Avv. Annamaria Simoni

Avv. Annamaria Simoni L'avv.

Annamaria Simoni, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2005 e Cassazionista dal 2019, si occupa prevalentemente di diritto penale e diritto di famiglia.

CHI RISARCISCE LA VITTIMA DI REATI VIOLENTI SE IL COLPEVOLE NON PAGA?È possibile che, dopo aver svolto un intero process...
23/03/2021

CHI RISARCISCE LA VITTIMA DI REATI VIOLENTI SE IL COLPEVOLE NON PAGA?
È possibile che, dopo aver svolto un intero processo per ottenere il risarcimento del danno ricevuto, la persona offesa dal reato non riceva neanche un euro da parte del colpevole. Che fare allora in questi casi?
Recente giurisprudenza ha consolidato un principio che già da qualche anno in Italia si applica: “paga lo Stato se la vittima di reati violenti non viene risarcita” (Cass. Pen. Sent. n. 26757/20). Questo principio deriva dalla direttiva europea 2004/80/CE relativa proprio all’indennizzo delle vittime di reato, che è stata recepita dall’Italia solo nel 2017. L’obiettivo di questa direttiva era garantire che gli Stati membri dell’Unione Europea introducessero un sistema di tutela per le vittime di reati violenti e intenzionali (delitto di omicidio, tentato omicidio, violenza sessuale, lesioni personali gravissime, caporalato) in modo tale che queste ultime potessero ottenere comunque un risarcimento dei danni subìti, anche qualora non fosse possibile conseguirlo dai diretti responsabili.
I giudici della Cassazione sottolineano come tale indennizzo spetti, quindi, alle vittime di ogni reato violento e intenzionale commesso nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea e che non abbiano ricevuto un risarcimento diretto dai colpevoli.
Ma in che modo si può ottenere tale indennizzo?
Deve essere inoltrata domanda al Prefetto della provincia in cui risiede il richiedente entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio, quando è ignoto l’autore del reato oppure dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita o ancora dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale nel caso in cui l’imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio.
A quanto ammonta l’indennizzo?
Successivamente all’entrata in vigore del decreto interministeriale 22 novembre 2019, i valori sono stati disposti secondo le seguenti misure:
- 50.000 € in favore degli eredi per il delitto di omicidio;
- 60.000 € solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva;
- 25.000 € per il delitto di violenza sessuale, se non si tratta di casi di minore gravità, per lesioni personali gravissime, per sfregio permanente al volto.
Chi lo può chiedere?
Secondo l’art. 11, legge 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche, i soggetti legittimati a proporre domanda per tale indennizzo sono le vittime dei reati sopracitati e i loro eredi, in caso di omicidio.

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DIRITTO DI CRITICA
Il diritto di critica, così come il diritto di cronaca, è disciplinato dall’art. 21 Cost., il quale sancisce al primo comma che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Il pensiero di un soggetto può anche consistere, pertanto, in una critica a qualcuno o qualcosa. Ma questo, naturalmente, non deve lasciar intendere che si possa dire o dichiarare qualsiasi cosa, sussistendo determinati limiti che è bene rispettare per non incorrere nella commissione di delitti, quali, ad esempio, quelli di diffamazione, vilipendio etc. Il giudizio, peraltro, deve avere come fondamento un fatto vero e collettivamente riconosciuto.
È interessante notare che per essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p., concernente “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere”, è sufficiente che tale fondamento non venga strumentalmente manipolato o travisato in modo tale da sconvolgerne il significato. Non possono, a tal proposito, non venirci in mente le famose “fake news” (notizie false) di cui il web oggi è pieno, le quali sono previste e punite dall’art. 656 c.p. in base al quale “chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”. Appunto, presupposto fondamentale per l’integrazione di tale reato è il turbamento dell’ordine pubblico, in mancanza del quale non si può perseguire.
Per far sì che l’opinione di un soggetto venga tutelata in quanto tale, dunque, non deve sfociare in comportamenti o in dichiarazioni che sfondino i limiti imposti dalla legge.

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