14/01/2019
FLAT TAX ANCHE PER I PROFESSIONISTI E PER GLI ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA legge di 145/2018 commi 17-22
Vogliamo segnalare che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap con l'aliquota del 20%.
Tuttavia è necessario tenere in considerazione come ai fini della determinazione dei ricavi e dei compensi:
1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017 (Isa);
2. nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Vale la pena ricordare come il regime fiscale non può essere applicato da:
a) persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti nella UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993;
d) esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
e) persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
Inoltre, i contribuenti persone fisiche non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
I contribuenti persone fisiche che applicano la flat tax sono esonerati dall'applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di FE.
Da un punto di vista fiscale non sappiamo quale sarà l’impatto fiscale, certamente è molto conveniente per tutte quelle partite iva che hanno pochi costi.