21/03/2025
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IMPUGNAZIONE TESTAMENTO PUBBLICO :COMNE PERCHE’ QUANDO
L'impugnazione di un testamento pubblico può avvenire per diversi motivi e segue precise procedure legali. Ecco una panoramica su come, perché e quando è possibile impugnare un testamento pubblico in Italia.
1. Cos’è un testamento pubblico?
Il testamento pubblico è un atto redatto da un notaio in presenza di testimoni, che garantisce maggiore certezza rispetto ad altre forme testamentarie. Viene conservato dal notaio stesso e reso pubblico dopo la morte del testatore.
2. Quando si può impugnare un testamento pubblico?
L’impugnazione di un testamento pubblico può avvenire nei seguenti casi principali:
1. Vizi di forma – Se il testamento non rispetta i requisiti previsti dalla legge (ad esempio, mancanza di testimoni nei casi obbligatori).
2. Incapacità del testatore – Se il testatore non era capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
3. Violazione della quota di legittima – Se il testamento lede i diritti dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti diretti).
4. Dolo, errore o violenza – Se il testatore è stato indotto a scrivere il testamento sotto minaccia, inganno o errore.
5. Falsità del testamento – Se ci sono prove che il testamento sia stato falsificato o alterato.
3. Come si impugna un testamento pubblico?
Per impugnare un testamento pubblico, bisogna:
• Raccogliere prove per dimostrare il motivo dell’impugnazione (es. certificati medici per incapacità, testimoni per dolo, perizia calligrafica per falsità).
• Avviare un’azione legale presentando un ricorso al tribunale competente.
• Richiedere la nullità o l’annullamento del testamento, a seconda del vizio contestato.
4. Quali sono i tempi per impugnare un testamento pubblico?
• 10 anni dalla pubblicazione per le azioni di nullità.
• 5 anni dalla scoperta del vizio per le azioni di annullamento (es. incapacità del testatore o dolo).
Se hai un caso specifico e vuoi approfondire, posso aiutarti con informazioni più dettagliate o un modello di impugnazione.
In via principale, parte attrice ha insistito per la declaratoria di falsità del testamento del defunto Feliciano Bianchi, redatto in forma pubblica in data 20.03.2014, con conseguente declaratoria di nullità o annullamento e apertura della successione ex lege (vd. doc. n. 5 – fascicolo parte attrice).
In tesi, il testamento sarebbe affetto da nullità per violazione del requisito formale di cui all'art. 603, comma II, c.c., a mente del quale il testatore dichiara la propria volontà innanzi al notaio e ai testimoni, mentre, nel caso che ci occupa, il notaio si sarebbe limitato a leggere un testo già formato.
A tal riguardo, si osserva che la disposizione di cui all'art. 603, c.p.c., delinea lo svolgimento logico e cronologico dei comportamenti necessari, quali requisiti di forma del testamento pubblico: dichiarazione di volontà orale al notaio in presenza dei testimoni; riduzione in iscritto della dichiarazione; lettura dell'atto in presenza dei testimoni; menzioni che l'atto deve contenere; sottoscrizioni; indicazione dell'ora della sottoscrizione.
La Suprema Corte ha chiarito che le due essenziali operazioni di confezione della scheda — ricevimento della dichiarazione e riduzione in iscritto — sono idealmente distinte e pertanto possono materialmente svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale (Cass. sent. n. 1649/2017;Cass. sent. n. 30221/2023).
In particolare, in tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. Sent. n. 30221/2023).
In passato è stato poi precisato che, poiché la legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è intesa al fine di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l'eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore.
Pertanto tale finalità di legge, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell'atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell'atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo (Cass. Sent. n. 3552/1971).
Tanto premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, è emerso che le prescrizioni formali imposte dal dettato di cui all'art. 603, c.c., sono state rispettate.
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