28/08/2025
Sentenza un po' datata in effetti, ma sull'assegno unico ci sono sempre esperienze diverse. Qui si fa un po' di chiarezza.
Assegno unico al genitore collocatario
In caso di affidamento condiviso del minore laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, in tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Presidente GIUSTI Alberto
Relatore CAIAZZO Rosario
ha pronunciato la seguente
Ordinanza n. 4672 dep. il 22 febbraio 2025
RILEVATO CHE
il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 27.4.23, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in L il 31.10.1993, tra le parti in causa, disponendo l'affido condiviso del figlio minore Lu.Si. ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui era altresì assegnata la casa coniugale, disciplinando le modalità di frequentazione del figlio da parte del padre.
Il Tribunale stabiliva altresì: in complessivi Euro 600,00 mensili il contributo per il mantenimento del figlio Lu.Si. e della figlia maggiorenne Lu.Be. (maggiorenne ma non autosufficiente), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT; in Euro 300,00 mensili l'assegno divorzile a carico del figlio Lu.Al., da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT; le spese straordinarie necessarie per i figli.
Con sentenza del 6.3.24, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello proposto dal Lu.Al., fissando in Euro 100,00 mensili l'assegno divorzile a carico dell'appellante, da versarsi all'ex moglie e confermando nel resto l'impugnata sentenza (disponendo altresì una correzione di errore materiale la correzione del capo relativo all'assegnazione della casa coniugale), osservando che: non era fondata la doglianza di difetto di motivazione, dato il percorso logico seguito dal giudice nel riconoscere l'assegno divorzile e nel determinarne l'ammontare, idoneo a rendere palesi le ragioni sottese alla decisione, a nulla rilevando che il primo giudice avesse fatto riferimento alle posizioni reddituali della parti senza indicare in concreto l'ammontare dei redditi da ciascuno percepiti; correttamente il primo giudice aveva ritenuto, nel confrontare le posizioni reddituali delle parti, che la Di.Sa. fosse soggetto più debole, come emerso dal raffronto tra i dati ricavabili dalla documentazione fiscale prodotta dalle parti (nel primo e nel secondo grado) dalla quale si evinceva che il Lu.Al. aveva conseguito redditi lordi da lavoro dipendente pari a: Euro 23.615,00 nel 2019; Euro 21.886,00 nel 2020; Euro 22.504,00 nel 2021 ed Euro 23.030,00 nel 2022, la Di.Sa. aveva conseguito redditi lordi da lavoro dipendente pari a: Euro 19,360 nel 2020, Euro 18.033,62 nel 2021, Euro 19.501,11 nel 2022, mentre per l'anno 2023 emergeva che da gennaio 2023 a settembre 2023 aveva percepito per stipendi e indennità di disoccupazione la somma netta di Euro 10.837,11 e che dal 18.09.2023 aveva un nuovo contratto di supplenza con scadenza al 18.01.2024, successivamente prorogato fino al 18.03.2024; altrettanto correttamente il primo giudice, pur escludendo la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione assistenziale (al riguardo va evidenziato che le entrate della ex moglie relative agli ultimi anni erano sicuramente sufficienti ad assicurarle l'autosufficienza economica ed a garantirle una vita libera e dignitosa), aveva riconosciuto l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, di cui invece sussistevano i presupposti; al riguardo, non era contestato che durante gli anni di matrimonio (ad eccezione di piccoli periodi) l'ex moglie si fosse dedicata alla famiglia ed all'accudimento ed educazione dei tre figli, il che aveva evidentemente comportato la rinuncia ad un più precoce inserimento nel mondo del lavoro (conformemente al titolo di studio, diploma ISEF, conseguito prima del matrimonio) atto a garantirle oggi migliori prospettive reddituali future (specie con riferimento al trattamento pensionistico); al riguardo, non rilevava che la scelta fosse stata o meno imposta dal marito, trattandosi comunque di decisione che all'evidenza non poteva non essere stata condivisa dal coniuge, né era necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente anche intime che avevano portato la donna a compiere tale scelta, atteso che l'assegno sotto il profilo in esame mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito; pertanto, non era revocabile in dubbio che attraverso la dedizione alla famiglia ed ai figli, nonché con il proprio lavoro domestico, la Di.Sa. avesse contribuito fattivamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune (costituito dall'acquisto della casa familiare); era fondato anche il motivo di gravame relativo alla riduzione del quantum dell'assegno divorzile, poiché vertendosi in ipotesi di assegno riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, il relativo diritto era disponibile; sul punto, il Tribunale senza alcuna motivazione, a fronte della riduzione della pretesa operata dalla resistente in sede di conclusioni finali, aveva tenuto conto della domanda inizialmente svolta, violando il principio di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto, a fronte di espressa riduzione della pretesa della resistente, che aveva limitato la domanda ad Euro 100,00, la clausola "o nella maggiore somma ritenuta di giustizia" doveva ritenersi di mero stile, mentre, essendo stata la riduzione operata all'esito dell'istruttoria e nella fase finale del giudizio, non poteva ritenersi che la somma richiesta a titolo di assegno divorzile fosse meramente indicativa, tanto più che la stessa corrispondeva al quantum riconosciuto dalla Corte di Appello dell'Aquila con decreto di riforma del provvedimento presidenziale che aveva riconosciuto l'assegno nella misura di Euro 300,00; ad ogni modo, anche a volere ritenere insussistente la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della presenza della clausola "o nella maggiore somma ritenuta di giustizia", la quantificazione dell'assegno divorzile nella misura di Euro 300,00 appariva eccessiva, considerando che, pur a voler tenere conto della lunga durata (ultraventennale) del matrimonio, non potevano essere trascurati i dati comparativi relativi all'attuale situazione reddituale delle parti, né poteva essere ignorato che il Lu.Al. risultasse già gravato da assegni di mantenimento in favore dei figli nella misura complessiva di Euro 600,00 e dall'obbligo di contribuire alle spese straordinarie di questi ultimi nella misura del 50%, mentre la Di.Sa. godeva dell'assegnazione esclusiva della casa coniugale (della quale i coniugi sono comproprietari); pertanto, la valutazione unitaria di tali elementi induceva a determinare l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie nella misura di Euro 100,00 mensili; non era infine fondato il motivo d'appello riguardante l'assegnazione in via esclusiva dell'assegno unico universale all'ex moglie, in quanto, premesso che l'assegno unico universale per i figli a carico è un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo nel quale il minore è inserito, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.R. 159/2013, l'attuale normativa prevedeva che l'assegno unico spettasse ad entrambi i genitori, anche separati o non conviventi con la prole e che, in caso di affidamento condiviso, il beneficio si suddivide tra i due genitori, ma occorreva tener conto che si trattava di misura a sostegno della genitorialità disposta nell'interesse del minore, fatto che pertanto induceva a riconoscere la spettanza di tale misura al genitore unico collocatario, in modo che potesse direttamente assolvere in modo più adeguato alle esigenze del minore.
Lu.Al. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria. Di.Sa. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 132 n. 4 cpc e 111, co.6, Cost., per difetto assoluto di motivazione circa la ricorrenza dei requisiti previsti dall' art. 5 co.6 L. 898/1970 per il riconoscimento dell'assegno divorzile, avendo la Corte d'Appello affermato che "il percorso logico seguito dal giudice nel riconoscere l'assegno divorzile e nel determinarne l'ammontare è ben esposto ed è idoneo a rendere palesi le ragioni sottese alla decisione".
Al riguardo, il ricorrente lamenta in particolare che la Corte d'Appello abbia ritenuto che: "la Di.Sa. abbia rinunciato alla propria realizzazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia in assenza di benché minima prova in tal senso, ed anzi in presenza di prova esattamente contraria promanante dalla stessa prospettazione e documentazione avversaria; era irrilevante che la "pretesa" rinuncia fosse frutto di scelte condivise dai coniugi; non aveva dato alcuna rilevanza alla circostanza che il "preteso" contributo della Di.Sa. non abbia prodotto alcun miglioramento o avanzamento della posizione lavorativa del Lu.Al.; aveva omesso ogni indagine e valutazione circa l'imprescindibile elemento costituito dalla esistenza o meno del nesso causale tra la "pretesa" rinuncia ed un miglioramento della posizione personale lavorativa ed economica del Lu.Al. (indagine del resto impossibile mancando il secondo termine di paragone), rilevando che la mancanza di prova della pretesa rinuncia alla realizzazione professionale da parte della Di.Sa. non è stata pregiudicata dalla mancata ammissione delle prove orali da questa richieste".
Il secondo motivo denunzia violazione art. 5 co.6 L. 898/70, per aver la Corte territoriale affermato, nel confrontare le posizioni reddituali delle parti, che l'ex moglie fosse soggetto più debole anche considerando la diversità dei rapporti di lavoro delle parti (a tempo indeterminato per l'ex marito, indeterminato e rimesso all'attribuzione di supplenze, di durata anche variabile, per l'ex coniuge) e dalle diverse prospettive pensionistiche anche in ragione dell'età dell'ex moglie, cinquattottenne, e del suo tardivo inserimento nel mondo del lavoro.
Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, per aver la Corte d'Appello accolto la domanda della Di.Sa. di percepire integralmente l'assegno unico universale, in mancanza di accordo tra i genitori.
Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dei presupposti dell'assegno divorzile nella funzione perequativo-compensativa, ma la motivazione è esauriente e certo rispondente al minimo costituzionale. In particolare, la questione della mancanza di significatività del lavoro a tempo parziale della ex moglie - nel senso di ritenere che tale attività non avrebbe costituito un sacrificio delle proprie aspettative professionali - è superata dalla censura, calibrata sul solo vizio di motivazione (in effetti, sul piano della valutazione del requisito sostanziale, l'ex moglie non aveva allegato specificamente quali attività sarebbero state sacrificate dal matrimonio; ma al riguardo, la critica non è svolta correttamente in ordine al vizio di violazione di legge).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto chiaramente diretto al riesame dei fatti circa le condizioni reddituali delle parti, atteso che il ricorrente si limita a prospettare una diversa valutazione dei dati istruttori esaminati dalla Corte di merito.
Il terzo motivo è infondato. L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Secondo il ricorrente, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario; l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge.
Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo.
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore; la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.
Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.
Tenuto conto della novità della questione sottesa al terzo motivo, sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2025.