Studio Nicola Maoret

Studio Nicola Maoret La pagina offre aggiornamenti e riflessioni sulle principali novità normative e giurisprudenziali L’avv. Maoret è mediatore professionale.

L’attività professionale dello Studio Legale è rivolta sia ai privati che alle imprese. Ai clienti dello studio, infatti, viene fornita assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale sia in materia di Diritto Civile che di Diritto Penale. Lo Studio, in particolare, fornisce assistenza ad imprese ed aziende garantendo tempestive risposte alle esigenze delle stesse, aiutandole nella prevenzione e

nella soluzione dei conflitti e patrocinandole nelle controversie giudiziali. Ci occupiamo inoltre di recupero crediti, responsabilità civile e danni alla persona, infortunistica stradale, diritto di famiglia, diritto societario, diritto immobiliare e condominiale, locazioni, diritto del lavoro e diritto penale. Lo studio attraverso la propria organizzazione interna e grazie ad una consolidata ed efficiente rete di procuratori domiciliatari è in grado di offrire assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, su tutto il territorio nazionale.

29/05/2023

Come cambia il parere di congruità con la legge sull’equo compenso: procedura di rilascio, impugnazione e valenza di titolo esecutivo

04/07/2022

Il Tribunale di Milano ha reso noto e diramato le nuove tabelle 2022 per il calcolo del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale

21/10/2021

Questa settimana importante incontro di formazione per i soci Ebi, a cura del nostro associato, l'avvocato Nicola Maoret 🎓

E' stato il momento per approfondire temi di strettissima attualità, come l'introduzione dell'obbligo di Green pass e cosa prevede la normativa per le aziende in merito, ma anche altri argomenti che toccano la vita dei professionisti.

Ringraziamo l'avvocato Maoret per aver condiviso con noi le sue competenze e per aver contribuito alla crescita professionale di ogni iscritto Ebi!

10/10/2020

AD ARMI IMPARI.

Detto in parole povere, secondo la terza sezione penale della Corte di Cassazione, il parere tecnico del Consulente del Pubblico Ministero è in sé più attendibile di quello del Consulente della Difesa. Ciò deriverebbe dal fatto che il PM è un organo pubblico, il cui compito è quello di accertare la Verità, mentre il compito del difensore è solo quello di affermare e sostenere la verità utile per la salvezza del proprio assistito.
Naturalmente, colpisce di questa sentenza null’altro che la brutale ed esplicita chiarezza. Nessuno di noi può dirsi sorpreso da una simile affermazione, visto che noi avvocati ne scontiamo quotidianamente la ferrea vigenza nei processi che si celebrano nelle aule di giustizia.
Dirò di più: se questa rivendicazione, in termini di principi generali, della superiorità degli elementi di prova raccolti dal PM ci aiuterà a svergognare in via definitiva la storiella del processo ad armi pari davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ben venga questa sentenza. Così almeno la piantiamo di raccontare favole.
C’è un piccolo particolare, però: e cioè che la parità delle parti (PM e imputato) davanti al giudice terzo è il comando inequivoco dettato dall’art. 111 della Costituzione. E questa sentenza, ed il principio che essa afferma, letteralmente si fa beffe, ed anzi sovverte, quanto preteso senza equivoci dalla nostra Costituzione.
È ben vero che il codice di rito imporrebbe -il condizionale è d’obbligo- al Pubblico Ministero di ricercare le prove anche favorevoli all’imputato: ma si tratta, come è a tutti noto, di una delle norme -forse “la” norma- più inapplicabile e infatti più disapplicata del nostro codice di procedura penale. Ed è giusto che sia così: il Pubblico Ministero onesto, equilibrato e sereno può e deve prendere atto della prova che demolisce il proprio teorema accusatorio, se in essa si imbatte; ma pretendere che ne vada alla ricerca è pura accademia, figlia peraltro della idea inquisitoria del processo che non distingue accusatore e giudice.
Nella realtà quotidiana, poi, questo principio ora esplicitato senza riserve in questa sentenza della Corte di Cassazione è sistematicamente smentito. Non si comprende d’altronde per quale misterioso motivo il parere dell’esperto balistico o chimico o tanatologico nominato dal PM dovrebbe avere valore ed attendibilità scientifiche superiori a quelle dei suoi colleghi nominati dalla difesa. Al contrario, nel proprio sforzo confutativo della tesi accusatoria è assai frequente che l’imputato, soprattutto se è in grado di sostenerne le spese, nomini consulenti più qualificati, e spesso di gran lunga più qualificati, di quelli nominati dall’ufficio di Procura.
La valutazione del Giudice, dunque, non può che essere di merito: assegnare questo odioso ed ingiustificabile vantaggio all’accusa, e dunque questo pesante handicap alla difesa, la dice lunga sulla idea che i giudici nutrono, nel nostro Paese, del processo accusatorio. La magistratura italiana è, davvero con rarissime eccezioni, irrimediabilmente ostile al sistema processuale accusatorio, all’idea del processo delle parti, alla formazione della prova in dibattimento in un contraddittorio paritario.
Il sistema accusatorio, infatti, diffida della prova raccolta da PM e polizia giudiziaria in solitudine, interrogando testi nel chiuso di uno stanzino di una caserma, e nominando consulenti il cui lavoro -e la cui conferma in successivi incarichi- è fortemente condizionato dalla inclinazione a compiacere e supportare la tesi dell’Accusa. Tutto questo materiale, nel processo accusatorio, vale tutt’al più ai fini di rinviarti a giudizio; poi è carta straccia o poco più, perché la prova andrà formata alla luce del sole, in dibattimento, davanti ad un giudice terzo. Un sistema indigeribile per la magistratura italiana, che sin dal primo giorno del nuovo codice ha infatti provveduto a mutilarne i connotati distintivi, e da allora non ha mai smesso. Quest’ultima è solo una piccola ciliegina su una torta sontuosamente imbandita nel corso degli anni; in barba a Giuliano Vassalli, all’art. 111 della Costituzione, ed alle fastidiose pretese paritarie del difensore, che con la ricostruzione della verità ha poco o niente a che fare. Quello è il lavoro dei Pubblici Ministeri, perbacco!

29/05/2020
https://maurizioreale.it/archives/4716
02/05/2020

https://maurizioreale.it/archives/4716

Procura alle liti "Covid-19": solo digitale o anche cartacea? Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30 aprile 20

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