28/01/2018
Divorzio: proliferano le sentenze di merito che negano l’assegno alla ex che sia in grado di mantenersi.
Sentenza Tribunale di Roma n. 18063/2017 del 29-09-17.
Il Tribunale romano conferma il dietrofront della Cassazione che, nella sentenza n. 11504/2017 ha sancito il definitivo abbandono del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, concentrando viceversa l’attenzione sul parametro dell'indipendenza economica del richiedente l’assegno.
Il caso affrontato è quello di una coppia senza figli, separata legalmente con provvedimento del Tribunale nel quale il marito si era obbligato a versare mensilmente la somma di € 1.200,00 a titolo di mantenimento per la moglie.
In sede di divorzio quest’ultima, unitamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva l’assegno divorzile sul presupposto della apprezzabile differenza economica tra i redditi e il patrimonio dei due coniugi e quindi richiamando il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il marito ovviamente si opponeva alla pretesa, rilevando come la stessa godesse di una propria indipendenza economica consentitale sia dal reddito da lavoro dipendente che dal patrimonio personale.
La richiedente è persona laureata, che vive in una delle case di famiglia senza quindi alcun costo e ha un contratto di lavoro dipendente che tuttavia rappresenta un entrata economica inferiore rispetto al reddito di cui è titolare il marito.
Il Tribunale chiarisce innanzitutto che sta al richiedente provare il diritto all’assegno (an) e solo una volta superato positivamente tale primo passaggio, potrà accedere alla prova della quantificazione (quantum) dell’assegno.
La domanda deve quindi soddisfare le condizioni previste dalla legge, quali la mancanza di mezzi adeguati o l’impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, e (qui sta la novità) in funzione ed esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente. Quest’ultimo parametro dovrà quindi essere estrapolato dai consueti "indici" rappresentati dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (ovviamente variabili in funzione della salute, del sesso, dell'età, ed a seconda del mercato del lavoro dipendente o autonomo al quale ci si rivolge), della stabile disponibilità di una casa dove vivere.
Il Tribunale di Roma esaminate le allegazioni fornite dalla parte, rigettava la domanda di assegno divorzile, ritenendo che la ex moglie avesse mezzi adeguati sotto il profilo del proprio autonomo mantenimento e della indipendenza economica, tenuto conto che la stessa aveva dichiarato al fisco redditi da lavoro dipendente per circa € 24.000,00 annui. Seguendo lo stesso ragionamento il Tribunale aggiungeva, addirittura, che in tale valutazione devono essere anche considerate le somme percepite a titolo di mantenimento nel periodo antecedente la sentenza, nel caso affrontato gli assegni ricevuti per i 9 anni anteriori.
Avv. Andrea Nelli - 26 gennaio 2018