14/10/2026
👨⚖ La stabilizzazione del rapporto di lavoro non esclude il diritto al risarcimento per l’abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego.
Con la sentenza n. 26566 del 10 ottobre 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che il risarcimento del cosiddetto danno comunitario è autonomo rispetto all’eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato. Le due misure possono quindi affiancarsi: la stabilizzazione non sostituisce il risarcimento.
L’indennizzo, compreso tra 4 e 24 mensilità, è determinato dal giudice considerando, tra gli altri elementi, la gravità della violazione, il numero delle proroghe e la durata complessiva dei rapporti.
📌 La tutela può essere invocata anche nei giudizi pendenti, compresi quelli avviati prima dell’entrata in vigore del DL. 131/2024, quando si contesti l’abuso nella successione di almeno due rapporti a termine con una pubblica amministrazione.
📄 La sentenza completa 👉 https://ln.run/sentenza-corte-cassazione-26566-2026
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