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Studio Legale Avv. Eliana Acito Assistenza legale nell'ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale

Interessante pronuncia che costituisce un ulteriore e significativo contributo al trend dell'ampliamento dell'obbligo di...
16/11/2023

Interessante pronuncia che costituisce un ulteriore e significativo contributo al trend dell'ampliamento dell'obbligo di repêchage

⚖️ Con l’ordinanza n. 31561/2023, la Corte di Cassazione interviene in merito al rispetto dell’obbligo di repêchage, affrontando il caso di una cassiera di un bar licenziata in seguito alla chiusura dell’attività per alcuni mesi a causa di incendio e riaperto dopo una riorganizzazione.

❗️ I giudici rimarcano che il rispetto dell’obbligo di repêchage comporta una valutazione delle capacità specifiche del lavoratore licenziato. Per ritenere quindi legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente la soppressione del posto di lavoro, se nel frattempo sono stati assunti nuovi dipendenti pur con profili diversi.

📄 L'ordinanza completa 👉 https://bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-31561-2023

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15/11/2023

🧑‍⚖️ Il lavoratore assente per lunghi periodi per malattia, anche consecutivi, non ha diritto assoluto a fruire delle ferie al momento del rientro in servizio: vengono meno infatti le finalità delle ferie stesse, vale a dire contribuire a riposarsi e beneficiare di un periodo di distensione.

Lo sottolinea la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza relativa alla causa C-271/22 del 9 novembre 2023, richiamando l’art. 7 della direttiva 2003/88 su alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in particolare sulle ferie annuali.

🇪🇺 I giudici europei affermano che l’art. 7 non osta a norme o prassi nazionali che limitano il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite una volta che il dipendente è rientrato in servizio dopo un lungo periodo di inabilità, prevedendo un periodo di riporto allo scadere del quale il diritto alle ferie si estingue.

📄 La sentenza completa 👉 https://bit.ly/sentenza-corte-giustizia-ue-c-271-22

📌 La direttiva 2003/88 👉 https://bit.ly/direttiva-ue-2003-88

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SULLA GIUSTA CAUSA DI RECESSO DELL'AGENTE L'inadempimento della preponente è di gravità tale da giustificare il recesso ...
10/03/2023

SULLA GIUSTA CAUSA DI RECESSO DELL'AGENTE

L'inadempimento della preponente è di gravità tale da giustificare il recesso in tronco poiché il mancato pagamento delle provvigioni ed i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni costituiscono violazione del contratto che incidono sul diritto della gente a regolare e puntuale corrispettivo mensile della prestazione lavorativa; Nello specifico, tali condotte investono l'obbligazione principale della preponente nell'attuazione della sinallagma contrattuale e non possono ritenersi di scarsa importanza, soprattutto qualora abbiano carattere reiterato ed ammo***re non del tutto trascurabile.

(Corte di Appello di Torino, Sez. Lav., 22 luglio 2022, n. 246)

PATTO DI PROVA NULLO PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO “Il patto di prova che si limiti a richiamare la declaratoria del...
07/03/2023

PATTO DI PROVA NULLO PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO
“Il patto di prova che si limiti a richiamare la declaratoria del contratto collettivo che non specifica le mansioni in relazione alle quali esperire la prova è nullo per indeterminatezza dell’oggetto”.
È questo il principio in base al quale la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4949 del 17 gennaio 2023, ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva sancito la legittimità del licenziamento per mancato superamento della prova.

22/02/2023

CREDITI RETRIBUTIVI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - STABILITÀ DEL RAPPORTO
Per la prima volta dopo le riforme introdotte in tema di tutele contro i licenziamenti, la Suprema Corte affronta il tema della decorrenza della prescrizione con la sentenza Cass. Civ., sez. Lav., 6 settembre 2022, n. 26246.
Il principio espresso è che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato - come modificato per effetto della legge 92/2012 (c.d. legge Fornero) e del D. Lgs. 23/2015 (cd. Jobs Act) - mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione dei rapporti di lavoro e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Di conseguenza, per tutti quei diritti che non risultino prescritti alla data di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (ciò in applicazione del combinato disposto degli art. 2948 n.4 e 2935 c.c.)

(Il Lavoro nella Giurisprudenza, 1/2023)

Dal 1 marzo è in vigore l'assegno unico universale, una prestazione economica attribuita a tutti i nuclei familiari con ...
08/04/2022

Dal 1 marzo è in vigore l'assegno unico universale, una prestazione economica attribuita a tutti i nuclei familiari con figli a carico.
Quello che interessa evidenziare è che la misura è universale e varia, in base all'ISEE, da 50 a 175 euro mensili per ogni figlio.
Inutili le considerazioni sull'efficacia della misura in considerazione dello scopo, che è quello di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità ed incentivare l'occupazione, con particolare riguardo a quella femminile, scopo che si scontra con l'esiguità degli importi erogati che, certamente, fanno risultare la misura poco efficace.
Una goccia nell'oceano, certamente, ma comunque non del tutto trascurabile.
Introdotto con L n.46/2021 e disciplinato con D.Lgs. 230/2021

23/11/2021

Il coinvolgimento di un dirigente apicale in un’indagine penale, pure per fatti di rilevante gravità, di per sé non giustifica il licenziamento per giusta causa.

👨‍⚖️ È questo il principio che emerge da una sentenza della Corte di Cassazione.

📩 Nel primo commento il testo completo 👇

13/11/2021

Sul fronte della sicurezza sul lavoro non è sufficiente la semplice frequenza ai corsi di formazione, ma risulta necessario anche l'addestramento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente sentenza sul caso di un lavoratore che aveva perso la vita, cadendo da una scala in alluminio mentre era intento a mo***re un cartellone pubblicitario.

I giudici hanno rigettato il ricorso del datore di lavoro, che era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche sia dal Tribunale di Napoli, sia dalla Corte di Appello della stessa città

Cosa ne pensate?

📩 Nel primo commento il testo completo 👇

𝑪𝒐𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂 𝒏𝒆𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒕𝒊 𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒐𝒑𝒐 𝒍𝒂 𝒍𝒂 𝒍𝒆𝒈𝒈𝒆 𝒏.106/2021?L'estate ha portato la legge 106/2021 (che ha convertito...
02/09/2021

𝑪𝒐𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂 𝒏𝒆𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒕𝒊 𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒐𝒑𝒐 𝒍𝒂 𝒍𝒂 𝒍𝒆𝒈𝒈𝒆 𝒏.106/2021?

L'estate ha portato la legge 106/2021 (che ha convertito con modificazioni il DL 73/2021) e un po' di novità nei contratti di lavoro, in particolare nei contratti a tempo determinato.
In cosa consistono le novità?
Sostanzialmente e in sintesi sono due:
1. Alle causali legali, già inserite nel comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 ne sono state aggiunte altre che fanno riferimento a “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51”.
2. È stato introdotto un nuovo termine. Infatti, dopo il comma 1, è stato inserito il comma 1.1. che dispone che “Il termine di durata superiore a 12 mesi, ma, comunque, non eccedente i 24, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’art. 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

È doveroso evidenziare che le nuove disposizioni non avranno un effetto nel breve periodo, in quanto la contrattazione collettiva, che ha ricevuto dal Legislatore una sorta di “delega in bianco” per la individuazione delle “specifiche esigenze”, ci metterà del tempo per mettersi in linea con la riforma.

In conclusione, credo che le disposizioni appena descritte non rispondano alle aspettative chi le ha proposte, ovvero assicurare un minimo di stabilità a tali rapporti ampliando le “specifiche esigenze” individuate dalla contrattazione collettiva, che necessiterà, ovviamente, di tempo per la stipula.

Condivido pienamente le osservazioni sulla situazione creatasi a seguito della pandemia qui al Sud. Una nuova forma di r...
23/05/2021

Condivido pienamente le osservazioni sulla situazione creatasi a seguito della pandemia qui al Sud.
Una nuova forma di ripopolamento, soprattutto dei piccoli borghi, ma non solo, attraverso le forme di lavoro in remoto! Complimenti

il Caleidoscopio è un sito di notizie dalla Lucania curato dal giornalista Piero Miolla e da appassionati collaboratori volontari.

TUTELA DEL LAVORO E DELLA SALUTE NELLE EMERGENZECentro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano"
14/05/2021

TUTELA DEL LAVORO E DELLA SALUTE NELLE EMERGENZE
Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano"

15/04/2021

𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 - 𝗘𝘀𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲, 𝗽𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗲 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮

L'Inps, con la circolare 12 aprile 2021, n. 57, fornisce le indicazioni operative in merito all'applicazione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, riconosciuto, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per il primo semestre del 2020, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del D.L. n. 34/2020.
Il D.M. 15 settembre 2020, attuativo dell'art. 222, comma 2, del D.L. n. 34/2020, ha definito la disciplina dell'esonero per le imprese la cui attività è identificata dai codici Ateco elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.
Successivamente, il D.M. 10 dicembre 2020 ha definito la disciplina dell'esonero per le imprese delle filiere vitivinicole associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dall'art. 58-quater del D.L. n. 104/2020, la quale è identica a quella definita dal D.M. 15 settembre 2020.

L'esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell'allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l'esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell'azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall'impresa.

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