Avv. Sandra Serenari

Avv. Sandra Serenari Sono avvocato civilista, attento alle problematiche personali ed aziendali.

Mi occupo di diritto immobiliare (contratti, aste, condominio, appalti etc), diritto del lavoro, successioni e famiglia, recupero crediti, procedure di sovraindebitamento.

06/06/2020

Il video vi spiegherà la procedura e gli enormi vantaggi che può dare ai debitori.

07/04/2020

prova

02/04/2020

L'analisi dei pregressi rapporti patrimoniali tra coniugi separati, mostra spesso notevoli difficoltà.

E' assai frequente che un coniuge, durante la vita matrimoniale, elargisca all'altro somme, incurante del titolo in forza del quale ciò avvenga, e si ritrovi, una volta "interrotto" il rapporto, a voler sostenere di aver diritto alla relativa restituzione, avendo inteso "prestare" le somme, ergo, in termini giuridici, aver concesso un mutuo.

Inevitabilmente l'altro coniuge vorrà sostenere, a contrario, che trattavasi di contributo ai bisogni della famiglia e quindi espressione del dovere di reciproca assistenza, solidarietà e contribuzione, ai sensi dell'art. 143 3° comma c.c.

Ebbene, giova sottolineare che la consegna del denaro, usualmente tramite bonifico, non è sufficiente a far presumere che trattavasi di mutuo; se è vero infatti che per il perfezionamento del contratto di mutuo occorre la consegna del denaro, ciò non è peraltro sufficiente a provare la configurabilità di un contratto di mutuo. Incomberà quindi sul coniuge che ha "prestato" somme l'onere di provare il titolo in forza del quale sia stato fatto un bonifico.

Ove nella causale del bonifico sia indicato "prestito", ciò è stato ritenuto sufficiente, per essersi tacitamente perfezionato il contratto di mutuo. E' quanto è stato deciso in una interessante ed articolata sentenza del Tribunale di Bologna, n. 283/2020, depositata in data 6.2.2020, inerente un caso in cui un coniuge aveva effettuato vari bonifici, di rilevante importo, all'altro. Ogni bonifico, peraltro, è stato autonomamente analizzato, con il risultato che, per altri bonifici, in mancanza della suddetta causale, è stato giudicato, dopo esaustiva analisi del contributo dei coniugi nel mantenimento della famiglia e del relativo tenore di vita, che gli stessi erano stati effettuati per riequilibrare il precedente maggioritario apporto ex art. 143 c.c. dell'altro coniuge, beneficiario dei bonifici.

20/03/2020

Nel contesto dell'attuale pandemia, nonostante le misure del decreto "Cura Italia", piccoli imprenditori e consumatori potrebbero trovarsi nella rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, o addirittura nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Talvolta può sopraggiungere, o già sussistere il pignoramento della propria abitazione o di altro immobile.
Sappiate che, come il proverbiale adagio "non è mai troppo tardi" insegna, non dovete gettare la spugna.
Ebbene, voglio darvi un messaggio di speranza, speranza di cui noi tutti abbiamo bisogno in questo difficile momento.
La legge 3/2012, in presenza di determinati requisiti, principalmente della meritevolezza, permette al debitore sovraindebitato di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore o procedura di liquidazione di tutti i beni), con la possibilià, in circa 4-5 anni, di esdebitarsi, cioè di liberarsi di tutti i debiti, ed incominciare una nuova vita, senza debiti.
Anche se fosse già stato pignorato l'immobile, tali procedure possono rendere possibile che vi liberiate dal debito, che usualmende residua anche in misura rilevante, in conseguenza dei prezzi di aggiudicazione dell'immobile, notoriamente più bassi dei prezzi di mercato e del mutuo originario.
Dunque non scoraggiatevi, forza ed avanti tutta, con energia anche in questa br**ta parentesi!
Rimango a Vostra disposizione per chiarimenti e consulenza.
Avv. Sandra Serenari
Passione per la giustizia e l'equità

Indirizzo

Via S. Felice 99
Bologna
40122

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