07/04/2026
SUL CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TUN
Cassazione 7 aprile 2026, n. 8630 - III Sezione
La Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, qualifica la Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. 12/2025 come nuovo parametro generale, seppur indiretto, della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione alla salute, applicabile anche a sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e oltre RC auto e sanitaria.
La Terza Sezione civile della Cassazione, con sentenza 7 aprile 2026, n. 8630, decide il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Milano in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale del 2021, con lesioni macropermanenti (35%) e domanda di liquidazione secondo le Tabelle di Milano 2024.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 363-bis c.p.c., pronunciando sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe, enuncia il seguente principio di diritto:
«la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese per l’attività difensiva svolta nella presente sede.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 16 gennaio 2026.
L’Estensore Enzo Vincenti
Il Presidente Raffaele Gaetano Antonio Frasca