Studio Legale Avv. Alberto Vignoli

Studio Legale Avv. Alberto Vignoli Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Alberto Vignoli, Avvocato divorzista e specializzato in diritto di famiglia, Via Demetrio Martinelli n. 12, Bologna.

Lo Studio tratta prevalentemente le materie del Diritto Civile (Separazioni e Divorzi, Contratti, Risarcimento danni, Recupero crediti, Condominio), Infortunistica-Responsabilità medica; Diritto del Lavoro, e Diritto Penale

18/05/2026

QUANDO IL CONIUGE OBBLIGATO PUO' CHIEDERE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONI O DIVORZIO?

In Italia, il coniuge obbligato (cioè quello che paga assegno di mantenimento, assegno divorzile o contributi per i figli) può chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio quando intervengono circostanze nuove e rilevanti rispetto a quelle esistenti al momento della decisione del giudice o dell’accordo omologato.
Le regole principali sono contenute nell’art. 710 c.p.c. (separazione) e nell’art. 9 della Legge sul divorzio n. 898/1970.
In pratica, la modifica può essere chiesta quando c’è un cambiamento:
-economico
-lavorativo
-familiare
-oppure relativo ai figli
che renda non più equilibrate le condizioni originarie.
Esempi tipici in cui il coniuge obbligato può chiedere una revisione:
perdita del lavoro o forte riduzione del reddito;
pensionamento;
malattia o invalidità;
nascita di nuovi figli;
aumento significativo delle spese;
miglioramento economico dell’ex coniuge;
convivenza stabile o nuovo matrimonio dell’ex coniuge;
raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli.
La modifica può riguardare:
riduzione dell’assegno;
aumento dell’assegno;
eliminazione dell’assegno;
diversa ripartizione delle spese straordinarie;
affidamento e collocamento dei figli.
Il giudice però non modifica automaticamente le condizioni: bisogna dimostrare che il cambiamento sia:
successivo alla sentenza o all’accordo;
non temporaneo;
rilevante sotto il profilo economico o familiare.
La domanda si presenta con ricorso al tribunale competente.

Per maggiori info contattami al 339 812 2682

15/05/2026

ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE/DIVORZIO TRA I CONIUGI.

Nell'ultimo periodo la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema del mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio, precisando alcuni principi molto rilevanti.
Le decisioni più citate nel 2025-2026 riguardano soprattutto:
1. Il mantenimento deve essere proporzionato ai redditi reali dei genitori. Con l’ordinanza n. 19288/2025, la Cassazione ha ribadito che l’assegno per i figli va calcolato sulla base delle condizioni economiche attuali e concrete dei genitori, evitando importi sproporzionati o “punitivi”.
In pratica:
il giudice deve verificare i redditi effettivi, le spese e la capacità economica reale;
l’assegno può essere modificato se cambia la situazione lavorativa o reddituale;
il mantenimento non può comprimere in modo irragionevole la dignità economica del genitore obbligato.
La Cassazione richiama il principio dell’art. 337-ter c.c.: ciascun genitore contribuisce in misura proporzionale alle proprie risorse.

2. Il mantenimento del figlio maggiorenne non è automatico “a vita”
Diverse pronunce del 2025 hanno confermato che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne continua solo finché il figlio:
non abbia raggiunto un’autonomia economica stabile;
oppure non rifiuti colpevolmente opportunità lavorative o formative.
La Cassazione infatti valuta:
l'età del figlio;
il percorso di studi;
l'impegno nella ricerca del lavoro;
il comportamento concreto.
Se il figlio resta inattivo senza giustificazione, il mantenimento può cessare.

3. Un lavoro precario o occasionale può non bastare.
La Suprema Corte ha anche chiarito che un’attività saltuaria o poco retribuita non equivale necessariamente ad autosufficienza economica. Ad esempio: lavori stagionali; collaborazioni temporanee; attività incompatibili con un percorso formativo ancora in corso possono non essere sufficienti per far cessare l’obbligo di mantenimento.

4. La revoca del mantenimento non è retroattiva.
Con l’ordinanza n. 298/2026, la Cassazione ha stabilito che, se il figlio diventa economicamente autosufficiente, la revoca dell’assegno decorre normalmente dalla domanda giudiziale e non dal momento in cui il figlio ha iniziato a lavorare.
Questo significa che il genitore obbligato deve comunque chiedere formalmente la modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

L'Orientamento generale della Cassazione.
La linea più recente della giurisprudenza sembra orientata verso:
maggiore attenzione alla situazione economica concreta;
responsabilizzazione dei figli maggiorenni;
revisione più flessibile degli assegni;
eliminazione di automatismi sia nel riconoscimento sia nella cessazione del mantenimento.

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11/05/2026

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20/02/2024

Ricorso cumulativo per separazione e divorzio. Con la riforma Cartabia è possibile

13/07/2018

Prelievi e versamenti in contanti: oltre 10mila euro segnalati
I movimenti effettuati in banca oltre i 10mila euro costituiranno la base per una "comunicazione oggettiva" che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia
soldi euro scommesse

Saranno segnalati i movimenti bancari (anche quelli non unici, se accumulati in un mese) pari o superiori a 10.000 euro. Che cosa significa? Semplicemente che quei prelievi e versamenti effettuati in banca costituiranno la base per una "comunicazione oggettiva" che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia.

Prelievi o versamenti pari o superiori a 10.000 euro segnalati

Prosegue dunque l'attività antiriciclaggio. Ma chi ha la coscienza a posto non ha nulla da temere. La comunicazione farà in modo che l'Uif possa avere a disposizione una base dati ampia, omogenea e sistematica, per migliorare le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, chiarisce Italia Oggi.

Il sito della Banca d'Italia precisa le modalità in un documento, dal titolo "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive", sottoposto per trenta giorni a pubblica consultazione. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita nel 2007presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, subentrando all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

Le banche, gli uffici postali e gli istituti di moneta elettronica dovranno inviare all'Uif «con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore».

Vengono quindi prese in considerazione anche eventuali operazioni «cumulate» nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

Il contenuto delle comunicazioni dovrà includere: «i dati identificativi della comunicazione, che riportano le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante; gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo».

04/07/2018

CONGEDO DI MATERNITA' ANCHE PER LE MAMME DISOCCUPATE.

Se una lavoratrice decide di dare le dimissioni una volta scoperto di essere incinta, non perde comunque il diritto al congedo di maternità, ossia l’indennità sostitutiva riconosciuta dall’Inps nei 5 mesi in cui la lavoratrice è obbligata ad assentarsi dal lavoro. Il congedo di maternità, infatti, spetta anche alle lavoratrici che risultano essere disoccupate o sospese, purché soddisfino determinati requisiti.

Perché si possa percepire l’indennità sostitutiva Inps per 5 mesi (nei 2 precedenti al parto e nei 3 successivi) è necessario che dalla sospensione del lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. Qualora siano trascorsi più di 60 giorni, l’indennità di maternità sarà corrisposta solo nel caso in cui la donna risulti essere allo stesso tempo titolare della Naspi (indennità di disoccupazione), che viene sospesa per tutti i 5 mesi. Ricordiamo infatti che per le dimissioni motivate da maternità (quindi quelle presentate dal 1° giorno in cui si viene a conoscenza del proprio stato al compimento del 1° anno di età del figlio) viene riconosciuta la giusta causa e, quindi, si mantiene il diritto alla Naspi.

Se, invece, il congedo ha inizio dopo questa data e non è stata riconosciuta la Naspi, allora l’indennità di maternità spetta solo se questo periodo è inferiore ai 180 giorni e negli ultimi 2 anni ci siano almeno 26 contributi settimanali versati. A tutte queste lavoratrici, quindi, nei 5 mesi coperti dal congedo di maternità, l’Inps riconosce un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione precedentemente percepita.

06/04/2016

Licenziamento del lavoratore che ha usato l'auto aziendale per allontanarsi dal posto di lavoro.

È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al dipendente allontanatosi dalla sede di lavoro in orario lavorativo fondato sui rilievi del Gps installato sull’auto aziendale in dotazione al lavoratore. Per la Corte, l’utilizzo di tale sistema è lecito perché rientra nei cosiddetti “controlli difensivi”, ovvero quelli intesi a «rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa, nonché illeciti». Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 12 ottobre 2015 n. 20440

02/03/2016

Addio ricetta medica: cosa cambia dal 1° marzo
Arriva quella elettronica: i malati dovranno utilizzare il cellulare o il tablet. Esce definitivamente di scena la ricetta medica cartacea, quella con i tradizionali colori rosso e panna, per essere sostituita da tablet e computer.

La nuova normativa sulla circolarità nazionale della ricetta dematerializzata, approvata lo scorso novembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale a dicembre, diventa efficace a partire dal 1° marzo 2016: le farmacie dovrebbero essere, per quella data, già nelle condizione di calcolare ticket ed eventuali esenzioni nella Regione di provenienza del malato. Lo ricorda una nota della Fimmg, la Federazione dei medici di famiglia.

COSA CAMBIA – Il medico di famiglia, nel momento in cui dovrà prescrivere un farmaco al malato, si collegherà dal proprio computer a un portale dedicato e lì indicherà gli estremi del paziente e del medicinale prescritto. In particolare, nel sistema informatico verrà compilata una ricetta “telematica”, identica a quella cartacea tradizionale, un Nre (numero ricetta elettronica) cui sarà associato il codice fiscale del paziente. Verranno poi aggiunte, in automatico, anche eventuali esenzioni.

Il medico dovrà stampare un piccolo promemoria (della dimensione di un foglio A5) e consegnarlo al paziente. Quest’ultimo, munito di tale documento, si recherà in farmacia e lo consegnerà al farmacista il quale, a sua volta, attraverso i codici a barre stampati sul promemoria, recupererà la prescrizione collegandosi al sistema informatico online. Verrà così consegnata la medicina al malato. Quando il sistema andrà completamente a regime, sparirà anche il promemoria e tutto avverrà telematicamente, attraverso al trasmissione di dati al sistema informatico centralizzato.

Tale procedimento verrà esteso gradualmente anche per la prescrizioni di esami e visite specialistiche, visto che la ricetta elettronica sarà accettata anche da cliniche, ambulatori e ospedali.

Ci vorrà ancora tempo perché sparisca anche la vecchia “fustella” da attaccare nei riquadri rossi, poiché anche se i codici della confezione sono inseriti direttamente sul computer ancora non è stato possibile determinare un meccanismo che annulli il valore della fustella rispetto alla necessità di identificare e distinguere i farmaci erogati a carico del Ssn da quelli che anche se erogabili vengono invece pagati direttamente dal cittadino.

29/02/2016

DEPENALIZZAZIONE REATI 2016.

Diventa operativa da oggi la monolitica opera di depenalizzazione approvata dal governo Renzi, che porta fuori dal codice penale oltre 40 illeciti. Dalle ore 00.00 di questa notte, dunque, non sono più puniti come reati comportamenti come la guida senza patente, l’ingiuria, gli atti osceni in luogo pubblico, gli atti contrari alla pubblica decenza, il danneggiamento, i piccoli e grandi dispetti condominiali, la falsità in scrittura privata, l’appropriazione di cose smarrite. Non sarà più reato neanche il furto da parte di un comproprietario: per cui, se Tizio e Caio sono cointestatari della stessa auto e l’uno dei due la sottrae all’altro non potrà più essere punito con il codice penale. Allo stesso modo, chi troverà su una panchina un cellulare smarrito dal proprietario e lo terrà per sé non commetterà più alcun reato.Alcuni di questi reati vengono trasformati in semplici illeciti amministrativi (al pari delle multe o dell’emissione di assegni senza provvista) e, per essi, scatterà una sanzione fino a 30mila euro (gli importi sono nettamente più elevati di quelli previsti precedentemente dal codice penale); gli altri reati, invece, vengono trasformati in illeciti civili: per cui, in tal caso, sarà la vittima a dover citare il colpevole in un giudizio di risarcimento del danno e, al termine, il giudice dovrà comminare un’ulteriore multa (si pensi al caso emblematico della ingiuria). Per conoscere l’elenco dettagliato delle vecchie e delle nuove sanzioni, leggi la nostra scheda sulle depenalizzazioni.
Il principio del favor rei e la retroattività delle nuove regole più favorevoli ai colpevoli comporterà che non potranno essere puniti neanche coloro che hanno posto tali reati prima della approvazione della riforma ma che ancora non hanno subìto una sentenza irrevocabile: i procedimenti in corso si chiuderanno (per gli illeciti amministrativi, gli atti passeranno dalla Procura della Repubblica alla competente autorità amministrativa) mentre quelli definiti con sentenza ancora non definitiva potranno essere oggetto di impugnazione ai fini dell’assoluzione perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Ecco i principali reati previsti dai due decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri.
I PRINCIPALI REATI DEPENALIZZATI

I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità in scrittura privata (Art. 485)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486)

Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486. Atto privato (Art. 488)

Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2)

Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490)

REATI CONTRO LA MORALITÀ E BUON COSTUME

Atti osceni (Art. 527, co. 1)

Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2)



REATI CONTRO LA PERSONA

Ingiuria (Articolo 594)


REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sottrazione di cose comuni (Art. 627)

Danneggiamento semplice (Art. 635, co. 1)

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647)


CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2)

Abuso della credulità popolare (Art. 661)

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3)

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726)


REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990)



REATI IN MATERI DI PREVIDENZA

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

(Art. 2 del Dl 463/1983)


REATI IN MATERI DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992)


REATI IN MATERI DI RICICLAGGIO

Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007)

Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007)


REATI IN MATERI DI DIRITTO SOCIETARIO

Impedito controllo ai revisori

(Art. 29 del Dlgs 39/2010)



REATI IN MATERI DI DIRITTO FALLIMENTARE

Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942)

REATI IN MATERIA DI ASSEGNO BANCARIO

Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933)



INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978)



REATI IN MATERI DI PUBBLICA SICUREZZA

Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931)



REATI IN MATERI DI DIRITTO D’AUTORE

Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941)



REATI IN MATERI DI GUERRA

Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)



REATI IN MATERI DI MACCHINE UTENSILI

Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965)



REATI IN MATERI DI COMMERCIO

Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (Art. 16 del Dl 745/1970)



REATI IN MATERI DI CONTRABBANDO – VIOLAZIONI DOGANALI

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73)

Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973)

Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973)

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973)

25/02/2016

Decreto ingiuntivo: provvisoria esecutività se il debitore non risponde all'invito alla negoziazione assistita.

Per il Tribunale di Verona il mancato riscontro è idoneo a integrare l'ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo di cui all'art. 642, co. 2, c.p.c.
Prima di non rispondere all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita occorre pensarci bene: la scelta, infatti, non è del tutto priva di rischi.

Ad esempio, poco tempo fa il destinatario di un decreto ingiuntivo, proprio a causa di tale diniego, ha visto scattare la provvisoria esecutività del decreto stesso. Il motivo? Per il tribunale civile di Verona, secondo quanto emerge da un provvedimento del 19 febbraio 2016, far trascorrere tempo senza dare riscontro al predetto invito integra l'ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo prevista dall'articolo 642, comma 2, c.p.c..

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