Studio legale Bruna Benfenati

Studio legale Bruna Benfenati fornisce, a privati ed aziende, assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in campo civile, penale e tributario.

Con oltre 20 anni di ininterrotta esperienza professionale fornisce, a privati ed aziende, assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in campo civile, penale e tributario, condividendo col cliente la scelta difensiva migliore per la tutela dei suoi interessi.

BREVE PILLOLA – I DIRITTI DI VISITA DEI FIGLI AL TEMPO DEL CORONAVIRUSIn questo momento si susseguono gli interrogativi ...
25/03/2020

BREVE PILLOLA – I DIRITTI DI VISITA DEI FIGLI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

In questo momento si susseguono gli interrogativi su “come fare” anche le cose che fino a pochi giorni fa erano del tutto normali.

Il problema che emerge al momento è quello delle visite ai figli da parte del genitore non collocatario, cioè quello presso cui i figli non abitano stabilmente, stante le limitazioni alla mobilità delle persone e all’invito reiterato ogni giorno di “restare in casa”.

Si stanno susseguendo una serie di interventi di associazioni di avvocati, di esperti, di giuristi che partendo dall’analisi dettagliata – e peraltro dotta – dei numerosi provvedimenti normativi in materia, cercano di estrapolare la soluzione giuridica che più si confà al caso di specie, che pare essere stata evidenziata nel cosiddetto “stato di necessità”.

I GENITORI NON COLLOCATARI che VORRANNO VEDERE I FIGLI secondo quanto previsto dai provvedimenti del Tribunale POTRANNO FARLO, anche spostandosi in un altro Comune non necessariamente limitrofo, compilando il modello di autocertificazione messo a disposizione dal Viminale, e barrando la casella “stato di necessità”.

Lo “stato di necessità” risiederebbe a parere di alcuni, nel pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe ai figli dalla privazione della figura dell’altro genitore.

Ora, pur stando spesso dalla parte di chi è più spesso papà, ma anche mamma, “pendolare”, non posso non osservare alcune cose: se l’intento è quello di stare a casa per evitare i contagi, occorre contemperare il diritto/dovere di stare con i figli, con la situazione attuale, del tutto grave ed eccezionale, al fine di non esporre i nostri cari (soprattutto i nostri figli), a pericoli inutili.

Per cui mi sentirei di dire ai genitori non collocatari: se svolgete una professione a rischio (sanitaria) oppure se STATE CONTINUANDO AD ESPORVI AL PERICOLO DI CONTAGIO perché state continuando a lavorare in condizioni che non vi assicurano la certezza dell’isolamento protettivo totale, NON DOVETE VOI PER PRIMI VEDERE FISICAMENTE I VOSTRI FIGLI.

Ancora, SE STATE MLAE, o avete anche un semplice raffreddore o piccolo malanno, state a casa e NON INCONTRATE PERSONALMENTE I VOSTRI FIGLI.

Se siete in quarantena, ovviamente, non potrete stare con i vostri figli. Ma non ho detto che non li dovete vedere, sentire, parlare con loro e condividere ogni momento libero.

Si può fare!

Ci sono le mail il telefono, le chat di gruppo, la web cam, le video chiamate, o le più semplici telefonate e sono senza limiti di orari e di giorni.

Ci sarà qualcuno che, per spirito di contraddizione, non sarà d’accordo con quello che dico, ma vi invito a pensare a chi, in tempi non sospetti, è costretto per lavoro, ad assentarsi molti mesi da casa: lavoratori delle piattaforme petrolifere, trasfertisti, lavoratori che operano stabilmente per molti mesi consecutivi all’anno nelle sedi disagiate di alcune grandi multinazionali dell’energia.

Credo che molti abbiano figli e trovino il modo di far loro sapere che gli sono vicino, con ogni mezzo.

Una buona giornata a tutti,
A presto,

Per consulenze private, potete contattarmi tramite email / telefono, tutti i recapiti li trovate nel mio sito

https://www.studiolegalebenfenati.it

Buongiorno a tutti, con Decreto Legge n 76 del 2020 il Consiglio dei Ministri ha decretato il BLOCCO TOTALE di alcune at...
23/03/2020

Buongiorno a tutti,

con Decreto Legge n 76 del 2020 il Consiglio dei Ministri ha decretato il BLOCCO TOTALE di alcune attività fino alla data del 3 aprile.

Tra queste attività è stata espressamente ESCLUSA quelli degli STUDI LEGALI, che pertanto POTRANNO CONTINUARE AD OPERARE ASSICURANDO LA CONTINUITÀ DI SERVIZIO necessaria ai cittadini PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI.

Questo non significa – nel rispetto di un principio di prudenza e di solidarietà con le categorie che stanno facendo grandi sacrifici per contenere l’epidemia, e parlo di medici, infermieri e personale sanitario – che sarò personalmente in studio 5 giorni la settimana per tutto l’orario lavorativo.

Ma significa che, se avete un problema o una NECESSITÀ INDEFETTIBILE che non possa essere risolta da remoto utilizzando la tecnologia, la precisazione assunta ieri sera dal Governo consente sia a me che ai clienti, di poter fissare un appuntamento presso lo studio e di recarvisi personalmente, sempre avendo l’attenzione di utilizzare i presidi sanitari obbligatori.

Tale possibilità potrà essere autocertificata per assicurarsi la libera circolazione per questo motivo.

Preciso che gli avvocati sono, per legge, esercenti un servizio di pubblica utilità, e pertanto al pari dei servizi ritenuti essenziali viene loro assicurata la possibilità di continuare ad operare.

Domani pubblicherò un video nel quale – indipendentemente da questa precisazione che il Governo ci ha fornito ieri sera – affronterò in modo più specifico le modalità alternative per assicurare un servizio efficiente anche rispettando il suggerimento , nonché l’effettiva portata delle limitazioni imposte dallo Stato sulle attività gestite dal Tribunale e dagli altri organi di Giustizia.

Buona giornata a tutti e a domani.

Qui in foto, parte dell’allegato 1 del Decreto che specifica quali attività sono consentite

Buongiorno amici,Sto preparando per voi una mini-serie per tenervi aggiornati e spiegarvi la funzionalità del tribunale ...
21/03/2020

Buongiorno amici,

Sto preparando per voi una mini-serie per tenervi aggiornati e spiegarvi la funzionalità del tribunale durante questo periodo e darvi alcuni consigli su come utilizzare la tecnologia disponibile per ridurre le vostre difficoltà in questo particolare delicato periodo, e migliorare la vostra vita in futuro.

Stay tuned!

Mi raccomando, attivate le notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti, veramente importanti e molto utili!

Basta passare il cursore del mouse sul tasto “ti piace” e cliccare sulla voce “Notifiche” del menù e metti il flag sulla casella “Tutti i Post” così da non perderti nessun aggiornamento.

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso un coniuge sia obbligato al pagamento di un a...
19/03/2020

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso un coniuge sia obbligato al pagamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, in aggiunta al godimento della casa famigliare assegnata, la misura del suddetto assegno non si modifica anche se i figli siano divenuti autosufficienti e abbiano lasciato la casa famigliare che continui però ad essere abitata dal coniuge beneficiario dell’assegno.

Questo perché nel determinare la misura dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, si è tenuto conto della “attendibile ricostruzione della situazione patrimoniale di ambedue i coniugi” per cui il godimento della casa è una componente dell’assegno di mantenimento.

Ci tengo a precisare che, nonostante queste settimane di quarantena, il mio lavoro continua in smart working.

Tutti i contatti li trovate qui!
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso un coniuge sia obbligato al pagamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, in aggiunta al godimento della casa famigliare assegnata, la misura del suddetto assegno non si modifica anche se i figli siano divenuti autosufficienti e abbiano lasciato la casa famigliare che continui però ad essere abitata dal coniuge beneficiario dell’assegno.

Questo perché nel determinare la misura dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, si è tenuto conto della “attendibile ricostruzione della situazione patrimoniale di ambedue i coniugi” per cui il godimento della casa è una componente dell’assegno di mantenimento.

Ci tengo a precisare che, nonostante queste settimane di quarantena, il mio lavoro continua in smart working.

Tutti i contatti li trovate sul mio sito:

https://www.studiolegalebenfenati.it

A presto,

Rubare un cane non è reato se lo scopo è sottrarlo ai maltrattamenti. Così deciso dalla Corte di Cassazione all’esito de...
17/10/2019

Rubare un cane non è reato se lo scopo è sottrarlo ai maltrattamenti.

Così deciso dalla Corte di Cassazione all’esito della vicenda che aveva visto alcuni attivisti imputati del reato di furto per aver sottratto dal centro di Green Hill una serie di cuccioli di beagle destinati ad esperimenti.

Il reato non sussiste perché l’elemento soggettivo del furto e cioè la volontà di spossessare di un bene il suo proprietario, non era il motivo della sottrazione degli animali, ma quello di evitare loro torture e sofferenze.

COSA SUCCEDE ALL’AUTOMOBILISTA SE IL TUTOR AUTOSTRADE NON VIENE TARATO?Niente multa né taglio dei punti sulla patente se...
08/10/2019

COSA SUCCEDE ALL’AUTOMOBILISTA SE IL TUTOR AUTOSTRADE NON VIENE TARATO?

Niente multa né taglio dei punti sulla patente se il tutor autostradale non viene tarato.

Sì, hai letto bene!

La Cassazione con recente ordinanza ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato condannato dal Tribunale, sulla base del fatto che la taratura periodica fosse da ritenere obbligatoria solo per gli autovelox.

La Corte Suprema invece ha richiamato sul punto la Corte Costituzionale che ha invece stabilito che il principio della taratura periodica – che ha lo scopo di confermare l’attendibilità del sistema di rilevazione della velocità, vale anche per l’accertamento SICVE (c.d. tutor) che rientra tra i dispositivi di rilevazione “a distanza” previsti dagli artt.. 142 e 148 del codice della strada.

E tu lo sapevi? Fammelo sapere nei commenti!

30 Luglio 2019Festeggiamento del ventennale dell'insediamento del Re del Marocco Muhammad VI a Bologna, organizzato dal ...
14/08/2019

30 Luglio 2019

Festeggiamento del ventennale dell'insediamento del Re del Marocco Muhammad VI a Bologna, organizzato dal Console Generale il quale, nel discorso celebrativo, ha sottolineato le opportunità economiche e di sviluppo del Suo paese.

Nel corso della serata ho avuto l'opportunità di entrare in contatto con una parte della comunità marocchina residente in modo stabile nel nostro territorio e ho potuto apprezzare un bellissimo esempio di quella che per me è l'unica vera forma di integrazione:

Il mantenimento delle proprie tradizioni culturali e religiose, nel massimo rispetto di usi e costumi del Paese nel quale si è scelto di vivere.

Il Comune o l’ente locale di riferimento ha l’obbligo di risarcire l’automobilista o più in generale ilconducente quando...
11/07/2019

Il Comune o l’ente locale di riferimento ha l’obbligo di risarcire l’automobilista o più in generale il
conducente quando lo stesso venga coinvolto in un incidente stradale a causa dell’acqua e del fango che
abbiano invaso la corsia di marcia.

Il fondamento della condanna al risarcimento sta nella mancata diligenza dell’ente che effettua la
manutenzione, nell’ apporre segnali di pericolo che avvertano che, in caso di condizioni meteorologiche
avverse, la sede stradale può essere invasa dall’acqua e detriti e per l’effetto apporre anche severi limiti di
velocità legati alla condizione dei luoghi.

In assenza di questi elementi di prudente scelta informativa, l’ente pubblico resta responsabile per i sinistri
cagionati dalle intemperie. Sii consapevole dei tuoi diritti.

Gli alberi condominiali troppo cresciuti intralciano la “vista” del panorama che gode dalle proprie finestre il singolo ...
06/06/2019

Gli alberi condominiali troppo cresciuti intralciano la “vista” del panorama che gode dalle proprie finestre il singolo condomino?

Occorre ricordare che tutti gli alberi ad alto fusto sono idonei ad integrare la cosiddetta “turbativa di veduta” che può portare ad un ordine giudiziale di rimozione degli alberi incriminati, ma occorre provare una vera e propria servitù di panorama per cui sarebbe possibile chiedere il risarcimento del danno.

Ma questa servitù richiede per essere risarcita, non solo che il panorama di veduta sia stato limitato, ma che il diritto alla “veduta” derivi da un contratto, oppure sia stato attribuito come diritto originario a quell’immobile ( la c.d. “destinazione del padre di famiglia”) o ancora sia stato oggetto di usucapione per lo meno ventennale.


E tu? Hai mai dovuto battibeccare con un vicino per un albero?

Carta di credito “prestata” ad amici e parenti con il consenso del titolare? Attenzione perché il reato sussiste lo stes...
08/05/2019

Carta di credito “prestata” ad amici e parenti con il consenso del titolare?

Attenzione perché il reato sussiste lo stesso, in quanto la legittimazione all’uso della carta di credito nominativa è un diritto che spetta all’ente che emette la carta di credito in quanto l’utilizzo richiede la firma del titolare che, in questo caso verrebbe falsamente apposta.

Lo dice la Cassazione penale con sentenza n^17453 del 23 aprile 2019, anche se personalmente non sono del tutto d’accordo.

Infatti il caso portato all’attenzione della Corte riguardava l’uso improprio di una carta di credito da parte di un terzo che aveva attestato falsamente di aver avuto l’autorizzazione del titolare della stessa.

Cioè il titolare poi aveva smentito di aver autorizzato il terzo ad usare la sua carta. Da ricordare che la sottoscrizione – ancorchè apposta da un terzo tramite la c.d. “firma falsa” – se riguarda atti privati (come anche le ricevute della carta di credito), al massimo integra un illecito di tipo civile in seguito alla depenalizzazione della fattispecie effettuata con legge del 2016.

Ma per essere rilevante questa “falsità” deve essere accertata in base ad una domanda: cioè occorre che il titolare della firma autentica, intenti causa al “contraffattore” il che, in presenza di una vera autorizzazione esplicita o tacita all’apposizione della propria firma, sarà da escludere.

Per consulenze private puoi scoprire tutto scrivendo a:
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Oppure visitando il sito
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