI RICICLAGGIO

Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007)

Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007)


REATI IN MATERI DI DIRITTO SOCIETARIO

Impedito controllo ai revisori

(Art. 29 del Dlgs 39/2010)



REATI IN MATERI DI DIRITTO FALLIMENTARE

Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942)

REATI IN MATERIA DI ASSEGNO BANCARIO

Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933)



INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978)



REATI IN MATERI DI PUBBLICA SICUREZZA

Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931)



REATI IN MATERI DI DIRITTO D’AUTORE

Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941)



REATI IN MATERI DI GUERRA

Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)



REATI IN MATERI DI MACCHINE UTENSILI

Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965)



REATI IN MATERI DI COMMERCIO

Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (Art. 16 del Dl 745/1970)



REATI IN MATERI DI CONTRABBANDO – VIOLAZIONI DOGANALI

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73)

Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973)

Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973)

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973)

25/02/2016

Decreto ingiuntivo: provvisoria esecutività se il debitore non risponde all'invito alla negoziazione assistita.

Per il Tribunale di Verona il mancato riscontro è idoneo a integrare l'ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo di cui all'art. 642, co. 2, c.p.c.
Prima di non rispondere all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita occorre pensarci bene: la scelta, infatti, non è del tutto priva di rischi.

Ad esempio, poco tempo fa il destinatario di un decreto ingiuntivo, proprio a causa di tale diniego, ha visto scattare la provvisoria esecutività del decreto stesso. Il motivo? Per il tribunale civile di Verona, secondo quanto emerge da un provvedimento del 19 febbraio 2016, far trascorrere tempo senza dare riscontro al predetto invito integra l'ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo prevista dall'articolo 642, comma 2, c.p.c..

24/02/2016

La nuova disciplina dei licenziamenti e le categorie del diritto civile. Una nuova stagione per il diritto del lavoro?

Corte appello Firenze sentenza 2 luglio 2015

Le modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti introducono un apparato sanzionatorio, tendenzialmente indennitario, che vorrebbe essere automatico, nell’ottica complessiva di impedire sempre di più la sostituzione della valutazione del giudice a quella dell’imprenditore. Ma tale automatismo non può funzionare in presenza di vuoti di disciplina, per colmare i quali sarà sempre più necessario il richiamo al corpo delle regole civilistiche in tema di contratti.



1. Le riforme che si sono succedute, a breve distanza l’una dall’altra, in materia di licenziamenti, prima con la L. n. 92/2012 e poi con il D.lgs. n. 23/2015, si sono mosse in progressione nella stessa ottica di spostare le conseguenze del recesso invalido del datore di lavoro dalla tutela reale (la reintegra nel posto) a una tutela meramente indennitaria.

In nessuna delle due occasioni il legislatore ha precluso o limitato la valutazione della illegittimità del licenziamento da parte del giudice: piuttosto ha circoscritto le conseguenze di tale valutazione di illegittimità, prima attraverso l’introduzione di una disciplina articolata, comprendente ipotesi alternative di tutela reale o indennitaria, e poi con una disciplina tendenzialmente semplice, che confina a ipotesi marginali la tutela reale, privilegiando una tutela indennitaria ancorata alla sola anzianità.

Si è introdotta dunque una diversa modulazione della sanzione, lasciando immutata la disciplina dei requisiti formali e dei presupposti sostanziali di legittimità del recesso del datore di lavoro.

La tecnica legislativa di intervento prescelta in entrambe le occasioni è stata quella di sovrapporre a una corposa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ultra quarantennale di poche norme (artt. 2118 e 2119 cod. civ., 2 e 3 L. n. 604/66, 7 e 18 L. n. 300/70), l’enucleazione innovativa di fattispecie, sommariamente definite, mediante l’utilizzo di espressioni lessicali (quali “insussistenza del fatto”, “manifesta insussistenza del fatto”, “violazione della procedura”, “violazione formale o procedurale”) prive di corrispondenza con le nozioni a contenuto concettuale e giuridico attraverso le quali alla materia si era data una sistemazione organica e coerente. E poiché alle diverse fattispecie oggi seguono tutele diverse, la non-comunicazione sul piano semantico delle nuove disposizioni con l’apparato concettuale di riferimento ha comportato e comporta una messa a punto da parte dei giudici.

Si profila infatti la necessità di rivisitare la precedente elaborazione giurisprudenziale (se si vuole anche un po’ autoreferenziale) che si era formata rispetto ad una normativa che aveva una sua autonomia rispetto al diritto comune dei contratti, per prendere quest’ultimo come paradigma al fine di trovare soluzioni coerenti con i principi fondamentali ed evitare insuperabili incongruenze. E’ infatti estremamente difficoltoso conciliare un sistema che delinea una facoltà di recesso dal rapporto di lavoro solo causale e dunque solo in presenza dei presupposti che secondo l’ordinamento esprimono quale interesse del datore di lavoro è meritevole di tutela, con un apparato sanzionatorio che vorrebbe essere automatico, declinato secondo fattispecie “fattuali” predefinite, senza lasciare spazi per valutare se effettivamente tale interesse sussista.

La volontà legislativa è chiaramente quella di impedire una sostituzione della valutazione del giudice a quella del datore di lavoro dei medesimi fatti integranti i presupposti del licenziamento, circoscrivendo alla tutela indennitaria l’area in cui questa divergenza di valutazioni può esprimersi. E di questa volontà si deve tenere conto. Le nuove disposizioni, però, per il modo in cui sono state concepite non riescono a funzionare con il desiderato automatismo, attraverso una classificazione precostituita di ipotesi alle quali il giudice dovrebbe semplicemente ricondurre l’una o l’altra fattispecie concreta.

Anche a prescindere dalle irrazionali conseguenze della equiparazione di fattispecie concrete sostanzialmente diverse a cui porta la L n. 92/2012 (sia per il licenziamento disciplinare che per il licenziamento per giustificato motivo o per il licenziamento collettivo), vi sono dei vuoti lasciati dalle nuove norme non colmabili se non con ingiustificabili forzature che consentirebbero il recesso del datore di lavoro in palese assenza dell’interesse tutelato, come nel caso che si va a trattare, e in violazione quindi di quella composizione di interessi contrastanti che lo stesso legislatore esprime ancorando il recesso del datore di lavoro alla presenza di determinati presupposti.

Questa esigenza di inquadramento sistematico, che per ora si è espressa nella casistica solo per l’applicazione della L n. 92/2012, è sempre più avvertita dalla dottrina anche con riferimento alla disciplina del Jobs act1.



2. La sentenza della Corte d’Appello di Firenze in commento, resa su un licenziamento disciplinare, è un esempio di questa nuova stagione della giurisprudenza del lavoro.

La decisione prende le mosse da una vicenda molto particolare, in cui i termini fattuali della questione controversa risultano di evidenza lapalissiana e non consentono elusioni. La fattispecie concreta è la seguente: un quadro direttivo bancario commette illeciti gravi, tali da giustificare un recesso per giusta causa.

La contestazione delle condotte avviene però dopo due anni dal loro compiuto accertamento attraverso una indagine interna, anni nel corso dei quali non solo il dipendente aveva mantenuto la sua posizione ma gli erano stati dati incarichi ad alto contenuto fiduciario. E’ palese l’insuperabile contrasto tra il risalente accertamento dell’illecito, l’assegnazione successiva di incarichi fiduciari e il licenziamento (intervenuto addirittura quattro mesi dopo la contestazione).

Non è quindi in discussione la tardività della contestazione (e del licenziamento), è in discussione piuttosto la collocazione concettuale di questa specifica causa di invalidità del recesso nella categoria dei “vizi formali o procedurali”, oppure in quella dei vizi sostanziali, che secondo la graduazione delle sanzioni previste dalla legge Fornero, possono essere esclusivamente ravvisati, per il licenziamento disciplinare, nell’insussistenza del fatto, nella diversa previsione di una sanzione conservativa del contratto collettivo o nella sproporzione della sanzione.

La Corte fiorentina condivide la valutazione di palese tardività della contestazione disciplinare già espressa all’esito della fase sommaria e della fase di opposizione nel cd. rito Fornero, ma, riformando sotto questo profilo la sentenza di primo grado, e confermando la valutazione del giudice della fase sommaria, statuisce che la tardività non costituisce una violazione procedimentale, bensì un limite all’esercizio del potere disciplinare e quindi dispone la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il percorso logico giuridico esposto nella motivazione evidenzia le ragioni della insufficienza della categoria del “vizio di forma o procedurale” ad esaurire e contenere tutte le violazioni dei principi che devono essere osservati nell’esercizio del potere disciplinare e che non riguardano la prova dell’esistenza o la valutazione della gravità della condotta addebitata.

Viene così innanzitutto osservato che l’elaborazione giurisprudenziale della nozione di tardività della contestazione indica due distinte e autonome finalità: quella della garanzia del diritto di difesa del lavoratore, pregiudicato dalla contestazione di fatti lontani nel tempo, e quella della tutela dell’affidamento del lavoratore sull’implicita valutazione di irrilevanza della condotta rispetto al vincolo fiduciario, conseguente all’omessa contestazione della condotta già nota al datore di lavoro.

Gli arresti giurisprudenziali di riferimento, consolidati negli anni, hanno preso le mosse dalla definizione dei limiti del potere disciplinare in un quadro normativo che però non richiedeva una classificazione della natura, formale o sostanziale, del vizio che si realizzava per la tardività della iniziativa datoriale; sebbene la garanzia del diritto di difesa fosse collegata spesso alla correttezza del procedimento disciplinare, ad essi non era dato un fondamento letterale nell’art. 7 L n. 300/70, né in altre disposizioni.

Attraverso il richiamo di tali sentenze, viene quindi evidenziato come esse siano il frutto di una elaborazione concettuale connessa e coerente con la natura dell’interesse per il quale l’ordinamento attribuisce al datore di lavoro il potere disciplinare.

L’inerzia protratta per un apprezzabile periodo di tempo deve essere letta secondo i canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e costituisce, secondo la Corte fiorentina, un “fatto negoziale di natura sostanzialmente abdicativa” che ingenera l’affidamento dell’altra parte e determina l’estinzione del diritto di recesso.

La tempestività della contestazione è dunque un presupposto del procedimento, antecedente e esterno allo stesso: deve sussistere perché il procedimento possa legittimamente iniziare e l’insussistenza non è sanata dalle modalità, dai tempi o dalle difese svolte nel procedimento disciplinare, potendone addirittura la mancanza essere rilevata d’ufficio.

Cosi definita e collocata concettualmente la nozione di tardività, è palese che la stessa non possa essere ricondotta a un vizio formale o di procedura, e nemmeno alla insussistenza del fatto oppure alla mancanza, sotto il profilo della gravità della condotta, della giusta causa: il fatto sussiste e in astratto costituisce giusta causa, ma ciò non di meno, la tardività comporta la radicale nullità del licenziamento in quanto disposto in assenza del diritto di recesso, per sua avvenuta estinzione. E questo pur se sicuramente non fosse nell’intenzione del legislatore del 2012 lasciare questi vuoti normativi.



3.La pronuncia, pienamente condivisibile, consente alcune riflessioni ulteriori.

Il potere disciplinare, il cui esercizio può determinare la cessazione del rapporto di lavoro attraverso il licenziamento con o senza preavviso, è attribuito per la realizzazione dell’interesse del datore di lavoro all’esatto adempimento della prestazione dovuta dal lavoratore, in relazione a un rapporto che si svolge quotidianamente attraverso atti di direzione ed esecuzione il cui contenuto è variabile secondo le contingenti necessità. Finalità e contenuto di questo potere, che realizza la supremazia di una parte sull’altra, devono quindi essere circoscritti alla funzione strettamente strumentale della realizzazione dell’interesse per il quale essi sono accordati.

In particolare il licenziamento, massima delle sanzioni, implica la lesione definitiva della fiducia nella correttezza dell’esecuzione del contratto per il futuro: dunque, un giudizio prognostico totalmente negativo sulla realizzazione dell’interesse del datore di lavoro all’esatto adempimento.

La tardività della contestazione, che si verifica quando il rapporto di lavoro sia proseguito per un apprezzabile periodo di tempo dopo che il datore ha avuto piena conoscenza dell’illecito disciplinare, e dunque quando successivamente all’illecito disciplinare sia continuata l’esecuzione con accettazione della prestazione contrattuale, è una condotta autoevidente di valutazione prognostica positiva e di non avvenuta lesione dell’elemento fiduciario. A maggior ragione se, come nella fattispecie, il lunghissimo lasso di tempo si accompagna alla assegnazione di nuovi incarichi di particolare impegno e contenuto professionale.

Il significato della condotta abdicativa del diritto di recesso per fatti concludenti può quindi essere letto nel quadro della disciplina generale dello scioglimento del contratto per inadempimento, che vale anche per i rapporti ad esecuzione continuativa non a libera recedibilità, quale rimane anche oggi il rapporto di lavoro subordinato.

Secondo l’art. 1455 c.c., l’inadempimento di una parte può essere invocato per liberarsi dal vincolo contrattuale se ed in quanto non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell’altra: ma l’accettazione della prestazione successivamente all’illecito per un congruo periodo di tempo è di per se stessa dimostrativa della non incidenza dell’illecito medesimo sull’elemento fiduciario, quindi della insussistenza di un interesse del datore di lavoro a interrompere il rapporto per essere venuto meno l’affidamento sul corretto adempimento della prestazione per il futuro.

Questa ricollocazione concettuale della tardività nell’ambito della disciplina generale dei contratti, quale causa di una invalidità radicale per insussistenza a monte del diritto di recedere, pare possa avere conseguenze anche rispetto alla nuova disciplina del licenziamento.

L’art. 3 del D.lgs. n. 23/2015 disciplina le conseguenze del recesso invalido “…nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa…” e “…nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento…”.

Sia la formulazione letterale dei due commi, sia il loro collegamento, che prevede la seconda ipotesi quale eccezione rispetto alla prima, sembrano riferirsi esclusivamente alla sussistenza dell’illecito e alla sua gravità.

L’uso della locuzione “estremi del licenziamento”, che riecheggia un lessico penalista, esplicita abbastanza chiaramente la correlazione alla sola sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito (condotta, dolo o colpa, assenza di cause di giustificazione): di ciò è conferma l’enucleazione dell’unica ipotesi per la quale la tutela indennitaria cede alla tutela reale, che letteralmente è riferita alla insussistenza del fatto materiale (a prescindere dal significato che verrà dato a questa espressione), con espressa esclusione di valutazioni sulla proporzionalità della sanzione.

Tutti elementi dunque che attengono alla sfera del lavoratore, a cui non è sicuramente riconducibile la tardività della contestazione, che appartiene alla sfera del datore di lavoro.

Ne dovrebbe conseguire che la tardività resta esterna alla nuova disciplina, continuando ad integrare tuttora una ipotesi di nullità, che deriva dalla disciplina generale in materia di atti negoziali, per l’insussistenza di un interesse tutelato dall’ordinamento allo scioglimento del contratto.

L’inidoneità radicale dell’atto di recesso tardivo (in sé, o in quanto segue a una contestazione tardiva) a produrre effetti giuridici, completata dalla non inclusione di questa invalidità nella tutela meramente indennitaria, dovrebbe dunque comportare, anche nel nuovo sistema, la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento pieno del danno da perdita di retribuzione, in applicazione dei principi generali sulla nullità e inefficacia degli atti negoziali.

24/02/2016

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE IL REATO NON SUSSISTE SE LA MOGLIE E' REATTIVA.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di condanna emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Belluno, che all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato P. alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, lo assolveva dai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di violenza privata nei confronti della moglie.

Il difensore della parte civile proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra le varie censure, violazione di legge, ex art. 572 c.p., artt. 3 e 33 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e vizi motivazionali, per carenza e contraddittorietà, in ordine alla erronea ricostruzione della nozione di violenza in ambito familiare, ai fini della individuazione degli elementi integrativi della fattispecie incriminatrice in contestazione; nonché violazione di legge, ex artt. 570, 572 e 610 c.p. Art. 2 Cost. Artt. 143, 146 e 147 c.c.. artt. 3 e 33 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e vizi motivazionali, evidenziando contraddizioni tra i fatti accertati e la premessa in sentenza che descriveva la donna come reattiva e, dunque, inidonea a rientrare nel paradigma della vittima di maltrattamenti.

Per la Corte di Cassazione il ricorso è infondato, alla stregua dei seguenti principi circa la configurabilità della fattispecie di reato di cui all'art. 572 c.p.:

1) La materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze.

2) Deve pertanto escludersi, che la compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, oggettivamente mortificante ed insostenibile;

3) Alla luce di tali principi, per la Suprema Corte i giudici di appello hanno correttamente escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti, in relazione alla tipologia delle relazioni familiari intercorse fra i coniugi: fra l'imputato, notaio, e la parte civile, avvocato, infatti “si è venuto ad instaurare un rapporto di accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione, ove viene in rilievo da un lato, il temperamento irascibile di lui,i suoi accessi di collera ed i comportamenti spesso trasmodanti nella maleducazione, dall'altro lato la costante capacità reattiva della moglie e l'assenza di un supino atteggiamento rispetto alle intemperanze anche verbali del marito, nel quadro di un rapporto protrattosi per anni e connotato da continui diverbi, incomprensioni e litigi..., tra persone dotate entrambe di un carattere molto passionale, per inferirne logicamente l'impossibilità di configurare un comportamento obiettivamente caratterizzato da tratti di abituale e sistematica prevaricazione, basato su una posizione di passiva soggezione dell'una nei confronti dell'altro”.

In conclusione, per la Cassazione, quando in un contesto familiare di forte conflittualità, vi è una sorta di equilibrio, in negativo, tra i coniugi, non ricorre la fattispecie di reato in esame, mentre solo quando tale equilibrio viene meno e si viene a creare una situazione in cui una parte prevarica sull'altra, si può ritenere integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p.

Resta ferma naturalmente l'eventuale rilevanza penale della singola condotta.

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