02/04/2020
L'analisi dei pregressi rapporti patrimoniali tra coniugi separati, mostra spesso notevoli difficoltà.
E' assai frequente che un coniuge, durante la vita matrimoniale, elargisca all'altro somme, incurante del titolo in forza del quale ciò avvenga, e si ritrovi, una volta "interrotto" il rapporto, a voler sostenere di aver diritto alla relativa restituzione, avendo inteso "prestare" le somme, ergo, in termini giuridici, aver concesso un mutuo.
Inevitabilmente l'altro coniuge vorrà sostenere, a contrario, che trattavasi di contributo ai bisogni della famiglia e quindi espressione del dovere di reciproca assistenza, solidarietà e contribuzione, ai sensi dell'art. 143 3° comma c.c.
Ebbene, giova sottolineare che la consegna del denaro, usualmente tramite bonifico, non è sufficiente a far presumere che trattavasi di mutuo; se è vero infatti che per il perfezionamento del contratto di mutuo occorre la consegna del denaro, ciò non è peraltro sufficiente a provare la configurabilità di un contratto di mutuo. Incomberà quindi sul coniuge che ha "prestato" somme l'onere di provare il titolo in forza del quale sia stato fatto un bonifico.
Ove nella causale del bonifico sia indicato "prestito", ciò è stato ritenuto sufficiente, per essersi tacitamente perfezionato il contratto di mutuo. E' quanto è stato deciso in una interessante ed articolata sentenza del Tribunale di Bologna, n. 283/2020, depositata in data 6.2.2020, inerente un caso in cui un coniuge aveva effettuato vari bonifici, di rilevante importo, all'altro. Ogni bonifico, peraltro, è stato autonomamente analizzato, con il risultato che, per altri bonifici, in mancanza della suddetta causale, è stato giudicato, dopo esaustiva analisi del contributo dei coniugi nel mantenimento della famiglia e del relativo tenore di vita, che gli stessi erano stati effettuati per riequilibrare il precedente maggioritario apporto ex art. 143 c.c. dell'altro coniuge, beneficiario dei bonifici.